Liquidazione del patrimonio: possibile riunire le procedure proposte dai componenti dello stesso nucleo familiare Trib. Bergamo, Sez. II, 26/09/2018

By | 03/01/2020

TRIB. BERGAMO, SEZ. II, 26/09/2018

«La disciplina di cui alla L. 3/2012 ha quale scopo, tra gli altri, quello di porre rimedio al sovraindebitamento delle famiglie. Ne deriva che la mancata previsione, tra i soggetti che possono accedere alle procedure indicate nella stessa legge, delle “famiglie” non pare ostacolare un’interpretazione estensiva del concetto di “debitore ” anche come ente collettivo costituito dai debitori appartenenti alla famiglia in crisi da sovraindebitamento, in particolare quando lo squilibrio finanziario derivi proprio dalla gestione della vita in comune dei suoi membri.

In casi consimili è dunque possibile procedere alla riunione delle procedure distintamente attivate dai componenti dello stesso nucleo familiare onde trattarle congiuntamente» (Massima non ufficiale)

Il giudice

visti i ricorsi con cui i debitori hanno chiesto la liquidazione del loro patrimonio ex artt. 14 ter e segg. L. 3/12 come modificata dal D.L. 179/12, convertito dalla L. 221/12; vista la documentazione allegata;

rilevato, preliminarmente, che la disciplina di cui alla l. 3/2012 ha quale scopo, tra gli altri, quello di porre rimedio di sovraindebitamento delle famiglie e che la mancata previsione, tra i soggetti che possono accedere alle procedure indicate nella stessa legge, delle “famiglie ” non pare ostacolare un ‘interpretazione estensiva del concetto di “debitore ” anche come ente collettivo costituito dai debitori appartenenti alla famiglia in crisi da sovraindebitamento, in particolare quando lo squilibrio finanziario derivi proprio dalla gestione della vita in comune dei suoi membri; ritenuto che anche ragioni di economia processuale depongono per una trattazione congiunta della procedura dei suoi appartenenti;

rilevato inoltre, che, nel caso di specie:

– la gran parte del debito di entrambi i coniugi ricorrenti è composto da obbligazioni solidali da essi assuntesi nei confronti di istituti bancari;

– la gran parte dei beni immobili costituenti il patrimonio dei ricorrenti sono in comproprietà tra gli stessi, con evidente vantaggio nel procedere alla loro vendita unitaria e non pro-quota;

– la proposta di liquidazione del patrimonio di V. G., prevede un ordine di liquidazione dei beni che, partendo da quelli mobili, propone la liquidazione di quelli immobili (anch’essi secondo un ordine di preferenza determinato) solo nel caso di mancato integrale soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione dei primi; tale previsione influisce, evidentemente, anche sulla liquidazione del patrimonio della moglie T. M., comproprietaria della gran parte dei beni immobili e che, a sua volta, ha previsto la liquidazione del proprio patrimonio in via gradata, partendo dai beni mobili registrati a lei intestati per poi passare a quelli immobili in comproprietà con il marito;

ritenuto, pertanto, opportuno disporre la riunione della procedura n. 23/18 con quella n. 22/18;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l’apertura della procedura in quanto:

– questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 3/12 e successive modifiche;

– i debitori, persone fisiche, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell’art. 1 L.F. e versano in stato di sovraindebitamento;

– i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

– i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, come risulta dall’esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall’Organismo di Composizione della Crisi – le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9, L. 3/12 – circostanze che dimostrano come i debitori non abbiano più credito di terzi, né mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

– alle domande sono allegati gli elenchi di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, gli inventari dei beni dei debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, oltre alle relazioni particolareggiate dell’organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della loro famiglia; – è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

– non sono emersi atti in frode ai creditori commessi negli ultimi cinque anni; rilevato che entrambi i ricorrenti hanno un reddito da lavoro e che l’OCC, nella sua relazione, ha indicato che le necessità finanziarie per il sostentamento

P.Q.M.

letto l’art. 14 quinquies L. 3/12 e successive modifiche;

DISPONE

la riunione della procedura n. 23/18 con quella n. 22/18;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di: [Omissis]

NOMINA

liquidatore il dr. [Omissis], già OCC nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DETERMINA

la somma necessaria per il sostentamento dei debitori e della loro famiglia, che non può essere compresa nella liquidazione del patrimonio, in € 2.400,00 mensili;

DISPONE

che sino al decreto di chiusa della procedura – che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso – non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, essendovi nel patrimonio dei debitori beni immobili, il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall’art. 14 sexies comma 1, L. 3/12 e successive modifiche;

AVVISA

i debitori che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l’inventario di cui all’art. 14 ter comma III;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai ricorrenti, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

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