Se l’OCC è costituito è obbligatorio avvalersene Cass. Civ., Sez. VI, 08/08/2017, n. 19740

By | 02/01/2020

CASS. CIV., SEZ. VI, 08/08/2017, N. 19740

«Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss. l’organismo di composizione della crisi disciplinato dall’art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l’evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l’istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro.

Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l’affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il citato art. 15, comma 9.

Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall’inciso “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3”, contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall’art. 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l’accordo di ristrutturazione ivi previsto “con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15”, che abbiano “sede nel circondario del tribunale competente”, ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato art. 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato» (Massima non ufficiale)

RILEVATO

che:

[Omissis] ha proposto ricorso per due motivi, nei confronti del Tribunale di [Omissis], contro il decreto dell’8 giugno 2016 con cui detto Tribunale aveva respinto il suo reclamo contro il diniego della sua istanza volta alla nomina dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 15 diniego motivato dalla circostanza dell’istituzione presso il consiglio dell’ordine dei commercialisti di [Omissis] dell’organismo di composizione della crisi di cui all’art. 15 citato, comma 1.

Il Tribunale di [Omissis] non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Il ricorrente ha dedotto con il primo motivo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla L. n. 3 del 2012, art. 7 e art. 15, comma 9, assumendo che l’art. 15, comma 9 citata Legge attribuirebbe al debitore la facoltà di avvalersi di un professionista o di una società di professionisti distinti dagli organismi di composizione della crisi costituiti ai sensi dei commi 1 e seguenti della medesima disposizione.

Lo stesso ricorrente ha dedotto con il secondo motivo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 6, par. 1, della CEDU, e della L. n. 3 del 2012, art. 6 e seguenti, assumendo che la decisione adottata dal Tribunale gli avrebbe precluso l’accesso alla procedura di cui alla L. n. 3 del 2012.

RITENUTO

che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Difatti esso è all’evidenza rivolto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza neppure in senso sostanziale, trattandosi viceversa di decreto inserito nella serie procedimentale volta all’introduzione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, decreto mancante dei caratteri della decisorietà e della definitività (v. in argomento Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869, che ha trovato successiva conferma in Cass. 14 marzo 2017, n. 6516).

Ciò esime dall’aggiungere che la lettura del dato normativo fornita dal ricorrente, volta a denunciare l’erroneità del provvedimento adottato dal Tribunale di [Omissis], non può essere condivisa.

Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss. l’organismo di composizione della crisi disciplinato dall’art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l’evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l’istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l’affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il citato art. 15, comma 9.

Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall’inciso “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3”, contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall’art. 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l’accordo di ristrutturazione ivi previsto “con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15”, che abbiano “sede nel circondario del tribunale competente”, ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato art. 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. VI, 08/08/2017, n. 19740

Post pubblicati sino ad oggi

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.