Autonomia dell’obbligazione del Fondo di Garanzia e inesistenza di solidarietà del Fondo ex art. 2112 c.c. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 22/11/2022, n. 34372 e Cass Civ., Sez. Lav., 21/01/2022, n. 1861

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CASS. CIV., SEZ. VI, ORDINANZA 22/11/2022, N. 34372

«L’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 2, 1° co., L. 297/1982 del 1982.

Pertanto, ai fini dell’agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell’azienda dall’affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2, 1° co., L. 297/1982 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere – in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale – la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c. con il Fondo» (Massima non ufficiale)

RILEVATO CHE

1. con sentenza 26 ottobre 2020, la Corte d’appello di [Omissis] ha condannato l’Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, in favore di [Omissis], della somma di € 49.956,79, oltre interessi a titolo di T.f.r.: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda;

2. sulla base della lettera di licenziamento intimato dal [Omissis] s.r.l. il 27 aprile 2016 (per cessazione dell’attività di impresa ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/1991) a seguito di retrocessione del lavoratore, già dipendente della società (dichiarata fallita il 2 aprile 2015), in virtù della scrittura 29 marzo 2016 (di risoluzione dei contratti di cessione di ramo d’azienda da [Omissis] s.r.l. a [Omissis] s.r.l. del 20 novembre 2014 e di affitto di altro ramo dalla prima alla seconda del 2 marzo 2015), prodotta nel corso del giudizio di primo grado (acquisita dalla Corte territoriale, al contrario del Tribunale che l’aveva esclusa siccome produzione tardiva), essa ha ritenuto esigibile il suindicato credito per T.f.r. maturato fino a novembre 2014, ammesso allo stato passivo del Fallimento dichiarato esecutivo il 21 giugno 2017; e pertanto sussistenti i requisiti di integrazione della prestazione del Fondo di Garanzia;

3. con atto notificato il 9 aprile 2021, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, quarto, settimo e ottavo comma l. 297/82 in riferimento agli artt. 2112 e 2697 c.c., per erroneo riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti del datore di lavoro cedente fallito, nonostante l’attività prestata in favore di altro datore in bonis cessionario, nell’inesigibilità del suddetto credito fino al momento di cessazione del rapporto di lavoro e per la solidale responsabilità, a norma dell’art. 2112 c.c., del cessionario, nell’irrilevanza della successiva retrocessione, in assenza di prova della prosecuzione di attività lavorativa del lavoratore alle dipendenze della società fallita (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, quarto, settimo e ottavo comma l. 297/82 in riferimento all’art. 2112 c.c., per la stessa ragione sotto il profilo della solidarietà ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;

3. l’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 2, primo comma della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell’agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell’azienda dall’affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere – in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale – la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c. con il Fondo (Cass. 21 gennaio 2022, n. 1861, in motivazione, p.ti 9 e 10);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio, per la chiara affermazione del principio di diritto applicato dopo la proposizione del ricorso e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

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