Meritevolezza del consumatore sovraindebitato: rapporti con la valutazione del merito creditizio Trib. Rimini, 01/03/2019

By | 19/12/2019

TRIB. RIMINI, 01/03/2019

«A mente dell’art. 124 bis TUB, “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, attenute consultando una banca dati pertinente”.

In capo all’ente finanziatore, dunque, vi è l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento» (Massima non ufficiale)

– La proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. n. 3/2012.

– L’istante, infatti, è da qualificarsi “consumatore” ai sensi della normativa citata, considerato che i debiti contratti sono stati sottoscritti per realizzare bisogni propri e, dunque, estranei a qualsiasi attività di impresa;

– Il vaglio di fattibilità del piano è superato, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico. Sotto il primo profilo si rileva, infatti, che la proposta consiste nell’estinguere, mediante apporto di finanza esterna, i creditori secondo le seguenti percentuali: creditori privilegiati (e, dunque, Agenzia delle Entrate e [Omissis], per un importo complessivo di euro 8.579,67) al 100%: creditori chirografi (e, dunque, [Omissis] e [Omissis], per un importo complessivo di euro 37.643,92) al 3.5%.

– Il soddisfacimento di tali crediti avviene mediante sottoscrizione di contratto di finanziamento – nelle forme della cessione di un quinto dello stipendio ~ con la società [Omissis], la quale ha confermato la disponibilità al finanziamento – per l’importo complessivo di euro 14.543,63 (previa omologa del piano) – con comunicazione via PEC del 13.02.2019. Il ricorso al finanziamento da parte di un ente finanziatore è da ritenersi compatibile con la struttura del piano e la sua finalità atteso che lo stesso articolo 8. co. 1, della l. n.3/2012 prevede la “ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei credili attraverso qualsiasi forma” peraltro, un elemento indiziante circa la fattibilità giuridica del piano nel senso sopra indicato è offerto dal medesimo articolo citato che al comma 3 bis che consente la possibilità per il consumatore di ricorrere ai contributi delle associazioni antiracket e antiusura, secondo un pia io di rimborso rateale descritto nella proposta del piano.

– La fattibilità giuridica del piano è salvaguardata anche sotto il profilo del rispetto delie cause e dei gradi di prelazione, visto che la classe chirografaria viene soddisfatta- parzialmente- solo all’esito del pagamento integrale dei crediti privilegiati.

– Il piano deve ritenersi fattibile anche sotto il profilo economico, così come attestato dall’OCC. Il piano presentato dall’istante prevede il pagamento della somma finanziata (erogata in un’unica soluzione) in n. 12(rate di importo pari a euro 188,00.

– Considerato, dunque, che le entrate mensili sono pari circa a euro 1.740,00, sottratta la rata di euro 188,00, rimane al mese a disposizione della istante circa la somma di euro 1.552,00. L’importo delle spese mensili calcolato dalla debitrice è di circa euro 1.493,00. Dunque, l’impegno economico previsto è sostenibile.

– Sussiste anche il requisito della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, cosi come attestato dal professionista OCC; deve, infatti, considerarsi che la signora [Omissis] non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili, ad esclusione di un motociclo Aprilia, di valore modesto. Lo stesso attestatore afferma che i creditori potrebbero, di fatto, agire esecutivamente attraverso il pignoramento delle somme dello stipendio e della pensione di invalidità senza, tuttavia, trame benefici superiori a quelli realizzabili mediante l’esecuzione del piano. La quota mensile della pensione, infatti, risulta inferiore al minimo vitale e, dunque, non è pignoratale; la quota mensile dello stipendio comunque consentirebbe il ripianamento dei debiti in un arco tempo ben più dilazionato di quello attuabile con il presente piano (che, come visto, consentirebbe l’estinzione dei debiti in un’unica soluzione mediante ripartizione dell’importo finanziato).

– Come noto, ai sensi dell’art. 12 bis co.; L n. 3/2012, il giudice è chiamato altresì a valutare la meritevolezza del debitore, da intendersi come indebitamento incolpevole, ovverossia come accertamento di un’assunzione di obbligazioni con la ragionevole (e realistica) prospettiva di poterle adempierle. Al riguardo [Omissis] quale cessionaria di [Omissis] in data 21.01.2019, ha fatto pervenire la propria opposizione all’omologazione del piano asserendo che, anche alla luce delle entrate finanziarie di cui godeva l’istante, la stessa avrebbe diligentemente dovuto comprendere la difficoltà al ripianamento delle esposizioni debitoria; di contro, la condotta spregiudicata tenuta dalla debitrice non consentirebbe – sempre secondo il creditore – l’approvazione di un piano idoneo a recare grave pregiudizio alle ragioni creditorie. Le osservazioni svolte dal creditore, a ben vedere, si muovono su due piani distinti: da un lato, infatti, viene sindacata la convenienza del piano per il ceto creditorio; dall’altro la meritevolezza. Sotto il primo aspetto si è già detto ai punto che precede. Secondo la valutazione (cd. cram down) di cui all’art. 12 bis co.4 L. n.3/2012, dunque, il piano deve ritenersi conveniente.

– Sotto il diverso tema della meritevolezza, da un lato, si ravvisa il sopraggiungere di eventi di natura personale (vicissitudini derivarti dalla separazione dal marito e, soprattutto, la malattia intervenuta nel 2014) che hanno determinato il sorgere di esigenze prima non prevedibili; dall’altro, si osserva comunque che anche il ceto creditorio non è esente da profili di responsabilità. L’istante, infatti, ha dato atto di aver cercato una definizione transattiva della sua situazione debitori i mediante il ricorso al Fondo di Prevenzione Usura ex art. 15 l. 108/1996 per mezzo del quale avrebbe estinto i propri debiti nella misura dell’80 per cento. Tale proposta, tuttavia, non è stata accolta dai creditori. In secondo luogo, l’ente finanziatore non è esente da profili di responsabilità ai sensi dell’art. 124 bis TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, attenute consultando una banca dati pertinente”. In capo all’ente finanziatore, dunque, vi è l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento. In questo senso, si veda anche la recente pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, III sez. civ., ove si legge che “L’art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l’ automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesse istante”. Nell’indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza che all’art. 68 co. 3 prevede che “Ì’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini ella concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debito) e, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”. Nel caso che occupa non pare che [Omissis] possa invocare la “condotta spregiudicata” tenuta dalla signora [Omissis] nell’assunzione dell’obbligazione con [Omissis], tenuto conto che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con tale istituto di credito la debitrice già si era vista revocare il fido da Unicredit con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio.

– L’attestazione dell’OCC, poi, ha dato ampio conto di come i finanziamenti accesi dalla signora [Omissis] siano stati sottoscritti per far fronte alle esigenze di vita quotidiana e che trattavasi di finanziamenti sostenibili sino al 2014, anno in cui a causa di una malattia l’istante, dovendosi assentare dal lavoro, si è vista diminuire l’importo mensile. L’imprevista diminuzione delle entrate, dunque, ha comportato l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni sino a quel momento regolarmente adempiute.

Per le ragioni suindicate, dunque, il piano del consumatore proposto dalla signora [Omissis] deve essere omologato.

P.Q.M.

1 OMOLOGA il piano del consumatore presentato da [Omissis]

2. DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

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