Meritevolezza del consumatore sovraindebitato: il rimborso dei finanziamenti non deve superare un terzo del reddito mensile Trib. Udine, Sez. II, 04/01/2017

By | 17/12/2019

TRIB. UDINE, SEZ. II, 04/01/2017

«In generale, il consumatore “meritevole” di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che: a) confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione – di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza; b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. A nulla rileva in questo il mancato compimento di atti in frode.

In sostanza, dunque, il debitore può accedere al “piano del consumatore” ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l’assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

In concreto, non è “meritevole” di accedere la procedura il debitore che abbia fatto ricorso a nuovo credito aggiuntivo fino a superare abbondantemente la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso» (Massima non ufficiale)

Il Giudice [Omissis]

OSSERVA QUANTO SEGUE

La proposta in esame, in estrema sintesi è la seguente:

a) tramite il denaro ricavato dalla vendita dell’immobile della ricorrente e col pagamento da parte sua di ulteriori E 300 per 48 mesi dall’omologa;

b) saranno pagati i seguenti creditori:

– tutte le spese cd i crediti prededucibili (non quantificati):

[Omissis] (primo ipotecario) per intero (E 73.759);

[Omissis] (secondo ipotecario) per intero (E 25.968);

[Omissis] (chirografo) per intero (E 5.092)

[Omissis] (chirografo) per intero (E 9.237,51)

e) a tutti gli altri creditori, di ogni ordine e grado, nulla sarà versato;

d) alla ricorrente rimarrà la proprietà della vettura, dei crediti vantati e vantandi nei confronti sia dell’ex coniuge (ma per contributi al mantenimento dei Figli, ornai maggiorenni, e dunque non per titolo proprio) sia del datore di lavoro (TFR e retribuzione).

Poiché la proposta di piano del consumatore non è subordinata all’approvazione dei creditori e costituisce una rilevante compressione dei loro diritti, la legge n° 3/2012 (art. 12-bis, comma 3) stabilisce che il giudice può omologare detta proposta solo quando esclude:

– che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

– che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si tratta del cosiddetto giudizio sulla “meritevolezza” del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta, dall’organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni).

In generale, il consumatore “meritevole” di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione – di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

A nulla rileva in questo il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva il debitori può accedere al “piano del consumatore” ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l’assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

Ciò posto, si deve rilevare nella fattispecie che tale requisito non sussiste.

La ricorrente, infatti:

– è lavoratrice dipendente e percepisce un salario mensile di circa E 1.600 (al netto di imposte ed al lordo di trattenute varie);

– ha spese mensili per bisogni primari della sua famiglia (composta da sé e da due figli che, pur maggiorenni, non contribuiscono economicamente al ménage familiare) di circa E 1.000;

– dal 2010 non percepisce alcun contributo al mantenimento dei figli conviventi da parte del coniuge separato, e solo dal gennaio 2016 ha agito contro il debitore, ottenendo l’assegnazione forzata di un quinto del suo stipendio netto;

– ha stipulato nel 2006 un mutuo ipotecario per E 85.000 (rata mensile iniziate di rimborso: E 340 circa per 30 anni; tasso variabile);

– ha stipulato nel 2009 un nuovo finanziamento di E 11.000 circa con [Omissis], da restituirsi in 84 rate mensili da E 191,20 ciascuna;

– in data 11.32011 ha stipulato un nuovo finanziamento ([Omissis], [Omissis]) per E 12.900, da restituire in 84 rate mensili da E 214;

– a quel punto i suoi redditi mensili erano erosi per E 740 mensili da rate di rimborso di finanziamenti, e non sostenuti da contributi da parte del coniuge (nemmeno in via forzata);

– in data 12.5.2011 ha stipulato un altro mutuo ipotecario per E 28.000 (rata mensile iniziale di rimborso: E 143 circa per 25 anni; tasso variabile);

– a quel punto i suoi redditi mensili erano erosi per E 880 mensili da rate di rimborso di finanziamenti, sempre senza contributi da parte del coniuge (nemmeno in via forzata);

– in data 30.9.2012 ha stipulato un altro prestito personale con [Omissis] per E 9.104, da rimborsarsi in 72 rate mensili da E 186 ciascuna tramite cessione di quinto dello stipendio;

– a quel punto i suoi redditi mensili erano erosi per E 1.068 mensili da rate di rimborso di finanziamenti, sempre senza contributi da parte del coniuge (nemmeno in via forzata).

In sostanza, come rileva l’O.C.C., la ricorrente non ha mai adottato l’unica tecnica sensata in casi simili (estinguere il finanziamento precedente, di cui non si può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità), ma ha sempre fatto ricorso a nuovo credito aggiuntivo, fino a superare abbondantemente la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento (cfr. Trib. PT. 27.12.2013; Trib. AP. 4.4.2014: su [Omissis].

Ciò dimostra che nel caso specifico la ricorrente ha fatto via via ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali, in base ad elementi ragionevolmente comprensibili a chiunque che avrebbero sconsigliato simile condotta. e dunque non può accedere alla procedura richiesta.

Il tutto senza necessità di fissare comunque l’udienza di cui all’art. 12 bis comma 1 L. n° 3/2012 (cfr., in termini Trib. RA 17.12.2014, su [Omissis]).

Non ha senso infatti avviare il procedimento di omologa (con quel che ne consegue in termini di compressione medio tempore dei diritti dei creditori – cfr. art. 9 comma 3 quater L. n° 3/2012) allorché risulti già prima facie carente un suo presupposto, peraltro rilevabile d’ufficio.

Per completezza, il ricorso si deve ritenere inammissibile anche per i seguenti motivi ulteriori:

a) mancano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed il certificato dello stato di famiglia (art. 9 comma 2 L. n° 3113);

b) non sono quantificate le spese prededucibili che comunque andranno pagate (art. 13 comma 4 bis L. n° 3/2012), nemmeno in via prudenziale, il che rende impossibile stabilire se l’attivo offerto sarà davvero sufficiente a coprire anche i crediti concorsuali contemplati nel piano;

c) il credito garantito con ipoteca di primo grado risulta pari ad E 73.759 e quello garantito con ipoteca di secondo grado ammonta ad E 25.968: si assume che l’immobile oggetto di garanzia abbia un valore di mercato di E 99.727, capace dunque di soddisfare al centesimo tutti i crediti ipotecari: manca però qualsiasi elemento capace di attestare la correttezza di simile affermazione;

d) il piano nulla prevede quanto a forme, modi e tempi della progettata liquidazione dell’immobile, né la relazione dell’O.C.C. propone alcunché ai sensi dell’art. 13 L. n° 3/2012;

e) fra gli altri crediti attuali ve ne sono alcuni sicuramente muniti di privilegio (Irpef, tributi locali, miglioramento immobile), che ci si propone di non pagare del tutto; ciò non è consentito, specie al ili fuori del meccanismo di attestazione di incapienza del cespite gravato, sopra delineato (cfr. art. 11 comma 2 L. n° 312012, che reca un principio ritenuto applicabile anche al piano del consumatore);

f) si prevede il pagamento integrale dei soli crediti chirografari per cui oggi sono attive l’assegnazione forzata e la cessione di quinto dello stipendio, ma riducendo l’importo mensile stabilito in via di assegnazione forzata (da E 300/400 ad E 114 mensili): ciò non è consentito, perché con l’assegnazione forzata il credito assegnato al creditore fuoriesce dal patrimonio del debitore pignorato a prescindere dal futuro pagamento, sicché esso non può essere oggetto di “ristrutturazione”;

P.Q.M.

Il Tribunale

visti gli artt. 7, 8, 9. 12 bis L. n° 3/2012

dichiara inammissibile il ricorso.

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