In tema di esecuzione forzata mobiliare, con la sentenza 31/01/2019, n. 12 la Corte Costituzionale, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 545 cpc, laddove non prevede la sua applicabilità anche alle procedure esecutive pendenti alla sua entrata in vigore.
Come noto, l’art. 545, settimo comma, cpc prevede che:
«le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonche’ dalle speciali disposizioni di legge».
E, l’ottavo comma del medesimo art. 545 cpc prevede che:
«le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche’ dalle speciali disposizioni di legge.)»
Quindi, sia le somme percepite a titolo di pensione che quelle percepite a titolo di stipendio, anche quando depositate presso un conto corrente, a differenza di quanto accadeva prima, sono, oggi, pignorabili solo entro certi limiti.
Tuttavia, queste disposizioni, ai sensi e per gli effetti del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2015, n. 132, ” …. si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto“.
Il Tribunale di Brescia, in un caso in cui si discuteva del pignoramento di pensione accreditata su conto corrente bancario, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in questione si applicasse esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.l. (27 giugno 2015), anziché a tutte le procedure pendenti alla medesima data.
Con la sentenza 31/01/2019, n. 12 che qui si segnala, per quel che riguarda gli emolumenti dovuti a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni, la Corte Costituzionale ricorda il proprio orientamento nel senso che debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.
Come noto, la pensione sociale è stata sostituita, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), dall’assegno sociale, definito dalla Corte Costituzionale come nuova prestazione assistenziale, erogata agli ultrasessantacinquenni, istituita in attuazione dell’art. 38 Cost. per far fronte «al particolare stato di bisogno derivante dall’indigenza, risultando altre prestazioni − assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento − preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni» (sentenza n. 400 del 1999). In virtù del rinvio disposto dall’art. 3, comma 7, della legge n. 335 del 1995 alle «disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153», l’assegno sociale «non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile» (art. 26, dodicesimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»).
Ai sensi dell’art. 545/7 cpc, aggiunto dall’art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, la misura massima dell’assegno sociale, aumentato della metà, è attualmente parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria in base all’art. 38, secondo comma, Cost., per assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Nel contesto in cui il legislatore ha esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell’accredito sul proprio conto corrente, secondo la Consulta risulta irragionevole che tale tutela non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa.
Per cui, testualmente, con la sentenza 31/01/2019, n. 12 che qui si segnala, la Corte Costituzionale afferma che:
«ancorché il rimettente non abbia direttamente evocato l’art. 38, secondo comma, Cost., la questione posta in esplicito riferimento alla pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 85 del 2015 deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che è strettamente collegato – nella fattispecie in esame – al principio dell’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici. Quest’ultima «è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita» (ex multis, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza n. 23 marzo 2011, n. 6548)»
per concludere nel senso che
«dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132 nella parte in cui non prevede che l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge»
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Complimenti è di facile comprensione ed è esauriente. Grazie