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TRIB. TREVISO, 10/12/2015
«La legge sul sovraindebitamento ha carattere di chiusura del sistema, ed è quindi applicabile in tutte le situazioni per le quali l’ordinamento non appronta una specifica regolamentazione. Il principio è ricavabile dall’art. 6 della legge, in forza del quale il debitore può fare ricorso alle procedure ivi previste “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggetto né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel presente capo”.
Ne deriva che gli IPAB, cui non sono applicabili le procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, possono ricorrere al sovraindebitamento, essendo irrilevante l’esistenza di procedure amministrative ad hoc (nella specie apprestate dal legislativo costituito dal D.Lgs. 207/2001, dalla L. R. Veneto n. 43/2012 e dalla L. 1404/1956), che non hanno carattere concorsuale ed inoltre non prevedono il risanamento dell’ente, ma solo la sua definitiva eliminazione dal sistema, mediante liquidazione e soppressione» (Massima non ufficiale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo motivo i creditori opponenti sostengono l’inammissibilità della domanda presentata dall’Istituto [Omissis] ai sensi della L. 3/2012 in quanto gli IPAB sono enti pubblici assoggettati allo speciale procedimento di liquidazione previsto dal D.Lgs 207/2001 (“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”) e dalla normativa locale emanata in attuazione del medesimo decreto. La Legge Regionale Veneto n. 43/2012 ha dato attuazione al D.Lgs. 207/2001 prevedendo la gestione commissariale dell’Ente in difficoltà e, quale passaggio successivo, la sua messa in liquidazione con nomina da parte della Giunta regionale di un commissario liquidatore. Gli opponenti fanno richiamare anche alla L. 1404/1956 (“Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti finanza statale”), in base alla quale gli enti pubblici in crisi o posti in liquidazione e, in caso di situazione deficitaria, sono sottoposti a liquidazione e, in caso di situazione deficitaria, sono sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Poiché la situazione di disseto degli IPAB è regolata dalle norme citate, sarebbe inammissibile per questi enti, e così pure per tutti gli enti pubblici, secondo la tesi degli opponenti, il ricorso alla procedura di sovraindebitamento regolata dalla L. 3/2012.
L’Istituto [Omissis] sostiene invece l’applicabilità della L. 3/2012 in forza dell’interpretazione letterale della norma – l’art. 6 comma l della L. 3/2012 – che individua i soggetti che rientrano nel campo della applicazione della legge medesima e in forza della tesi per cui nessun’altra procedura, quantomeno di risanamento, è applicabile alle IPAB. Sostiene altresì che non vi sono altre norme, all’infuori della L. 3/2011 che regolino una procedura di risarcimento cui l’Ente possa accedere.
Entrambi gli argomenti allegati dall’Istituto persuadono. La legge sul sovraindebitamento ha carattere di chiusura del sistema, ed è quindi applicabile in tutte le situazioni per le quali l’ordinamento non appronta una specifica regolamentazione. Il principio è ricavabile dall’art. 6 della legge, in forza del quale il debitore può fare ricorso alle procedure ivi previste “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggetto né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel presente capo”. L’Istituto intende uscire dalla crisi mediante una procedura di risanamento e la mancanza di altre procedura di altre procedure idonee a regolare la crisi in funzione di quell’obiettivo, quindi, consente di fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento.
Gli opponenti, tuttavia, pur concordando circa l’inapplicabilità agli IPAB delle procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, sostengono che gli IPAB esistono procedure amministrative ad hoc, rinvenibili nell’apparato legislativo costituito legislativo costituito dal D.Lgs. 207/2001, dalla L. R. Veneto n. 43/2012, dalla L. 1404/1956. È pacifico tuttavia che le norme invocate dagli opponenti non prevedono il risanamento dell’ente, ma solo la sua definitiva eliminazione dal sistema, mediante liquidazione e soppressione.
Occorre quindi chiedersi se l’obiettivo di risanamento, siccome perseguito con gli strumenti della L. 3/2012, entri in rotta di collisione con le caratteristiche pubblicistiche dell’ente. La risposta è negativa. Occorre infatti considerare che la procedura viene attivata per volontà dell’ente, il quale opera una scelta nell’ambito degli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione e, nel caso di specie per un verso la scelta è obbligata (posto che l’obiettivo che l’ente si pone è il risarcimento, per il quale non si individuano altri strumenti), per altro verso il tipo di procedura in questione non incide sulla autonomia dell’ente, posto che non vi è interferenza nella gestione da parte dell’autorità giudiziaria, che è chiamata solo ad effettuare un controllo di legittimità sulla formazione del consenso e, tutt’al più, ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione. Attraverso i suoi organi, che mantengono inalterati i poteri di gestione, l’ente infatti individua le modalità di ristrutturazione del debito, elaborando un piano che sottopone all’approvazione dei creditori. L’accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2011 quindi, può essere utilizzato per consentire all’ente di fare fronte alla crisi, risolvendola e mantenendo la possibilità di continuare nell’espletamento dei compiti ed obiettivi istituzionali. Si consideri poi che nel caso di specie la legittimità e convenienza pubblica della strada intrapresa dall’Istituto è stata confermata dalla Regione Veneto, che ha riconosciuto la legittimità e la funzionalità al risarcimento della proposta di accordo elaborata dall’Istituto (v. DGR Veneto n. 637 del 28/4/2015).
Non è condivisibile l’opinione degli opponenti secondo cui nel caso di specie ricorrerebbero i presupposti per assoggettare l’ente ad una diversa procedura concorsuale. La difesa del Gris ha giustamente eccepito che la procedura di cui agli art. 8-10 della L. 1404/1956 non è qualificabile come concorsuale e che per le IPAB, quantomeno per quelle del Veneto, non esiste una legge che ne preveda l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Infatti, da un lato subiecta materia sussiste la competenza legislativa esclusiva della Regione Veneto ha disciplinato la liquidazione ed estinzione degli IPAM con modalità non concorsuali e soprattutto senza prevedere una procedura di risanamento. Sicuramente poi la legislazione regionale non rimanda alla liquidazione coatta amministrativa (v. art. 9 L.R. Veneto n. 43/2012). Né a tal fine è possibile sfruttare il rimando della L.R. Veneto n. 43/2012 alle norme procedimentali e di esecuzione di cui alla L. 147404/1956″ considerate l’abrogazione dell’art. 15 di tale legge ad opera dell’art. 9, comma 1 – quinquies della L. 112/2002 (di conversione del d.l. 63/2002) e la valenza transitoria (limitata cioé agli enti in corso di soppressione al momento dell’entrata in vigore della legge) della disposizione di cui all’art. 9 comma 1 – ter della medesima legge.
Con un secondo motivo di opposizione Banca [Omissis] spa e Banca [Omissis] spa eccepiscono la nullità del procedimento e l’inammissibilità della proposta per omessa deposito di tutta la documentazione prevista dalla legge, per omessa dimostrazione dell’iscrizione ipotecaria da parte di [Omissis] spa e per omessa integrazione della proposta entro il termine perentorio assegnato dal Giudice.
Viene eccepita l’incompletezza della documentazione depositata in quanto l’Istituto non ha depositato la documentazione relativa all’ipoteca iscritta da [Omissis] nel termine concesso dal giudice con decreto di ammissione alla procedura del 19/2/2015. Ne deriverebbe, secondo le opponenti, l’inammissibilità dell’originaria proposta. Il rilievo è infondato in quanto il decreto di ammissione richiedeva unicamente il deposito di una situazione patrimoniale aggiornata alla data di presentazione della proposta di accordo e l’ipoteca della [Omissis] fu iscritta successivamente a tale data.
In subordine parte opponente chiedeva la revoca del provvedimento del Giudice del 6/7/2015 con cui fu autorizzata la transazione con [Omissis] e fu disposta una nuova votazione con riferimento alla proposta di accordo modificata. Sostiene che la modifica della proposta di accordo è intervenuta oltre il termine di legge, che colloca alla data del 4/6/2015, e in un momento in cui si era già cristallizzato il dissenso rispetto all’originaria proposta di accordo.
L’eccezione è infondata: il debitore, infatti, ha facoltà di modificare la proposta fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 10 co 1 (v. art. 11 co 1 L. 3/2012). Tale udienza si è tenuta il 24/09/2015, mentre la proposta modificata è stata depositata il 6/07/2015. Non è neppure vero che a quella data si fosse cristallizzato il dissenso sulla proposta originaria, in quanto in data 3/7/2015 [Omissis] avrebbe manifestato il proprio dissenso, con conseguente mancato raggiungimento della maggioranza. La comunicazione di [Omissis] del 3/07/2015, infatti, non contiene alcuna manifestazione definitiva di voto contrario. Aggiungasi che nel provvedimento del 6/7/2015 il giudice comunicava ai creditori che le “eventuali espressioni di voto finora manifestate non sono valide” e in quella parte il provvedimento non risulta censurato dagli opponenti.
Banca [Omissis] eccepisce l’inammissibilità, illegittimità, invalidità della proposta per violazione della par condicio creditorum in quanto riconosce in favore di [Omissis] un diritto di prelazione inesistente e/o inopponibile. Analoghe contestazioni sono svolte dagli altri opponenti. Secondo Banca [Omissis] l’ipoteca fu iscritto da [Omissis] su beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dell’ente, siccome destinati allo svolgimento delle attività statutarie.
Anche tale motivo è infondato, dato che certamente alcuni dei beni ipotecari da [Omissis] fanno parte del patrimonio disponibile dell’ente, altri verosimilmente ne fanno parte (trattasi dei beni dismessi e di quelli non utilizzabili per il servizio pubblico). Nell’autorizzare la transazione si è quindi tenuto conto che l’ipoteca iscritta da [Omissis] era sicuramente valida, quantomeno in consistente parte – o come tale avrebbe potuto essere riconosciuta all’esito di un luogo e costoso giudizio – sicché l’accordo con il creditore ipotecario, anche per le altre ragioni esplicitate nel provvedimento autorizzatorio apparire sicuramente idoneo a realizzare la migliore soddisfazioni degli altri creditori. Non vi è stata quindi lesioni della par condicio.
Non vi sono dubbi circa la opponibilità alla procedura delle ipoteche iscritte da [Omissis] posto che l’iscrizione è avvenuta in un momento pacificamente anteriore a quello dal quale la legge fa partire il divieto da parte dei creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento.
Infine Banca [Omissis] eccepisce l’irregolarità e invalidità della votazione in quanto [Omissis] s.p.a. non avrebbe dovuto partecipare al voto. La censura è infondata perché, come giustamente rileva l’Istituto nella sua memoria difensiva, anche scomputato dal conteggio il voto favorevole di [Omissis] s.p.a. per la parte originariamente assistita da privilegio ipotecario, la maggioranza di legge risulterebbe ugualmente raggiunta.
Conseguentemente le opposizioni vanno respinte. La assoluta novità delle questioni trattate, le considerevoli difficoltà connesse alla necessità di applicare ed interpretare un consistente corpus di norma riguardanti diversi settori dell’ordinamento, impongono la compensazione delle spese.
Visti
1. il decreto del 19/5/2015 di ammissioni dell’Istituto [Omissis] alla procedura di sovra indebitamento,
2. la comunicazione con cui l’OCC riferivo l’esito della votazione (voti favorevoli per E 16.763.784,63 pari al 48,74%, voti contrari per E 4.600.126,87 pari al 21,53%),
3. il verbale dell’udienza del 24/9/2015 all’esito della quale non emergevano elementi atti a far ritenere la commissione di atti fraudolenti,
4. l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dell’OCC il 13/10/2015,
ritenuto l’idoneità del piano ai sensi dell’art. 12 comma 2 L. 3/2012;
verificato che la procedura si è svolta regolamento e la proposta di accordo è stata approvato da oltre il 60% dei creditori;
P.Q.M.
Rigetta le opposizioni proposte da Banca [Omissis] spa [Omissis] spa, Banca [Omissis] spa, [Omissis] spa,
compensa le spese del giudizio di opposizione,
omologa
l’accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Istituto [Omissis]
ordina
la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 12 co 2 della L. 3/2012, sui siti del Tribunale di Treviso e dell’IVG di Treviso e, per estratto per una volta, sul quotidiano Il Gazzettino.
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