Assegni familiari, questi sconosciuti… in nota a sent. Cass. Civ., Sez. Lav., 09/02/2018, n. 3214

Si torna a parlare di assegni familiari, ossia di quegli emolumenti, se così si possono chiamare, riconosciuti al dipendente (pubblico o privato), nella sussistenza di determinate circostanze (esistenza di figli minori, soglia di reddito, etc),  quale forma di ‘aiuto economico’ per i figli minorenni, e che – e questo è il problema maggiore – creano non pochi problemi quando il titolare dei predetti assegni familiari si separa o divorzia.

In queste circostanze, infatti, momento in cui i due coniugi, genitori di figli minorenni, si lasciano, i problemi principali che si pongono sono chi ha diritto di percepire i predetti assegni familiari e come essi si devono calcolare.

La normativa che li regolamenta è il D.L. 13/03/1988, n. 69 conv. in L. 13/05/21988, n. 153.

La questione non ha facile soluzione e, occorre ammetterlo, malgrado costituisca un problema piuttosto sentito dalle parti direttamente interessate, tuttavia viene per lo più ignorato dai giudici di merito (anche quando viene espressamente spiegata domanda sul punto). Di qui, peraltro, l’esistenza di rare pronunce sul tema.

Ecco perchè si ritiene di segnalare la decisione di cui appresso assunta in questi giorni dalla Corte di Cassazione (sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 09/02/2018, n. 3214).

Il caso è quello di una moglie legalmente separata che chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro del marito (nella specie, Ministero della Difesa), per mancata corresponsione alla medesima degli assegni familiari. Il Ministero della Difesa propone opposizione al citato decreto ingiuntivo sostenendo che:

«il nucleo familiare da considerare ai fini della corresponsione del trattamento di famiglia era esclusivamente quello del dipendente a nulla rilevando che lo stesso fosse o meno affidatario dei figli, a seguito di separazione, e non quello del coniuge separato affidatario»

In sostanza, il Ministero afferma che la quantificazione della prestazione previdenziale deve seguire la titolarità, ed essere parametrata sul reddito del dipendente pubblico a nulla rilevando che lo stesso sia o meno affidatario dei figli.

La tesi viene respinta dal giudice di primo grado, poi da quello di appello, ed infine dalla Cassazione con la sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 09/02/2018, n. 3214.

Infatti, con la sentenza che qui si segnala, la Suprema Corte ha affermato che:

«l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal D.L. n. 69 del 1988, art. 2 convertito nella L. n. 153 del 1988 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale, sicchè, ai sensi dell’art. 2 cit., commi 2 e 6 il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza».

Si prende atto di questo principio, pur registrando, tuttavia, che ancora una volta la Cassazione ha perso l’occasione per risolvere il problema interpretativo esistente circa l’espressione ‘coniuge affidatario‘.

Infatti, come noto, dopo l’introduzione del principio di affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori (prima introdotto dalla L. 08/02/2006, n. 54, poi dal D.L.vo 28/12/2013, n. 154), quale criterio prevalente e da preferire al – previgente – criterio di affidamento esclusivo ad uno dei due genitori, ai fini degli assegni familiari e, dunque, per individuare il genitore che ha diritto di percepirli, cosa deve intendersi per genitore affidatario? Di regola, non c’è più un genitore affidatario, ma ve ne sono due.

Verosimilmente, allora, il riferimento della Cassazione sarà piuttosto al genitore collocatario dei figli, ossia a quel genitore presso il quale i figli vivono in modo, diciamo, prevalente (anche se, in realtà, l’espressione non indica necessariamente un concetto di prevalenza), ma sarebbe stato molto meglio se il concetto fosse stato espressamente chiarito. Ma tant’è.

Documenti & materiali

Scarica sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 09/02/2018, n. 3214

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

One thought on “Assegni familiari, questi sconosciuti… in nota a sent. Cass. Civ., Sez. Lav., 09/02/2018, n. 3214

  1. Massimo

    Un consiglio per favore
    nel provvedimento provvisorio non c e nessun riferimento agli assegni familiari,ma si stabilisce un importo spropositato di mantenimento,(700 euro su 1400 di stipendio)alla sentenza avuta dopo due anni,nel frattempo gli assegni li ho percepiti io
    Ora la ex vorrebbe richiedermi gli arretrati di 2 anni,che per me sono una cifra enorme,puo richiedermeli?Se se,da quale data?

    Reply

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.