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TRIB. NAPOLI, 11/01/2018
«Il requisito della meritevolezza del consumatore sovraindebitato sussiste allorquando emerga in giudizio che il dissesto sia dovuto ad una serie di eventi imprevedibile e documentata, quali le difficoltà di salute della ex moglie e la perdita del posto di lavoro dei due figli» (Massima non ufficiale)
Il Giudice Designato [Omissis]
CONSIDERATO CHE
all’udienza dei 30 novembre 2017 si costituiva la [Omissis] S.p.a. che chiedeva rigettarsi il ricorso non sussistendo i presupposti per l’omologa dei piano del consumatore proposto da [Omissis] ed in particolar modo per difetto del requisito della meritevolezza essendosi la parte proponente colposamente esposta in modo ingente verso una serie di istituti di credito;
letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30 novembre 2017;
OSSERVA
Il piano dei consumatore, come originariamente proposto e successivamente integrato dalla parte istante [Omissis] prevede, a fronte della esposizione debitoria di Euro 104.061,60 complessivi ed a seguito della percentuale del 20% di soddisfo applicata per i soli creditori chirografari, il pagamento della somma, da ripartire per 89 rate mensili, di Euro 35.239,38, da poter adempiere dalla sua entrata economica come lavoratore dipendente presso la Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato.
In particolare il piano comporterà il pagamento integrale delle somme spettanti al creditore privilegiato Agente della Riscossione ed il pagamento nella misura del 20% di tutti gli altri creditori il cui credito ha natura chirografaria ed avverrà in numero 89 rate mensili (7 anni e 4 mesi) ripartiti, come meglio indicato in atti, fino a concorrere al pagamento di una rata mensile sostenibile di Euro 400,00 per il [Omissis]
La decorrenza del pagamento delle 89 rate mensili avverrà dal nono mese dall’omologa del piano, stante il previo pagamento in prededuzione dell’onorario all’OCC per la somma di Euro [Omissis]
Il piano come proposto ed integrato (comprese le note integrative) è stato attestato dall’Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all’alternativa liquidatoria che non è perseguibile in quanto, come opportunamente rilevato, il [Omissis] possiede solo un motociclo Piaggio Vespa immatricolato in data 03.04.1979 acquistato nel 2000 ed una Autovettura Opel Omega 1.8 immatricolata il 13.04.1992 acquistata nel 1999 (di cui ha anche provato il non possesso per essere stata tale autovettura demolita), per cui l’OCC ha dichiarato espressamente che la proposta di piano, assicura una percentuale di soddisfazione massima per il creditore privilegiato, e, per i creditori chirografari, seppur falcidiati del 80% un soddisfacimento realizzabile che riduce il rischio del mancato totale pagamento del ceto creditorio privilegiato e chirografario.
Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione personale evolutasi nel tempo e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito (il che assorbe anche la contestazione avanzata dalla [Omissis] S.p.a.).
In particolare quanto alla diligenza nell’assumere le obbligazioni, precisa il professionista incaricato che la parte istante, confidando sull’entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa bensì da una serie di eventi imprevedibile quali le difficoltà di salute della ex moglie, la perdita del posto di lavoro dei due figli, ed il canone mensile di fitto di Euro 600,00 da sopportare. In particolare, l’ex moglie del [Omissis] è stata per ben tre volte, nel 1998, nel 1999 e nel 2001, ricoverata presso una struttura ospedaliera per problemi legati a gravissime allergie, e nel 2011 è stata ricoverata per una angina pectoris. Nell’atto di separazione del 2013, i giudici hanno stabilito che il [Omissis] deve corrispondere alla moglie il 50% delle spese mediche che la stessa deve sopportare proprio a causa della gravità delle patologie della stessa. Ad aggravare la situazione familiare tra il 2009 ed il 2010 è la perdita del lavoro di uno dei due figli del [Omissis] successivamente, nel 2012, anche l’altro figlio dell’istante perde il proprio lavoro (tutto documentato in atti).
In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (si veda in atti la cronistoria relativa alle vicende familiari) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria anche quindi quella relativa a creditori c.d. minori rispetto ai principali che sono gli istituti di credito indicati in atti.
P.Q.M.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell’Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito [Omissis].
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