Il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore e può accedere al sovraindebitamento Trib. Rimini, Sez. II, 12/03/2018

By | 20/12/2019

TRIB. RIMINI, SEZ. II, 12/03/2018

«La qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento – e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 l. f. – non esclude la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società.

Depongono in tal senso anche l’art 12 comma 5 L. 3/2012, che prevede espressamente l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato, ed il disposto dell’art 9 della Legge delega n. 155/2017, il quale, indicando al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, può certamente integrare criterio interpretativo della normativa vigente»» (Massima non ufficiale)

RILEVATO

che il ricorrente ha dichiarato l’intenzione di avvalersi di una delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, previste dalla L 3/2012;

che ha allo scopo richiesto la nomina del professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite dalla legge all’Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuto che ricorrano le condizioni per la nomina di un professionista, che assista il ricorrente nella presentazione di uno dei procedimenti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento: la qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento – e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 l. f. – non esclude la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d’altra parte, l’art 12 comma 5 L 3/2012 prevede espressamente l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato; infine, il disposto dell’art 9 della L delega n 155/2017 indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, e può certamente integrare criterio interpretativo della normativa vigente;

ritenuto che, dovendo l’OCC rivestire caratteri di terzietà rispetto al debitore ricorrente, sia opportuno non attenersi alle indicazioni sul nominativo date dalla parte;

P.Q.M.

Visto l’art. 15 comma 9 l 3/2012, nomina professionista per lo svolgimento dei compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento la Dr. [Omissis].

Si comunichi.

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