TRIB. FORLÌ, SEZ. FALL., 25/05/2017
«Aderendo all’orientamento del tutto prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione, si deve ritenere che le S.T.P. costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale (nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell’apposita sezione dell’albo) e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non possano essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un’attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, e che come tali non siano pertanto assoggettabili al fallimento» (Massima non ufficiale)
OSSERVA
Gli istanti sono ex dipendenti della società convenuta, avendo lavorato per quest’ultima fino alla data del 31.8.2016, ed hanno maturato un credito per retribuzioni non corrisposte, t.f.r. e indennità di fine rapporto di complessivi € [Omissis] come dai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del lavoro. Hanno inoltre riferito i due istanti he la società era stata posta in liquidazione a decorrere dal 2.12.2016 e che nel bilancio di liquidazione emergeva una pesante situazione debitoria, di cui € [Omissis] nei confronti dei soli dipendenti, con conseguente sussistenza dello stato di insolvenza.
La [Omissis] S.r.l. – Società tra professionisti – in liquidazione si è costituita spiegando di essersi costituita nel 2004 nella forma della s.r.l. ma di essersi poi trasformata in data 7.2.2014 in società a responsabilità limitata S.T.P. (società tra professionisti), i cui soci erano il dott. [Omissis] con una partecipazione del 70%, la dott.ssa [Omissis] con una partecipazione del 10% ciascuno, di cui solo il primo era dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, mentre gli altri partecipavano per lo svolgimento di prestazioni tecniche come previsto dall’art. 10 l. 1183/2011. In sede di atto di trasformazione, l’oggetto sociale era stato modificato prevedendo l’esercizio in via esclusiva di attività professionale di dottore commercialista con iscrizione all’albo dei Dottori commercialisti e revisori contabili di [Omissis]. La convenuta ha inoltre riferito che in data 21.6.2016 era deceduto il dott. [Omissis] e che, essendo venuta a mancata la pluralità di soci con la qualifica professionale, i due figli del socio deceduto, accettanti con beneficio d’inventario [Omissis] constatata l’impossibilità di proseguire l’attività sociale sia per la situazione debitoria sia per l’indisponibilità di un altro professionista ad acquistare la quota del [Omissis] avevano convocato l’assemblea e deliberato la messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore la dr.ssa [Omissis] in data 2.12.2017.
Fatte tali iniziali precisazioni, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni esposte dalla difesa della società convenuta circa la non assoggettabilità della stessa al fallimento.
Ai sensi dell’art. 1 l.fall. sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitino un’attività commerciale e che abbiano superato le soglie di cui al successivo comma 2.
Nel caso in esame, incontestato il superamento delle soglie relative ai limiti dimensionali, come si evince dalla documentazione contabile prodotta, non è invece possibile ritenere sussistente per [Omissis] S.r.l. S.t.p. la qualità di imprenditore e l’esercizio di un’attività commerciale, necessari ai fini dell’assoggettabilità al fallimento.
La [Omissis] S.r.l. è infatti una società tra professionisti costituita ai sensi della l. 183/2011 che svolgeva statutariamente in via esclusiva attività professionale di dottore commercialista ed era iscritta nella speciale sezione dell’albo dei Dottori commercialisti e revisori contabili di Forlì Cesena, come si evince dalla documentazione prodotta.
Nello specifico, la società era composta da 4 soci e da 5 dipendenti, di cui uno era la stessa socia [Omissis] in tal modo dimostrandosi la modesta articolazione dello studio. Va aggiunto che le fatture prodotte relative agli anni 2014, 2015 e 2016 confermano ulteriormente che la società svolgeva in via esclusiva attività propria di commercialista, attraverso l’attività del socio professionista e dei soci/dipendenti con mansioni di ausiliari in possesso di qualità tecniche, come espressamente permesso da tale normativa (l. 183/2011 e regolamento di attuazione di cui al d.m. 34/2013).
Venuta meno la prevalenza dei soci professionisti e constatata l’impossibilità della sua ricostituzione nel semestre, la società è stata posta in liquidazione ed ha cessato lo svolgimento di qualsiasi attività, a nulla rilevando pertanto l’obiezione che sia prevista la cancellazione della società dalla speciale sezione dell’albo dei dottori commercialisti, atteso che a far data dal 2.12.2016 la società non ha più svolto alcuna attività, con la conseguenza che non è sostenibile una sua avvenuta “trasformazione” in società ordinaria.
Sebbene la l. 183/2011 e il successivo regolamento di attuazione con d.m. 34/2013 non dettino alcuna specifica disposizione in merito all’assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti – a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva l. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude l’assoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che quest’ultima non costituisce attività d’impresa (principio richiamato nella delega al governo che, mutatis mutandis, può essere certamente applicato anche alle società tra professionisti organizzati in ordini) – questo Collegio, aderendo all’orientamento del tutto prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione, ritiene che le S.T.P. costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale (nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell’apposita sezione dell’albo) e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non possano essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un’attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, e che come tali non siano pertanto assoggettabili al fallimento.
In mancanza di tale requisito soggettivo non può dunque essere dichiarato il fallimento della [Omissis] S.r.l. – S.T.P. – in liquidazione e va respinta l’istanza di fallimento proposta dai due lavoratori.
Tenuto conto della particolarità e novità della questione e della necessità dell’azione promossa dai due lavoratori per avere accesso al fondo di garanzia è giustificata l’integrale compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Forlì, visto l’art. 22 l. fall., rigetta il ricorso per dichiarazione di rigetta il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato il [Omissis] da [Omissis] e [Omissis] nei confronti di [Omissis] S.R.L. – SOCIETÀ’ TRA PROFESSIONISTI – IN LIQUIDAZIONE.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Documenti & materiali
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