Il socio illimitatamente responsabile di società di persone può accedere al sovraindebitamento Trib. Rimini, 09/03/2019

By | 20/12/2019

TRIB. RIMINI, 09/03/2019

«Il debitore che intenda che ristrutturare debiti sia personali, sia relativi alla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo può accedere alla procedura di sovraindebitamento in quanto, non essendo imprenditore commerciale, non è assoggettabile a fallimento in via autonoma e diretta, ma solo per estensione di quello della società ex art 147 LF.

A detti fini è irrilevante l’esistenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis LF proposto dalla società, in quanto non idoneo a risolvere l ‘indebitamento del socio illimitatamente responsabile ai fini della sua esdebitazione (non potendo riguardare i debiti personali dello stesso, sia di natura consumeristica sia da prestazione di garanzia in favore dei altre società), non potendo neppure affermarsi che, ai fini dell’esdebitazione, il socio illimitatamente responsabile debba necessariamente attendere la dichiarazione di fallimento della società di persone di cui fa parte» (Massima non ufficiale)

Il Giudice delegato

Visti gli artt. 7 e ss L. 3/2012;

rilevato che a norma dell’art 10 L 3 /2012 il Giudice, a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all’omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie il debitore – che intende ristrutturare debiti sia personali (alcuni dei quali derivanti dall’avere prestato garanzia per società commerciali), sia relativi alla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile al 50% della [Omissis] Snc:

1- è in possesso del requisito soggettivo per accedere alla procedura di

sovraindebitamento: egli infatti non è imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento in via autonoma e diretta: il fallimento nei suoi confronti può essere pronunziato solo per estensione di quello della società ex art 147 LF; l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis LF, in fase di proposizione da parte della società [Omissis] (che ha già presentato ricorso ex art 182 bis comma 6 LF), non è idoneo a risolvere l ‘indebitamento del socio illimitatamente responsabile, ai fini della sua esdebitazione, poiché non può riguardare i debiti personali dello stesso, sia di natura consumeristica sia da prestazione di garanzia in favore dei altre società; né può affermarsi che ai fini dell’esdebitazione il socio illimitatamente responsabile debba necessariamente attendere la dichiarazione di fallimento della società di persone di cui fa parte; va tenuto presente, infine, che contestualmente alla proposta del ricorrente è stata presentata analoga procedura di sovraindebitamento, con proposta ai creditori del tutto sovrapponibile alla presente, da parte dell’altro socio illimitatamente responsabile della [Omissis] Snc [Omissis], nonché, come si è detto, domanda di sospensione delle azioni esecutive e cautelari ex art 182 bis comma 6 lf da parte della società di persone; le tre proposte sono collegate fra loro e condizionate ciascuna all’omologazione delle altre: cosicché si è in presenza di una sistemazione complessiva delle posizioni debitorie personali di ciascun debitore e della società;

2- non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art 7 comma 2 L 2/2013;

3- è residente in un Comune del circondario del Tribunale di Rimini;

4- ha depositato la documentazione e fornito tutte le notizie di cui all’art 9 comma 2 L 3/2012; va documentato l’avvenuto deposito della proposta, a cura dell’OCC, all’agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli Enti locali, dell’ultimo domicilio fiscale del proponente, ex art 9 L 3/2012;

5- ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell’Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del piano, nonché attestazione sul valore di mercato dei beni immobili sui quali insistono le ipoteche, in relazione ai crediti ipotecari dei quali non si garantisce integrale soddisfazione per incapienza; in rapporto con la documentazione allegata dal debitore, le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

6- ha formulato una proposta che non contrasta con disposizioni inderogabili di legge: con la precisazione che viene qui considerata ammissibile la “Proposta Subordinata”, come riassunta a pag 39-44 della domanda, stante l ‘inequivocabile tenore dell’art 7 comma 1 L 3/2012 (su cui, al momento della espressione di accordo da parte dei creditori, non può prevedersi siano intervenute modifiche legislative o declaratorie di

illegittimità costituzionale) che consente la sola dilazione, e non la falcidia, dell’IVA e delle ritenute previdenziali;

ritenuto pertanto che possa farsi luogo alla fissazione dell’udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell’art 10 comma 1 L 3/2012;

preso atto che nella proposta di accordo si prevede espressamente la prosecuzione del procedimento esecutivo in corso n 166/2016 RGE relativo alla quota indivisa dei 3/24 degli immobili in comproprietà di [Omissis], compresi nei Lotti 3, 4 e 5 formati dal CTU nella perizia di stima in detto procedimento, e la liquidazione dei beni, in via principale, in detta sede, per utilizzare in modo il più possibile fruttuoso l ‘attività già svolta e le spese di liquidazione già maturate;

FISSA

l’udienza del [Omissis] per la verifica dell’accordo, assegnando al ricorrente termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto fino al 3 aprile 2019;

– dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Rimini entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;

– ordina la trascrizione del presente decreto, a cura dell’OCC, presso gli uffici competenti;

– dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (ad eccezione, su richiesta del debitore, del procedimento [Omissis]) o sequestri conservativi, o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori proponenti, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

– avverte il debitore che fino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l’autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

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