L’assegnazione della casa familiare: quando viene a cessare? Un'interessante pronuncia della Cassazione

Sia in sede di separazione che in quella di divorzio, la casa familiare può essere assegnata ad uno dei due coniugi, e, come ormai a tutti noto, essa prescinde dalla titolarità della proprietà (la casa, infatti, può anche essere di proprietà dell’altro coniuge, o addirittura di terzi).

Il presupposto imprescindibile, invece, è l’esistenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (infatti, l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi in assenza di figli, è sostanzialmente inammissibile, salvo qualche rarissima eccezione).

La normativa

In sede di separazione, la norma che disciplina l’assegnazione della casa familiare è l’art. 337 sexies cc, secondo il quale, infatti:

Il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’.[…] Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Questa disposizione normativa è in vigore dal febbraio 2014, introdotta dal D.L.vo 28/12/2013 n. 154, ma prima di essa vi era una disposizione di tenore identico contenuta nell’art. 155 quater cc.

Peraltro, ora, ai sensi della citata normativa D.L.vo 154/2013, questa disposizione (art. 337 sexies cc) è applicabile anche in sede di divorzio, in cui sopravvive comunque anche l’art. 6 della L. 1/12/1970 n. 898 e succ. mod. che prevede:

L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta’. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovra’ valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu’ debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, e’ opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’articolo 1599 del codice civile.

Il problema

Ora, proprio perchè si possono verificare ipotesi in cui, la casa di familiare di proprietà di uno dei coniugi, venga assegnata all’altro, il problema conseguente è stabilire fino a quando durerà l’assegnazione medesima; in altri termini, il problema che si pone è se e quando il coniuge assegnatario della casa dovrà restituirla all’altro coniuge, legittimo proprietario esclusivo.

La recente decisione della Corte di Cassazione

Proprio su questo problema si è di recente pronunciata la Corte di legittimità  con una sentenza (Sez. I, 22/07/2015, n. 15367), che si ritiene, piuttosto interessante per le sue importanti implicazioni.

Il caso

Il caso da cui muove la sentenza che qui si segnala è quello in cui, in sede di divorzio, la casa familiare (di proprietà esclusiva del marito) veniva assegnata alla moglie, con cui all’epoca conviveva la figlia minorenne della coppia (il provvedimento di assegnazione era stato emesso sotto la vigenza del vecchio testo, ossia l’art. 155 quater cc, di cui sopra).

Dopo tale pronuncia, il marito – come detto proprietario esclusivo della casa assegnata alla moglie – alienava a terzi l’immobile.

Successivamente, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, il marito otteneva la revoca dell’assegno di mantenimento originariamente stabilito a favore della figlia, e ciò sul presupposto che la medesima era nel frattempo divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

In quella sede, tuttavia, nessuna pronuncia veniva emessa con riguardo alla ex casa coniugale.

A quel punto il terzo, nuovo proprietario acquirente della ex casa coniugale, instaurava una ordinaria causa di cognizione per accertare negativamente il diritto della coniuge del suo dante causa a continuare ad occuparla e così per chiederne la condanna al rilascio, oltre che al pagamento di un’indennità per l’illegittima occupazione.

Respinta la domanda in primo grado (Tribunale di Roma), veniva accolta in secondo grado (Corte d’appello di Roma), sul presupposto che il venir meno del diritto al mantenimento in capo alla figlia, comportasse anche l’insussistenza del diritto della madre a continuare ad occupare la ex casa coniugale.

 La posizione della Corte di Cassazione

Gravata la sentenza d’appello dalla coniuge assegnataria della casa, la Cassazione, respinge l’impugnazione e conferma la sentenza della Corte d’appello (e cioè la perdita in capo alla moglie dell’assegnazione della ex casa coniugale) illustrandone ulteriormente i principi su cui essa poggia.

Infatti, con la sentenza Sez. I, 22/07/2015, n. 15367  la Corte di legittimità ha statuito che:

Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti in parola non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisionecome in qualsiasi altra sede nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.

Conclusioni e brevi considerazioni

Insomma, il giudice di legittimità ha confermato i principi seguiti dal giudice di secondo grado che si possono così sintetizzare:
1) venuta meno la dipendenza economica del figlio, deve intendersi venuta meno anche l’assegnazione della ex casa coniugale al coniuge assegnatario;
2) tale accertamento negativo può essere compiuto non solo dal giudice ‘familiare’ in sede di revisione delle condizioni di divorzio (o di separazione), ma anche dal Tribunale in seno ad una causa di cognizione ordinaria promossa dal terzo, quale nuovo legittimo proprietario dell’immobile.

Vale la pena di ricordare che, ai sensi del citato art. 337 sexies cc (già art. 155 quater cc), applicabile come detto anche in sede di divorzio,

il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Del che consegue, che alle suddette ipotesi di ‘decadenza’ dell’assegnazione della casa familiare, andrà aggiunta anche quella, sopra vista, della sopravvenuta indipendenza economica del figlio convivente con il genitore assegnatario, a tutela del quale il provvedimento di assegnazione della casa era appunto stato emesso.

Così come, seguendo il medesimo ragionamento, andrà aggiunta anche l’ipotesi in cui il figlio, malgrado non abbia raggiunto l’indipendenza economica, tuttavia abbia cessato la convivenza con il genitore assegnatario per essersi trasferito altrove.

Documenti & materiali

Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. I, 22/07/2015, n. 15367
Scarica il testo del D.L.vo 28/12/2013 n. 154

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

32 thoughts on “L’assegnazione della casa familiare: quando viene a cessare? Un'interessante pronuncia della Cassazione

  1. Dario

    Buongiorno avvocato
    Volevo un informazione a riguardo della sentenza di cui sopra ho un analogo caso .
    Mio figlio maggiorenne non è indipendente economicamente ma vive con la madre che a sua volta si è sposata e attualmente abitano tutti e 3 nella casa assegnata.
    Io attualmente sono in affitto e pertanto sono costretto ad aspettare che mio figlio trovi un lavoro per mettere in vendita la casa e avere la mia parte??? Grazie

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signore,
      come sempre la situazione deve essere valutata nel suo complesso, con valutazione di ulteriori dati, tuttavia, a seguito delle nuove nozze della sua ex moglie, lei può chiedere la revoca dell’assegnazione della casa di sua proprietà (avendo peraltro anche necessità sotto un profilo personale), anche a prescindere dalla minore età di vostro figlio.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

  2. Carlo

    Buongiorno,

    sono il figlio (il primo di due) di una coppia che è in procinto di divorziare e con una casa di proprietà.
    Mio fratello, maggiorenne ma NON economicamente autosufficiente, vive con mia madre nell’abitazione.
    Attualmente i miei genitori sono ufficialmente separati.

    Vi è una disputa sul prezzo di vendita della casa e probabilmente è per questo che mia madre, anche se (s)consigliata dal suo legale, ha deciso di avviare la procedura di divorzio giudiziale.
    (probabilmente forte del fatto che coabita con il figlio non economicamente auto sufficiente)

    La mia domanda è questa: io personalmente sono indipendete con moglie e figlia. Quale incidenza posso avere in una situazione di questo tipo (sia sul divorzio sia sull’assegnazione della casa).

    Vorrei fare da tramite per evitare che si vada per vie giudiziali (immagino che la pratica si possa ritirare) e mostrare in maniera decisa e ufficiale la mia posizione (anche in quanto erede diretto) sulla casa.

    Grazie mille.

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Mi spiace, ma non ritengo che lei sia titolare di alcun diritto sulle dispute in corso tra i suoi genitori separati e divorziandi. La sua veste di ‘erede’ le dà diritti solo in sede di successione.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      1. Avv. Daniela Gattoni Post author

        Sì può chiedere alla madre di sua figlia gli arretrati (entro il termine di prescrizione= del mantenimento non pagato relativo al periodo in cui vostra figlia viveva con lei.

  3. Vito Valente

    Buonasera avvocato, io mi trovo nella situazione di uomo separato con figlio maggiorenne. La casa , acquistata durante il matrimonio in comunione dei beni, fu assegnata all’atto della separazione alla mia ex moglie ( dove fra l’altro era dichiarato che il figlio era minorenne) invece era maggiorenne. Mio figlio nel frattempo abita a ben 1000 km lontano ,domiciliato a Milano, per motivi di studio. La mia ex moglie è economicamente indipendente. Posso chiedere nella mia condizione la mia metà casa dove vige ancora un diritto di abitazione da parte della mia ex moglie?

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Buongiorno,
      premesso che lei può sempre chiedere la modifica delle condizioni di separazione, va detto, però, che di per sè le circostanze che la casa coniugale sia stata acquistata in comunione dei beni e che vostro figlio domicili in altra città per ragioni di studio, non sono sufficienti per comportare in automatico la revoca dell’assegnazione della casa medesima a sua moglie. La situazione, infatti, dovrà essere esaminata nel suo complesso, accertando, per esempio se la residenza di suo figlio fuori casa abbia un carattere permanente, se le sue condizioni economiche (di marito) siano deteriorate rispetto a quelle di sua moglie, e via dicendo.
      Buona giornata
      Avv. Daniela Gattoni

  4. Christian giacometti

    Buongiorno
    Alla mia ex compagna è stata assegnata la casa di mia proprietà in quanto ci abita con la mia figlia minorenne. Non siamo stati sposati. Alla maggiore età della figlia posso rientrare ad abitare nella casa?

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Dovrà attendere il raggiungimento dell’indipendenza economica di sua figlia.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

  5. Luca

    Buongiorno avvocato,
    io sono separato in attesa di divorzio e vorrei chiedere la quota a me spettante della casa cointestata in quanto è stata concessa l’assegnazione alla mia ex che ci convive con una figlia minore.
    Purtroppo non riesco a fare nulla attualmente, perché non sono in una posizione economica per poter affittare una nuovo immobile (ho un mutuo di altri 10 anni e il mantenimento mensile alla bimba da riconoscere).
    Crede che esistano leggi che permettano di avere ciò che per metà è mio e che da qualche anno non godo più?
    Come potrei comportarmi?
    Sentivo anche parlare di registro degli immobili, mi può chiarire quali siano le sue caratteristiche e se possa centrare con la mia richiesta?

    Grazie e a risentirci

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      L’assegnazione della casa non le fa perdere il diritto di comproprietà su di essa, ma le impedisce di usarla ed abitarla perchè, appunto, assegnata a sua moglie atteso che, da quello che mi dice, è con essa che vive vostra figlia minore e dunque nel suo interesse.
      Ciò significa, però, che se vuole, lei può disporre della sua quota, ad esempio, vendendola a terzi (pur nel rispetto del vincolo di assegnazione a sua moglie).
      L’assegnazione della casa a sua moglie cesserà al raggiungimento dell’indipendenza economica di vostra figlia, oppure potrà cessare allorchè sua moglie dovesse instaurare una convivenza stabile con altra persona.
      Visto che dovete ancora divorziare, in quella sede, se vi sono i presupposti potrete ridiscutere di tutto e dunque anche dell’assegnazione della casa.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni
      Avv. Daniela Gattoni

  6. nicola

    A seguito di separazione consensuale la casa coniugale è stata assegnata al coniuge in attesa che la stessa entro 30 gg dal decreto dell’omologa venga donata ai due figli maggiorenni. Al momento non verrà fayta alcuna donazione in quanto i figli non sono d’accordo sulla divisione. Pettanto la stessa viene abitata dalla ex moglie e dai figli. Lechiedo cortesemente se posso tornare in possesso della casa o sapere se perdura tale situazione a chi spetta pagare le varie imposte. La ringrazio.

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signor Nicola, mi spiace ma non riesco a comprendere il suo quesito (che divisione?) e dunque a fornire una risposta. In generale le posso dire che se non viene rispettato, adempiuto, quanto da voi coniugi concordato in sede di separazione consensuale, poi omologato dal Tribunale, vi sono rimedi giuridici cui lei può ricorrere sia per pretendere l’adempimento o per farlo ‘saltare’.
      Buona fortuna.

  7. Alessandra

    Buonasera, mio fratello è divorziato e la casa coniugale affidata alla moglie e figlio è intestata a nostra madre. La casa in cui abita mia madre è di proprioetà di mio fratello e sull’immobile grava l’usofrutto a favore di mia madre. Ora, mio fratello si trova in una situazione economica molto grave e vive in affitto con la sua attuale compagna, ma a stento riescono a pagare le spese e comunque versa regolarmente l’assegno di mantenimento. L’ex moglie è divenuta recentemente proprietaria di un’abitazione e l’anno prossimo mio nipote compirà 18 anni ma non è ancora autosufficiente. Mio fratello può in qualche modo rientrare nell’abitazione assegnata?

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora Alessandra,
      può avere una speranza solo se suo fratello riuscirà a dimostrare che quella casa, intestata a vostra madre, serve a lei stessa per ragioni ed esigenze personali.
      Buona fortuna.

  8. Avv. Daniela Gattoni Post author

    Gentile Signora Cecilia,
    fino a che entrambi i figli non saranno economicamente indipendenti e vivranno con lei, non perderà la casa, nè potranno costringerla a venderla. Suo marito, se comproprietario o proprietario esclusivo della casa coniugale, potrà vendere (rispettivamente il tutto o la sua quota) ma questo non farà di per sè decadere il suo diritto di assegnazione della casa medesima che, pertanto, lei potrà continuare ad abitare insieme ai figli (questo, sempre che il provvedimento di assegnazione della casa sia stato trascritto nei registri immobiliari).
    Buona fortuna.

  9. Avv. Daniela Gattoni Post author

    Gentile Signor Andrea,
    ai sensi dell’art. 337 sexies cc il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario […] conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Per cui la risposta al suo quesito è sì.

  10. Giuseppe

    Buonasera,
    nel momento in cui possibili acquirenti fossero interessati ad acquistare una casa abitata dal genitore separato con figlio minore non indipendente a carico la cui proprietà è dell’altro coniuge quali rischi si possono presentare a capo degli acquirenti?
    E’ possibile che nonostante l’accordo e il successivo trasferimento di proprietà si renda impossibile far uscire di casa la madre con il figlio minore non indipendente fino al raggiungimento della sua indipendenza economica?
    La ringrazio

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Più che possibile direi che è certo. Fino a che il figlio minore non sarà economicamente indipendente (comunque entro un’età ragionevole, di solito – ma varia dalla valutazione del singolo giudice – fino ad un massimo di 26, o se, studente, di 30 anni), il genitore assegnatario avrà diritto di abitare l’immobile a lui assegnato. Dunque chi compra dal proprietario, di fatto, compra una sorta di nuda proprietà; diritto, questo, che diventerà di proprietà piena solo allorchè il genitore assegnatario rilascerà l’immobile.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

  11. Luciano

    Buongiorno, approfitto della sua gentilezza e le espongo la mia situazione. La casa familiare di mia esclusiva proprieta` e` stata assegnata (separazione e divorzio) alla mia ex moglie con figlio ancora minorenne. Da settembre 2016 la mia exmoglie con mio figlio si e` trasferita presso la casa dell`attuale compagno per una convivenza. Quando potrei richiedere ed in che tempistiche la restituzione della proprieta`?
    Considerando la convivenza una condizione non stabile devo rassegnarmi ad un limbo d`attesa?
    Grazie

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      No, essendo già trascorsi diversi mesi, a mio parere ci sono già i presupposti per chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare.
      Buona fortuna.
      Avv. Daniela Gattoni

  12. VERONICA

    Buongiorno mio figlio per divergenze ha deciso di lasciare la casa è andare da abitare dal padre il quale ha detto che a questo punto la casa va venduta lui è in affitto e mio figlio 21 anni lavora a tempo determinato.

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Buongiorno,
      se questa è la situazione, mi spiace per lei, ma viene a cessare la ragione dell’assegnazione della casa in suo favore. Per cui se lei non ha altro titolo per occuparla, dovrà rilasciarla.
      Buona giornata.
      Avv. Daniela Gattoni

  13. Alessandro

    salve.
    Convivente more uxorio (non iscritto registro unioni civili) da meno di tre anni con figlia di due anni e mezzo ed abitazione presso mia casa di proprietà
    Ex compagna proprietaria di abitazione in comune limitrofo (4 KM) libera da locazione, confortevole, dotata di impianti e condizionatore, mq. 180
    Separazione:
    1. Ha diritto a rimanere a casa mia con mia figlia nonostante casa di proprietà?
    2. Le spetta un assegno alimentare (non lavora o meglio lavora in nero) e se si x quanto tempo ed ammontare (non versa in stato di bisogno in quanto comproprietaria per successione di numerosi altri beni immobili)?
    Grazie Alessandro

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Sig. Alessandro,
      oggi le regole che disciplinano la separazione, con riguardo ai figli, sono le stesse sia per il caso di matrimonio sia quello di convivenza more uxorio.
      Dunque, anche nel suo caso,
      1) se ci sono i presupposti (e questo andrà verificato avendonla sua ex compagna un’altra casa), la casa familiare potrà essere assegnata al genitore presso il quale verrà collocata la figlia minore (fermo l’affido condiviso),
      2) sempre se ci sono i presupposti (lavorare in nero è lavorare, è solo un problema di prova), potrà essere posto a carico di un genitore a favore dell’altro, il pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia minore.
      Buona fortuna.
      Avv. Daniela Gattoni

  14. Donatello

    Salve.
    l’accordo di divorzio era che la mia ex moglie viveva nella casa coniugale (della mia proprietà), finché i due figli non erano maggiorenni. In quella casa lei ha una piccolo negozio, i ragazzi sono maggiorenni e non vivono più con lei, solanto tornano a volte qualche weekend.
    Uno di loro lavora e abita lontano, l’altro studia e io pago il suo affitto giá da parecchio tempo.
    Ormai, data l’etá di loro, l’accordo e finito e voglio vendere la casa, posso farlo?

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      In generale, per conservare l’assegnazione della casa familiare alla genitore assegnatario, è sufficiente anche il fatto che uno dei due figli sia ancora studente, anche fuori città, per tornare nel week end. Tuttavia, per rispondere al suo quesito, naturalmente occorrebbe esaminare il vostro accordo di divorzio , ed il caso concreto, ivi compresa l’età dello studente ed il suo rendimento.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

  15. Marco

    Gentilissimo/a Avv. Gattoni, vorrei porle una domanda, mia moglie ha deciso di lasciarmi ed abbiamo due case di proprietà, quella dove conviviamo e’ intestata a me, in quanto acquistata prima del matrimonio, ma il mutuo e’ stato pagato da ambe due. La seconda è in comunione dei beni ed è affittata. Abbiamo due figli maggiorenni non ancora autosufficenti, piu precisamente uno studia, l’altro lavora saltuariamente.
    Le volevo chiedere, in caso di separazione la casa a me intestata che fine farebbe? verrebbe comunque lasciata a mia moglie e figli? Premetto che mia moglie lavora e il suo stipendio e leggermente piu alto del mio.
    Grazie anticipatamente. Cordiali saluti.

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gent.mo Sig. Marco,
      nel caso di separazione la casa ‘familiare’ ossia quella dove la famiglia conduce la normale vita (a prescindere dalla formale proprietà), verrà assegnata, di norma, al genitore presso il quale i figli, economicamente ancora non autosufficienti, vivranno in modo prevalente.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

  16. Roberto Mammana

    Gentilissimo Avv. Daniela Gattoni, sono Roberto e volevo chiederle se la mia ex moglie ha ancora diritto di tenersi la chiave della casa di mia esclusiva proprietà avendola lasciata da più di undici anni trasferendosi con i miei figli in un altra città, chiesta più volte verbalmente e con qualche raccomandata.
    La casa estremamente danneggiata in secondo tempo con perizia posso chiederne i danni.
    E’ vero che la revoca è immediatamente esecutiva una volta che abbandona la casa anche senza passare dal tribunale
    Grazie Buongiorno

    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Dopo undici anni di abbandono della casa familiare (se di abbandono si tratta), penso che non ci siano più dubbi.
      Lei potrà considerarsi rientrato nei suoi pieni diritti e dunque esercitare le azioni più opportune a tutela degli stessi.
      Buona giornata.
      Avv. Daniela Gattoni

  17. Marilena

    Gen.le avvocato,
    vorrei iniziare le pratiche di separazione da mio marito, anche se di fatto viviamo separati da diversi anni.
    Abbiamo due figlie maggiorenni, autonome economicamente che vivono uno con il marito e l’altra con un compagno. la caso dove vivo io è cointestata con mio marito, che sarebbe disposto a farmi stare in casa senza acquistare la sua parte.
    Cosa posso fare per tutelarmi e che poi non ritorni sui suoi passi?

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