Il fideiussore per attività professionali o di impresa non è consumatore e non può proporre il relativo piano Trib. Treviso, Sez. II, 21/12/2016

By | 27/12/2019

TRIB. TREVISO, SEZ. II, 21/12/2016

«Il soggetto che abbia prestato fideiussione a garanzia di obbligazioni assunte da un terzo nel corso della propria attività professionale o d’impresa non è consumatore e non può proporre il relativo piano.

Ciò in ragione del noto e consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il fideiussore ha veste di professionista/imprenditore a causa dell’omologa posizione che sia rivestita dal debitore principale nel rapporto di garanzia (cd. teoria dell’imprenditore o professionista “di riflesso”).

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa, in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore all’obbligazione garantita» (Massima non ufficiale)

Il piano proposto presenta molteplici profili di inammissibilità.

In questa sede il Giudice è chiamato a presidiare il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, il più importante dei quali è senza dubbio quello espresso dall’art. 2740 c.c.

Ciò significa che il piano sottostante alla proposta del consumatore, o alla proposta di accordo, non può mai sottrarre ai creditori concorsuali la garanzia di adempimento delle obbligazioni del debitore integrata, appunto dall’intero patrimonio del soggetto sopraindicato. Il patrimonio deve quindi essere oggetto di integrale cessione ai creditori.

Il piano proposto è dunque inammissibile, in quanto espressamente prevede che il sig. [Omissis] mantenga la proprietà dell’immobile di [Omissis] senza tuttavia soddisfare integralmente i propri creditori.

Inoltre, si rileva che non sussiste il presupposto soggettivo della procura, ovvero la qualità di consumatore del ricorrente, avendo il sig. [Omissis] stipulato fideiussioni bancarie a garanzia dello svolgimento di attività imprenditoriale da parte della moglie.

Nel ricorso introduttivo e nel piano presentato il sig. [Omissis] ha dolosamente sottaciuto di essersi costituito fideiussore, con tre distinti contratti, nell’interesse dell’impresa di cui è titolare la moglie, limitandosi a dedurre di aver prestato fideiussioni “nell’interesse della moglie”. Tuttavia Organismo di Composizione della Crisi ha messo in luce che, in realtà le fideiussioni erano relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale della moglie sig.ra [Omissis].

In proposito, va evidenziato come l’art. 6, al comma 2, lett. b), l. 3/2012, riprenda esattamente la definizione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 206/05 (codice del consumo), cui è pertanto necessario riferirsi per la delimitazione dei contorni della nozione di “consumatori” anche ai fini della delimitazione del perimetro di applicazione della procedura disciplina dall’art. 12 bis e seguenti.

Ne consegue la necessità di parametrare il concetto di consumatore alle conclusioni in questi anni raggiunte dalla giurisprudenza intervenuta nell’applicazione del codice del consumo, escludendo cui l’assunzione delle obbligazioni del cui inadempimento si tratta risulti legata ad una attività imprenditoriale.

In tali il ricorso alla procedura del piano del consumatore non è ammissibile, causa la carenza di quel rapporto di funzionalità dei contratti rimasti inadempiuti al privato consumo del soggetto proponente o della sua famiglia.

In particolare, nel caso in esame va esclusa la qualità di consumatore in capo al sig. [Omissis] in ragione del noto e consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il fideiussore ha veste di professionista/imprenditore a causa dell’omologa posizione che sia rivestita dal debitore principale nel rapporto [da] garantire (ed. teoria dell’imprenditore o professionista “di riflesso”).

La tesi è fondata sulla natura accessoria del rapporto di garanzia e su ragioni che discendono dallo stretto nesso esistente tra la posizione del fideiussore e quella del debitore principale che svolga attività d’impresa (Cass. 11.1.01 n. 314; Cass. 6.10.2010 n. 19484; da ultimo Cass. 29.11.11 n. 25212, secondo cui “in presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa, in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore all’obbligazione garantita”).

Pertanto, dovendosi intendere in modo stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità con il privato consumo, non può accedere al piano del consumatore chi ha assunto fideiussioni bancarie nell’interesse dell’attività imprenditoriale propria o altrui.

Nel merito la proposta in ogni caso non sarebbe in ogni caso [in]accoglibile.

Il piano prevede tempi di soddisfacimento incompatibili con la procedura azionata.

La previsione di pagamento parziale dei creditori in n. 120 rate mensili eccede quel lasso di tempo ragionevolmente breve che va assunto quale requisito implicito dalla norma. In sede attuativa della norma, la giurisprudenza ha stabilito che la durata del piano sottostante non possa andare oltre i tre o i cinque anni.

Inoltre, non paiono in ogni caso sussistere i requisiti di meritevolezza dell’invocato beneficio.

Il debitore ha deliberatamente stipulato a distanza di pochi anni tre contratti di mutuo aventi ad oggetto altrettanti immobili, impegnandosi mensilmente a versare la somma di ben 2.580,00 euro e percependo a titolo di stipendio la somma di euro 3200,00.

A nulla rileva che il debitore confidasse che uno dei finanziamenti si “autofinanziasse” con un canone di locazione, innanzitutto perché il sig. [Omissis] non si è premurato di redigere per iscritto e di registrare l’asserita locazione ad uso abitati del bene, sicché se tale locazione vi è stata, il rapporto si è svolto senza il pagamento delle relative imposte. In secondo luogo perché egli non poteva confidare con ragionevole certezze che rapporto locativo si sarebbe svolto ininterrottamente per molti anni, senza nemmeno tutelarsi mediante un documento scritto per l’eventualità di inadempimento

P.Q.M.

Dichiara [inammissibile] il piano presentato

Documenti & materiali

Scarica Trib. Treviso, Sez. II, 21/12/2016

Leggi anche

La Suprema Corte cambia (definitivamente?) orientamento sul garante-consumatore: riflessi in tema di sovraindebitamento

Post pubblicati sino ad oggi

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.