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TRIB. MILANO, SEZ. II, 18/10/2017
«Non esiste nella legge sul sovraindebitamento una fattispecie analoga a quella prevista dall’art. 55, co. 2, l.f. che prevede, come noto, che agli effetti del concorso i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti dalla data del fallimento.
Tale norma deve considerarsi speciale e, come tale, non applicabile in casi diversi da quelli espressamente stabiliti atteso che, altrimenti, si determinerebbe un effetto modificativo degli obblighi liberamente assunti dalle parti in assenza di una diversa loro manifestazione di volontà o di una esplicita disposizione di legge in tal senso.
Deve quindi ritenersi che la fattispecie di cui all’art. 8, co. 4, trovi applicazione solo nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario si sia risolto, mentre, nel caso in cui, come nella fattispecie, il contratto non si sia risolto e il consumatore si proponga di onerare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, la citata disposizione non osti all’omologa del piano.» (Massima non ufficiale)
PREMESSO CHE
[Omissis], residente in [Omissis], via [Omissis] ha proposto un piano del consumatore sensi della legge 3/2012 il 20 aprile 2017 offrendo di pagare integralmente le spese in prededuzione, nonché il mutuo ipotecario sull’immobile di cui è comproprietario secondo le sue naturali scadenze e, nella misura del 10%, i creditori chirografari e tanto mediante messa disposizione della somma di E 18.379,15 da parte del fratello [Omissis];
alla proposta di piano del consumatore è stata a allegata la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi previsto dall’articolo 9, comma 3 bis, l. 3/2012 redatta dal dott. [Omissis], nominato con provvedimento del 27 maggio 2016 ai sensi dell’articolo 15, comma 9, l. 3/2012;
rilevato che sussistono i requisiti di cui all’articolo 7 della legge 3/2012 in quanto l’istante:
– si trova in uno stato di sovraindebitamento come definito dall’articolo 6, comma 2, legge 3/2012;
– non è soggetto procedura concorsuale diverse da quelle regolate dalla legge sopra citata;
– non ha mai proposto un diverso procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
sussistono i requisiti di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 3/2012;
la relazione dell’OCC, inoltre, presenta i requisiti di cui all’articolo 9, comma 3 bis, l. 3/2012 e in particolare, dalla relazione risulta quanto segue: coerentemente con quanto indicato dal consumatore, l’OCC ha affermato – eseguita la circolarizzazione e acquisite le opportune informazioni dalla agenzia delle Entrate e dall’Agente della Riscossione – che il signor [Omissis] ha debiti complessivi, alla data di redazione della relazione per E 188.849,60 di cui E 72.758,12 per un mutuo ipotecario e la somma residua in considerazione di alcuni finanziamenti ottenuti;
quanto all’esposizione delle cause dell’indebitamento e delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, l’OCC ha evidenziato che il debitore ha sviluppato una forma di ludopatia che lo ha indotto ad investire notevoli somme nei mercati finanziari, chiedendo sempre maggiori prestiti per tentare di recuperare il capitale che via via andava perdendo; risulta dal documento 22 allegato alla relazione che il debitore si era presentato il 6 ottobre 2014 presso un centro al fine di richiedere un intervento di sostegno terapeutico in ordine alla patologia sofferta e che è stato definitivamente dimesso il 21 luglio 2016; le difficoltà economiche incontrate dal debitore avevano anche inciso sulla sua serenità familiare tanto che nel febbraio del 2015 si è separato dalla moglie a cui versa un assegno di E 500, di cui E 400 per il mantenimento del figlio [Omissis] nato nel 2012; attualmente il debitore vive con i genitori in un appartamento in [Omissis];
il debitore gode di uno stipendio netto mensile di E 1950 circa, ridotto E 1250 circa in considerazione delle ritenute operate dal datore di lavoro per le cessioni di quinto effettuate per far fronte ai prestiti in suo favore erogati;
risulta che il debitore abbia spese correnti per E 1230 con le quali riesce a fare fronte al mantenimento della moglie, del figlio, suo proprio (per E 550) nonché al pagamento delle rate di mutuo (con interesse variabile) per circa E 180,00 mensili;
la proposta, pertanto, prevede oltre al pagamento delle spese di prededuzione e del mutuo ipotecario secondo la sua naturale scadenza, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% entro 30 giorni dall’omologazione del piano con somme messe a disposizione dal fratello, [Omissis], per E 18.379,15;
[Omissis] risulta avere sufficienti redditi per fare fronte alle obbligazioni assunte godendo di una provvista in banca superiore a E 45.000;
tanto considerato, l’OCC ha concluso nel senso della fattibilità del piano, escludendo che l’alternativa liquidatoria, che consisterebbe nella sostanza nella vendita dell’immobile in proprietà pro quota del debitore (per un valore stimato di circa E 48.000), sia maggiormente conveniente per i creditori del consumatore;
CONSIDERATO CHE
la proposta soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7,8 e 9 l. 3/2012;
il professionista ha provveduto a comunicare il piano e la proposta ai creditori nonché il decreto di fissazione di udienza nel cui contesto nessun creditore ha proposto osservazioni o contestazioni di sorta;
allo stato, non risultano atti in frode ai creditori in quanto la condizione il sovraindebitamento risulta causato da una patologia del debitore, oltre che dalla separazione coniugale;
OSSERVATO CHE
il piano e la proposta affermano che il mutuo sarà pagato integralmente entro la sua naturale scadenza secondo il piano in essere;
il creditore ipotecario non ha svolto alcuna osservazione e tale previsione, inoltre, pure in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte degli altri creditori, comunque necessaria per il giudizio sulla maggior convenienza dell’alternativa liquidatoria (art. 12 bis co. 4 l. sovr.), non risulta pregiudizievole nei loro confronti, atteso che – come affermato dall’OCC – ove fosse coattivamente venduto l’immobile di cui il debitore è comproprietario non si ricaverebbero somme nemmeno sufficienti a pagare il creditore ipotecario;
tale previsione si pone, peraltro, in termini problematici con il disposto di cui all’art. 8 co. 4 l. sovr. nella parte in cui afferma che il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori, per quanto qui interessa, muniti di ipoteca, salvo che si preveda la liquidazione del bene sul quale insiste la garanzia reale;
la giurisprudenza di questo Tribunale ha già avuto modo di soffermarsi su fattispecie similari, ancorché non del tutto analoghe:
in una prima occasione, (decreto 30.3.2017 in r.g. 28/2017, est. Rolfi) è stata affermata l’inammissibilità del piano del consumatore proposto in quanto si prevedeva il soddisfacimento del creditore ipotecario – che già aveva messo a sofferenza le proprie ragioni – in un periodo di tempo superiore a quello previsto per i creditori chirografari, senza alcun accordo con il creditore ipotecario;
in un’altra occasione, il consumatore aveva proposto un piano che prevedeva il pagamento, in misura falcidiata, del creditore ipotecario su un arco di tempo di 23 anni a mezzo di rate mensili a partire dal 13° mese con conservazione del diritto di proprietà sull’immobile; il giudice (decreto 10.4.2017 in r.g. 41/2017, est. Macchi) in applicazione del principio di cui al ricordato art. 8, co. 4, l. sovr., ha dichiarato inammissibile il piano in quanto, con la previsione della moratoria di una anno per il pagamento del creditore privilegiato, il legislatore intende accordare un possibile differimento temporale fino ad un anno del soddisfacimento del creditore garantito, cosicché allo scadere dell’anno il pagamento del creditore garantito. sia ultimato;
ancora tale principio è stato successivamente ribadito (decreto 24.4.2017 in r.g. 72/2017, est. Macripò) in una fattispecie analoga (pagamento in rate mensili del creditore ipotecario per 14 anni, dopo il pagamento della prededuzione, il tutto con conservazione del cespite immobiliare), ancora confermando che entro un anno debba essere pagato integralmente il creditore ipotecario;
tali fattispecie si distinguono da quella attualmente al vaglio del giudicante perché, nei casi esaminati, da una parte, il creditore ipotecario aveva già risolto il contratto e dall’altra, nel piano, si intendeva ricorrere all’istituto della moratoria, anche incidendo sulle posizioni contrattuali della Banca, prevedendo in parte la falcidia del dovuto e mantenendo un lungo periodo per il soddisfacimento delle rate di mutuo;
nella presente fattispecie, viceversa, il mutuo ipotecario contratto non è stato posto a sofferenza e il debitore ha sempre pagato e continua a pagare regolarmente le relative rate, senza che da ciò gli altri creditori possano affermare di subire un qualche pregiudizio;
se tale è la situazione fattuale, deve osservarsi che, in punto di diritto, non esiste nella legge sul sovraindebitamento una fattispecie analoga a quella prevista dall’art. 55, co. 2, l.f. che prevede, come noto, che agli effetti del concorso i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti dalla data del fallimento;
tale norma deve considerarsi speciale e, come tale, non applicabile in casi diversi da quelli espressamente stabiliti atteso che, altrimenti, si determinerebbe un effetto modificativo degli obblighi liberamente assunti dalle parti in assenza di una diversa loro manifestazione di volontà o di una esplicita disposizione di legge in tal senso;
deve quindi ritenersi che la fattispecie di cui all’art. 8, co. 4, trovi applicazione solo nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario si sia risolto, mentre, nel caso in cui, come nella fattispecie, il contratto non si sia risolto e il consumatore si proponga di onerare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, la citata disposizione non osti all’omologa del piano;
argomenti in senso contrario non possono trarsi dal disposto dell’art. 9, co. 3 quater, l. sovr. a mente del quale il corso degli interessi resta sospeso dal tempo del deposito del piano in quanto, con specifico riferimento alla posizione del creditore ipotecario, il richiamo al disposto di cui all’art. 2855 c.c. fa chiaramente intendere che la fattispecie possa e debba trovare applicazione solo nel caso in cui il debitore si proponga di vendere, ai fini della soddisfazione dei creditori, il bene oggetto di ipoteca e non nella diversa ipotesi in cui intenda continuare a mantenere il diritto proprietario su tale bene;
P.Q.M.
visto l’art. 12 bis l. 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da [Omissis], nato [Omissis], come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. depositati il 20.4.2017 e 18.5.2017;
rammenta, ai sensi dell’art. 12-ter l. n. 3/2012, che dalla data dell’omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono precedere esecutivamente sui beni oggetto del piano; dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15
a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito https: //www.tribunale.milano.it/ a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
dispone che l’OCC vigili sull’esatta esecuzione del piano.
Si comunichi all’istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.
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