La cristallizzazione dei crediti ex art. 55 L. Fall. si applica al sovraindebitamento: conseguenze Cass. Civ., Sez. I, 03/07/2019, n. 17834

By | 02/01/2020

CASS. CIV., SEZ. I, 03/07/2019, N. 17834

«Sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l’accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile. Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell’apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell’ammortamento originario.

É ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, come integrata dalla L. n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività – siccome non altrimenti impugnabile – e di quello della decisorietà – desunto da ipotesi di giudicato rebus sic stantibus a fronte del carattere contenzioso del procedimento. Tale orientamento è estensibile anche alle ipotesi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e a esso va data continuità» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

[Omissis] proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1.

Il giudice delegato del tribunale di [Omissis] rigettava la domanda di omologazione, atteso che questa aveva previsto – per quanto in effetti rileva – il pagamento dilazionato di un credito ipotecario della Banca [Omissis].

Il reclamo di [Omissis] è stato a sua volta rigettato dal tribunale di [Omissis], sulla base di tre considerazioni: (i) perché, anche ammettendo l’ipotesi di una interpretazione analogica della moratoria per il pagamento dei creditori prelatizi prevista per il concordato preventivo, tale opzione non poteva che riguardare il caso, non ricorrente nella specie, della proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa, solo per questa ipotesi potendo ricorrere l’identità di ratio rispetto alla disciplina del concordato in continuità L. Fall., ex art. 186-bis; (ii) perché, alla luce della letterale formulazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, il debitore può proporre la dilazione solo nei termini sopra indicati, mentre il piano proposto dal ricorrente non contemplava alcuna continuità; (iii) perché in ogni caso, nel silenzio della legge, la procedura non liquidatoria non poteva che riferirsi al parametro di ragionevole durata di cui alla cd. legge Pinto, e dunque a un massimo di durata di sei anni, essendo quella di sovraindebitamento una procedura concorsuale; e nella specie la dilazione di pagamento era stata prevista, quanto al credito della [Omissis], in sedici anni.

Per la cassazione del decreto [Omissis] ha proposto ricorso sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Nessuno dei creditori intimati ha svolto difese.

Il procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Il collegio preliminarmente reputa di dover sottolineare che, in base al più recente orientamento della Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, come integrata dalla L. n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività – siccome non altrimenti impugnabile – e di quello della decisorietà – desunto da ipotesi di giudicato rebus sic stantibus (Cass. n. 4451-18) a fronte del carattere contenzioso del procedimento (v., seppure in relazione ad altro istituto, Cass. Sez. U n. 27073-16).

Tale orientamento è estensibile anche alle ipotesi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e a esso va data continuità.

II. – Col primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione ed erronea interpretazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, L. Fall., artt. 186-bis e 177, censura la decisione del tribunale nella parte in cui ha affermato che la dilazione di pagamento oltre l’anno dall’omologazione dell’accordo è ammissibile solo in presenza di una proposta con continuità d’impresa, quando invece la dilazione andrebbe considerata ammissibile a prescindere dal menzionato presupposto, in applicazione analogica della L. Fall., art. 177.

Col secondo motivo, denunziando la violazione ed erronea interpretazione della L. n. 3 del 2012, art. 12-bis e L. Fall., art. 181, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto ostativo il parametro della ragionevole durata del processo desunto dalla Legge Pinto, quando invece la detta legge poteva utilmente esser richiamata solo nei limiti della durata della procedura giudiziale fino all’omologazione, non anche in relazione alla fase successiva di esecuzione dell’accordo omologato.

Col terzo mezzo, infine, il ricorrente, deducendo violazione e falsa interpretazione degli artt. 12 preleggi, L. Fall., artt. 160, 186-bis e 177, censura la decisione nella parte in cui ha escluso la possibilità di un’interpretazione analogica delle norme della legge fallimentare relative alla libertà della forma e del contenuto della proposta e di dilazionamento dei pagamenti oltre l’anno, a fronte invece del comune dato costituito dalla natura concorsuale della procedura.

III. – Nei riferiti termini il ricorso prospetta una questione variamente affrontata in sede di merito ma sulla quale non si registrano precedenti nella giurisprudenza di questa Corte.

IV. – É innanzi tutto opportuno osservare come dal decreto si evinca che il ricorrente aveva previsto il pagamento del credito ipotecario per l’importo del saldo residuo di un mutuo “sino ad estinzione del debito secondo l’originario piano di ammortamento”. E già su questo tema si è sviluppato un certo dibattito nella giurisprudenza di merito, visto che alcune decisioni hanno ritenuto in tal caso possibile il mantenimento delle originarie scadenze del piano. Questo perché – si è detto – in materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento la fattispecie di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, troverebbe applicazione solo nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario fosse risolto, non anche invece nel caso che il consumatore si proponesse di onorare il mutuo secondo le ordinarie scadenze. Donde in tal caso la citata disposizione non osterebbe all’omologa del piano.

Questo profilo non è affrontato dal ricorrente, ma, stante appunto la mancanza di precedenti sul tema in generale, il collegio reputa di esaminarlo egualmente, visto che – a condividere la tesi sopra detta – il medesimo profilo andrebbe rilevato d’ufficio, trattandosi di questione di diritto e non essendosi formato alcun giudicato interno ostativo.

La Corte osserva che la appena riferita ipotesi interpretativa va però decisamente rifiutata, poiché il dato normativo non suffraga la possibilità di isolare dal resto l’ipotesi del mantenimento delle originarie scadenze di ammortamento del mutuo ipotecario secondo la fattispecie che concretamente traspare dalla motivazione del decreto qui impugnato.

Il punto riguarda sempre la L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, il quale prevede che i crediti privilegiati possono essere soddisfatti nel termine massimo di un anno, nel caso della procedura di accordo in continuità d’impresa.

Questa norma – se ritenuta come unica espressione della volontà legislativa – osterebbe in ogni caso a ravvisare la legittimità di un differimento della soddisfazione dei crediti ipotecari di più lunga scadenza, finanche ove le scadenze restassero quelle del piano di ammortamento originario.

Da un lato, infatti, la L. n. 3 del 2012, art. 9, comma 3-quater, prevede la sospensione di diritto, “ai soli fini del concorso”, del decorso degli interessi, tranne che per i crediti prelatizi, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855 c.c. – ed è ovvio che la sospensione o limitazione degli interessi per un tempo assai prolungato si rivela di per sé incompatibile con la regola della necessità di assicurare l’integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione; dall’altro, e soprattutto, specifiche disposizioni si frappongono all’assunto per il quale l’accordo sarebbe pur sempre omologabile in caso di mantenimento dell’originario piano di ammortamento del mutuo.

In particolare va sottolineato che, sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l’accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile.

Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell’apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell’ammortamento originario. E ben vero giova dire che tale conclusione resisterebbe anche se si ipotizzasse l’inestensibilità all’accordo di composizione della L. Fall., art. 55, comma 2, in base all’omesso richiamo di tale norma nella legge speciale. Rileverebbe pur sempre l’art. 1186 c.c., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell’interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente.

Il presupposto oggettivo della procedura che qui rileva è costituito dallo stato di sovraindebitamento. Ma la nozione coincide con quella d’insolvenza richiesta dalla citata norma.

Ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 6 la situazione di sovraindebitamento è data infatti dal “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. E dunque ben va associata alla nozione di insolvenza che interessa ai fini dell’art. 1186 c.c., visto che, per consolidata giurisprudenza, lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Da sempre si afferma che tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche a una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. ex aliis Cass. n. 24330-11).

Ne consegue che l’essere stato nel caso di specie mantenuto l’originario piano di ammortamento del mutuo non è circostanza dirimente per risolvere la questione della dilazionabilità del credito ipotecario.

V. – Ciò fermo stante, si impone di esaminare innanzi tutto il primo e il terzo motivo di ricorso, tra loro chiaramente connessi.

Ed è opportuno previamente, a tal riguardo, specificare il quadro normativo di riferimento.

In base alla L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La norma consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

La disciplina dei presupposti, desunta dalla citata disposizione (nella parte, ovviamente, che qui rileva), è completata dalle previsioni di cui all’art. 8, commi 1 e 4, secondo le quali, rispettivamente: (a) la proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti “attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”; (b) la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere “una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

Infine l’art. 11, dopo aver previsto che per l’omologazione di cui all’art. 12 è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, contiene la regola analoga a quella della L. Fall., art. 177, comma 2, per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Eguale regola non è invece riprodotta per il piano del consumatore negli artt. 12-bis e seg.

VI. – La tesi sostenuta dal ricorrente è che, in ragione del principio di libertà delle forme (art. 8), e considerata l’analogia con l’istituto concordatario (L. cit., art. 11 e L. Fall., 177), sarebbe sempre ammissibile prospettare l’accordo di composizione nel senso della previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dalla ipotesi della continuità d’impresa.

La tesi va condivisa in base alla seguente serie di considerazioni.

VII. – Le speciali procedure da sovraindebitamento (L. n. 3 del 2012, art. 7 e seg. come modificata) hanno avuto la funzione di colmare almeno in parte una lacuna dell’ordinamento: in tal guisa, come da più parti è stato osservato, esse hanno esteso il principio della concorsualità oltre il limite tradizionalmente segnato dall’insolvenza dei soli debitori commerciali di dimensioni non piccole (cfr. art. 6, comma 1).

L’ampliamento è stato realizzato attraverso l’introduzione di una disciplina peculiare e differenziata, che però trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dell’accordo di cui si tratta.

Invero è netta nella disciplina normativa la similitudine con l’istituto del concordato preventivo. La composizione della crisi difatti è una procedura che mira all’omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L. Fall., art. 1), formula ai propri creditori.

Si tratta cioé di un accordo dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola “tutti i creditori”.

Operando la sua efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti, non può parlarsi di un vero accordo (di diritto privato), dal momento che questo presupporrebbe sempre il consenso. Come è stato rilevato anche in dottrina, si tratta di una sorta di deliberazione maggioritaria, che coinvolge tutti in esatta coerenza col canone di universalità soggettiva.

VIII. – Tale ambito consente di ritenere non seriamente contestabile l’accostamento all’istituto concordatario, e postula che si debbano estendere all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità.

In materia di concordato preventivo è stato già affermato il principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti.

In questi casi si è precisato che la determinazione in concreto di tale perdita è peraltro rilevante ai fini del computo del voto L. Fall., ex art. 177, comma 3, e costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata L. Fall., ex art. 160, comma 2, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla L. Fall., artt. 54 e 55 (richiamata dalla L. Fall., art. 169) (v. Cass. n. 10112-14, Cass. 2038814).

In sostanza, nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto.

Questa conclusione – è bene rammentare – è stata tratta dalla riforma della L. Fall., art. 160 (conseguente al D.Lgs. n. 169 del 2007), nella espressa previsione per cui la proposta di concordato “può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d)”. Donde la possibilità di far riferimento proprio e anche all’art. 177, comma 3, secondo il quale, ai fini della legittimazione al voto, “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”.

IX. – I menzionati principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta nella L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1 e art. 11, comma 2.

Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di [Omissis], non rileva in senso ostativo la previsione dell’art. 8, comma 4, poiché questa riproduce esattamente – per la parte che interessa gli accordi – la L. Fall., art. 186-bis, comma 2, lett. c), Ed è risolutivo che l’art. 186-bis citato pur convive, nell’omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto.

É dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d’impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l’asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell’ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore.

X. – É fondato pure il terzo motivo di ricorso.

Il tribunale ha mostrato di ritenere la prospettata dilazione illegittima in quanto, per le procedure non liquidatorie come quella in esame, il parametro di ragionevole durata andrebbe ravvisato facendo riferimento al periodo di sei anni previsto dalla legge Pinto per le procedure concorsuali.

Tuttavia la sottolineatura del termine di ragionevole durata non serve a sostenere la tesi, non tanto perché – come affermato nel ricorso – la procedura giudiziale di accordo si chiude con l’omologazione (a tal riguardo potrebbe obiettarsi che anche la fase esecutiva L. n. 3 del 2012, ex art. 13 postula sub-procedimenti fino allo svincolo delle somme e alla cancellazione della trascrizione dei pignoramenti), quanto perché è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo.

Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo; e finanche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l’esdebitazione.

Ma per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioé decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informatori della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile.

XI. – In conclusione, il decreto del tribunale di [Omissis] va cassato e il procedimento rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il tribunale si uniformerà agli indicati principi di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di [Omissis].

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Conformi/difformi

Contra Trib. Milano, Sez. II, 18/10/2017

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