CNF, 26/09/2022, N. 146
«L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo dei Cassazionisti aveva rigettato la sua istanza di iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso)» (Massima non ufficiale)
FATTO
Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento del 19 aprile 2021, con il quale il CNF – Comitato per la tenuta dell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori- ha rigettato la domanda dell’avv. [Omissis], volta a ottenere l’iscrizione nel medesimo Albo.
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accertamento del diritto alla relativa iscrizione.
Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Primo motivo – Illegittimità della deliberazione impugnata. Omessa valutazione del particolare status di avvocato europeo posseduto dall’avv. [Omissis].
Con tale motivo, l’avv. [Omissis] contesta la deliberazione del Comitato il quale – ritenendo che egli non avesse maturato i requisiti di anzianità utili a ottenere l’iscrizione secondo la previgente normativa ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della legge n. 247/12 – non avrebbe considerato il suo status di “avvocato europeo” e la circostanza che egli è abilitato, in Spagna, al patrocinio dinanzi alle Corti superiori.
2) Secondo motivo – Illegittimità della deliberazione impugnata. Omessa valutazione del particolare status di avvocato europeo posseduto dall’avv. [Omissis] – Disapplicazione dell’art. 22 della legge n. 247/2012 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 96/2001 per violazione della normativa nazionale, costituzionale ed europea in relazione al divieto di non discriminazione – Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione.
Con tale motivo, l’avv. [Omissis] censura il provvedimento sotto ulteriore profilo, invocando – in primo luogo – l’applicazione della legge n. 31/1982.
In secondo luogo, l’avv. [Omissis] ritiene che l’esclusione dell’avvocato “europeo” (cioè dell’avvocato in possesso di titolo rilasciato da altro stato dell’UE) dalla possibilità di iscrizione all’Albo speciale integrerebbe una illegittima discriminazione ai danni del professionista, con violazione dell’articolo 3 del d.lgs. n. 206/2007 e della Direttiva 249/1977/CE.
In prossimità dell’udienza, in data 15 aprile 2022, è pervenuto atto di nomina a difensore che ha successivamente depositato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi. Infatti, l’avv. [Omissis] non è iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sottoscrive il ricorso senza affidarsi al patrocinio di difensore abilitato.
La nomina del difensore, che ha successivamente depositato una memoria nella quale insiste per l’accoglimento del ricorso non sana il difetto originario di procura (in applicazione dell’articolo 182 c.p.c.), dal momento che l’avvocato a favore del quale è conferito l’incarico non ha sottoscritto (pure in assenza di procura) il ricorso originario.
Sussiste quindi il difetto di ius postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso, come ritenuto, infatti, dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri- sentenza del 3 luglio 2015, n. 94), atteso che, la difesa in proprio è ammessa – per l’avvocato non iscritto nell’Albo speciale – solo in relazione al procedimento disciplinare che lo riguardi:
“L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo dei Cassazionisti aveva rigettato la sua istanza di iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso)”.
Da tanto consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 36 e 61 della L. 247/2012, nonché gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n. 37, il Consiglio Nazionale Forense dichiara il ricorso inammissibile.
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