La ludopatia non esclude la meritevolezza del consumatore sovraindebitato Trib. Torino, Sez. VI, 08/06/2016

By | 17/12/2019

TRIB. TORINO, SEZ. VI, 08/06/2016

«L’art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo il debitore dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi. Ciò consente di ritenere superato il profilo di non meritevolezza» (Massima non ufficiale)

PREMESSO

LA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ISTANTE E IL PIANO.

Il signor [Omissis] ha presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012.

Il predetto indica in euro 62.771,43 la propria situazione debitoria così composta: [Omissis].

La [Omissis] ha instaurato un pignoramento presso terzi con atto di pignoramento notificato in data 10 luglio 2015.

Il signor [Omissis] ha quale unica entrata uno stipendio quale lavoratore dipendente dalla soc. [Omissis] s.p.a. di euro 1949,00 nette mensili; afferma di avere un fabbisogno per il sostentamento del proprio nucleo familiare di euro 1.420.000 mensili.

Non è titolare di beni, ad eccezione di un vecchia automobile.

La proposta di risanamento dei debiti, così come definitivamente modificata all’udienza del 9.3.2016, consiste in:

a) impegno formale della signora [Omissis] a gestire per conto del signor [Omissis] tutti i pagamenti in caso di omologa del piano del consumatore;

b) erogazione da parte della [Omissis] Onlus di un finanziamento a favore del ricorrente di euro 32.000, da restituire in 72 rate dell’importo di euro 462,66.

c) pagamento integrale delle spese in prededuzione per i costi relativi alla presente procedura pari ad euro 5.129,57;

d) cessione del TFR in favore di [Omissis] per la soddisfazione del credito dalla medesima vantato nella misura indicata nella proposta di piano del consumatore (ossia 95%), dedotto il TFR smobilizzabile che verrebbe riconosciuto alla [Omissis];

e) utilizzo di somme derivanti dal finanziamento contratto con la [Omissis] per la soddisfazione immediata del credito vantato dalla [Omissis] s.p.a. e degli altri creditori;

f) il pagamento integrale in soluzione unica dei creditori dotati di privilegio generale mobiliare: [Omissis];

g) pagamento dei crediti chirografari [Omissis] in soluzione unica mediante le somme provenienti dal finanziamento di cui al punto b), a decorrere dal primo mese successivo all’erogazione del prestito nella misura del 40%.

Contestualmente alla proposta del Piano del Consumatore è stata depositata ai sensi dell’art. 9 legge cit. la seguente documentazione: l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, l’elenco di tutti i beni del debitore, eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, l’indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia, la relazione particolareggiata e l’attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell’Occ.

LA RELAZIONE DELL’OCC

L’OCC dott. [Omissis] ha depositato, in data 13 ottobre 2015, una relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall’art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012.

Lo stesso ha svolto, debitamente autorizzato, le attività OCC di consultazione banche dati e ha inviato circolare ai creditori.

Il dott. [Omissis] ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento e ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori, ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla situazione del signor [Omissis] e del nucleo familiare, lo stesso rileva come la famiglia sia composta, oltre che dal ricorrente, dalla moglie casalinga da cui è separato e da due figli a carico, uno dei quali affetto da ritardo mentale medio, con invalidità all’80%.

Il signor [Omissis] soffre di disturbo “da gioco d’azzardo”, secondo la diagnosi effettuata dalla dott. [Omissis], psicologa e psicoterapeuta con studio in [Omissis] (doc. 11 del luglio 2015), descritto dalla stessa come “disturbo ricorrente e mal adattivo che compromette le attività personali, familiari e lavorative”.

Dalla stessa relazione si evince come il comportamento del signor [Omissis] è patologico in quanto trattasi “di disturbo che può essere paragonato ai disturbi correlati alle sostanze e dipendenze.”

Il signor [Omissis] ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancor oggi segue una cura farmacologica a base di antidepressivi e Xanax.

Dal gennaio 2015 il signor [Omissis] ha dichiarato di non giocare più ed ha lasciato la gestione economica della famiglia alla moglie, che gestisce tutti gli strumenti finanziari – carte di credito – bancomat – affidando al marito il denaro nella misura strettamente necessaria per le spese correnti.

Secondo la dott. [Omissis] il signor [Omissis] ha consapevolezza che la “ludopatia” è causa di tutti i suoi problemi e che solo affidando alla moglie la gestione finanziaria è possibile essere aiutato ed uscire dalla dipendenza.

Questa patologia, secondo l’Occ, costituisce la causa della situazione di sovra indebitamento in cui il signor [Omissis] si è venuto a trovare: inizialmente egli non aveva consapevolezza del disturbo che lo ha portato a contrarre debiti sempre più ingenti per coprire i debiti precedentemente stipulati, innestando una spirale che lo ha condotto inconsapevolmente alla situazione attuale.

Il piano in oggetto ha l’obiettivo di individuare un accordo con i creditori, che permetta all’intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza normale.

L’Occ conferma che il signor [Omissis] non è proprietario di beni, tranne una vecchia auto e attesta, a seguito degli accertamenti effettuati, che non vi è sostanziale discrepanza tra la situazione debitoria indicata dal predetto e quella riscontrata.

Quanto alla convenienza per i creditori anche in confronto all’alternativa liquidatoria, l’Occ rileva come, in caso di cessazione dell’attività lavorativa del signor [Omissis], l’ipotesi liquidatoria perderebbe possibilità concreta di soddisfazione dei creditori; la proposta invece consente un pagamento dei creditori senza porre a carico degli stessi procedimenti giudiziari che potrebbero dare non positivi risultati a fronte della situazione.

L’Occ afferma che si può ritenere che con un sufficiente grado di ragionevolezza che il piano sia idoneo a risolvere la situazione di sovra indebitamento e a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

L’ipotesi di ragionevole fattibilità trova il suo fondamento, principalmente, nel fatto che il finanziamento deliberato dalla [Omissis] Onlus garantisce un realizzo immediato dell’attivo a disposizione dei creditori.

Egli ritiene ragionevoli e convenienti per il creditori le condizioni indicate nel piano, in quanto gli stessi, a fronte di una stralcio del loro credito, hanno tempi di soddisfacimento celeri senza incremento dei costi dovuti a spese legali.

L’OMOGABILITÀ DEL PIANO

Ritiene il giudicante di condividere le valutazioni dell’Occ in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, così come modificata nel corso della procedura, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio.

La relazione dell’OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Va rilevato che il credito di cui è titolare [Omissis] s.p.a. deriva da un finanziamento da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione pro-solvendo di quote di stipendio ai sensi del dpr 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo (e successive modifiche e integrazioni).

Il contratto non è risolto ed alla data del 31.1.2016 il debito residuo è di euro 19.488,26.

Secondo la [Omissis] (che ha inviato lettera) il piano non può pregiudicare i diritti dei terzi, essendo la cessione stata notificata ritualmente prima della presentazione della domanda ex l. 3/2012 ed essendo quindi inattaccabile da questa. Peraltro il piano, sempre secondo la predetta, non può pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l’ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.

Afferma ancora [Omissis] di avere acquisito, al momento della concessione del finanziamento, dal signor [Omissis], edotto della necessità di rendere dichiarazioni veritiere, espressa dichiarazione di totale assenza di impegni in corso (come da documento prodotto).

Le obiezioni di parte [Omissis] sono superate osservando come la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l’obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd “seconda chance”, secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d’America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

In quest’ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio.

D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all’art. 7 dice: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori.” mentre all’art. 8 afferma: “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti.”; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione.

Il credito vantato dalla [Omissis] S.p.a. nei confronti del signor [Omissis] ha natura chirografaria.

A tal riguardo, nel caso di specie, si rileva come il rapporto contrattuale tra [Omissis] [Omissis] ed il signor [Omissis] abbia ad oggetto un contratto di finanziamento e contempli la presenza di un terzo soggetto, la [Omissis] S.p.A.

Nello specifico, il rapporto tra le suddette parti è così strutturato:

– il signor [Omissis] ha stipulato un contratto di finanziamento con la [Omissis], ricevendo una somma in prestito e stabilendo come modalità dì pagamento di utilizzare l’istituto della cessione del quinto dello stipendio;

– in forza della cessione del quinto dello stipendio, il signor [Omissis] (creditore cedente) ha pattuito di trasferire una parte del proprio credito retributivo (1/5 della retribuzione) vantato nei confronti della [Omissis] S p A (debitore ceduto) allorché viene ad esistenza con il maturare dello stipendio.

Dal contratto nascono quindi due posizione:

-la prima costituita dalla posizione debitoria del signor [Omissis] nei confronti della finanziaria: si tratta di un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria;

-la seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro. Il cessionario secondo quanto previsto dall’art. 1263 c.c. subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., posizione che potrà far valere in caso di fallimento.

La tesi della finanziaria secondo cui, per effetto del contratto stipulato tra le parti si sarebbe realizzata una cessione di credito, con la conseguenza che la somma del quinto dello stipendio non sarebbe più nella titolarità del signor [Omissis] bensì nella titolarità della prima, non può essere condivisa.

Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria.

Quindi, prima del verificarsi dell’evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma.

Per quanto riguarda il Tfr, l’art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede che “in caso di cessazione del servizio per quiescenza, il presente contratto resterà in vigore ed estenderà automaticamente i suoi effetti sulla pensione, In caso di inapplicabilità del primo comma il Cliente autorizza e dispone, ora per allora, che l’Ente datoriale trattenga dal Trf, dal Tfs e da qualsiasi altra erogazione in suo favore le somme necessarie per l’Estinzione del finanziamento e provveda con ogni atto che si ritenesse necessario in tal senso.”

Come si evince dal contenuto della clausola, in essa non è prevista alcuna cessione del Trf, bensì un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria.

Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l’assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra indicato, il contratto principale.

Deve quindi ritenersi che il piano sia corretto anche nella sottoposizione a falcidia del credito di [Omissis].

Il signor [Omissis] non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

Il piano, come attestato dall’OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.

Ma ciò che è fondamentale nel presente piano è il fatto che l’alternativa liquidatoria risulta peggiore per il ceto creditorio alla luce del disposto dell’art. 14 undecies che prevede che vengano acquisiti alla procedura solo i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Come rilevato dal dott. [Omissis], se si paragona il ricavato della liquidazione nei 4 anni con il presente piano del consumatore, quest’ultimo risulta estremamente conveniente (ricavandosi nel primo caso euro 29.868,83 e nel secondo euro 35.576,83).

Va inoltre considerato che il piano del consumatore, grazie all’intervento del finanziatore esterno, consente un pagamento immediato, eliminando l’alea per i creditori costituita dalla cessazione del lavoro del signor [Omissis] e del conseguente venir meno di ogni sua entrata.

Si ritiene altresì che il signor [Omissis] sia meritevole del beneficio in oggetto.

L’art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo il signor [Omissis] dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi. Ciò consente di ritenere superato il profilo di non meritevolezza.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente,

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti dalla signora [Omissis];

attribuisce all’Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all’art. 13 L. n. 3/2012;

riserva con separato provvedimento le disposizioni per la pubblicazione del presente provvedimento;

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all’Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

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