Sovraindebitamento di s.n.c. e dei soci: coordinamento tra le procedure Trib. Rimini, 01/11/2022, 2/2022 (Trib. Rimini, 01/11/2022, 3/2022)

By | 12/12/2022

TRIB. RIMINI, 01/11/2022, 2/2022

«Le procedure di specie (una incardinata dalla s.n.c e una dai soci della medesima) devono intendersi reciprocamente collegate e condizionate in quanto gran parte dei debiti personali dei soci hanno origine da garanzie da questi ultimi prestate a favore dei creditori sociali e, soprattutto, l’accordo prevede il soddisfacimento dei creditori sociali mediante l’attivo di proprietà dei soci, che si pone pertanto come garanzia generica sia per i creditori socio che per quelli personali di ciascun socio» (Massima non ufficiale)

IL GIUDICE DELEGATO

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da [Omissis] S.n.c. di [Omissis] & Co. in data 24.3.2022;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 13.5.2022 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni ostative all’omologazione; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012;

preso atto che nelle more della verifica della approvazione della proposta da parte dei creditori è stata documentata l’avvenuta comunicazione della proposta e della attestazione dell’OCC all’agente della riscossione ed agli Uffici fiscali, ad opera del medesimo attestatore;

rilevato che in data 13.7.2022 si è tenuta l’udienza per la verifica dei consensi pervenuti all’O.C.C. nei 10 giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l’avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione;

rilevato che all’esito dell’udienza del 13.7.2022 il Giudice Delegato differiva l’udienza di omologa al 5.10.22 al fine di verificare la regolarità della comunicazione della relazione sui consensi nei confronti di [Omissis] e [Omissis] , invitando altresì l’O.C.C. a fornire prova delle comunicazioni della relazione sui consensi effettuate via PEC agli altri creditori mediante il deposito del relativo file;

rilevato che all’esito dell’udienza del 5.10.2022 è stata dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto;

rilevato che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non è stata proposta opposizione da parte di alcuno dei creditori;

rilevato che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

OSSERVA

Ritiene il Giudice che l’accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni, con la precisazione che l’omologa dello stesso deve ritenersi condizionata all’esito positivo di altra procedura di composizione della crisi avviata dagli attuali soci della ricorrente (volta ad estinguere i debiti personali della famiglia, nella specie [Omissis] e [Omissis] ), rubricata al n. r.g. 3/2022 e pendente dinanzi al Tribunale di Rimini (le due procedure risultano reciprocamente condizionate e collegate in quanto, come rilevato dall’OCC, gran parte dei debiti personali dei soci hanno origine da garanzie da questi ultimi prestate a favore dei creditori sociali e, soprattutto, l’accordo prevede il soddisfacimento dei creditori sociali mediante l’attivo di proprietà dei soci, che si pone pertanto come garanzia generica sia per i creditori socio che per quelli personali di ciascun socio).

Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali – i quali si sono espressi con l’approvazione espressa o tacita della proposta stessa – nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. n. 3 del 2012.

Il Giudice è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all’omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni di norme imperative.

La valutazione sul punto è positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma tacita e nella misura del 100%, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell’OCC.

Quest’ultimo ha, inoltre, comunicato ai creditori l’avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni.

La proposta, volta ad estinguere i debiti già contratti e scaduti dalla società [Omissis] S.n.c. (mentre esclude i debiti correnti non scaduti sorti in funzione dell’attività di impresa, dei quali si prevede il pagamento mediante i ricavi derivanti dalla gestione ordinaria dell’attività stessa), prevede quattro alternative possibili alla luce della considerazione per cui la proposta contempla la vendita all’asta di beni immobili di proprietà di [Omissis] (con precisazione che il prezzo base non potrà essere inferiore ad euro 303.000, 00). Pertanto, la proposta tiene conto dei plurimi valori di realizzo ipotetici all’esito di almeno sei esperimenti di vendita (con indicazione di quattro differenti importi per l’alienazione di tali beni).

Con riferimento al profilo temporale, la proposta prevede una durata di 5 anni dall’omologa e, in particolare, scandisce tale periodo con l’individuazione dei mesi in cui dovranno essere esperiti i tentativi di vendita della massa immobiliare di proprietà di [Omissis] (una prima ed una seconda asta nei mesi di settembre e dicembre 2022; una terza ed una quarta asta rispettivamente in marzo e luglio 2023; una quinta asta per novembre 2023 ed infine una sesta asta nel mese di febbraio 2024). Ciò chiarito, la proposta prevede:

– Il pagamento integrale delle prededuzioni, del creditore ipotecario [Omissis] e dei creditori privilegiati, in ciascuna delle quattro alternative prospettate a seconda del prezzo di vendita effettivo dei beni immobili di proprietà di [Omissis] (e quindi indipendentemente da tale ricavo, con la precisazione che il prezzo base d’asta non può scendere al di sotto del valore minimo contemplato nella quarta ipotesi, pari ad euro 303.000, 00);

– Il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 49, 70% nella prima ipotesi di vendita con un prezzo base d’asta fissato in euro 322.658, 00; nella misura del 45, 80% con riferimento alla seconda ipotesi di vendita con prezzo base di euro 315.200, 00; per 41, 30% nel caso in cui gli immobili venissero venduti ad un importo quantomeno pari ad euro 307.320, 00. Con riferimento alla quarta ipotesi (prezzo base d’asta 303.000, 00), la quale prevede il minor ricavo rispetto alle precedenti alternative e rappresenta la proposta sottoposta al voto dei creditori, dispone il pagamento dei chirografari nella misura del 39, 20% (per una sintesi schematica della proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore, si rinvia alla pag. 31 della relazione particolareggiata).

Il Piano conferma le quattro alternative possibili alla luce delle considerazioni già esposte (vendita all’asta, con sei tentativi e quattro ipotesi di prezzo base in relazione al ricavato della vendita degli immobili di proprietà di [Omissis] ).

Ciò chiarito, il Piano prevede:

– Il soddisfacimento integrale delle prededuzioni, del creditore ipotecario [Omissis] (per un credito complessivo di euro 95.033, 28) e dei creditori privilegiati nonché il pagamento parziale dei creditori chirografari (nei limiti delle percentuali indicate in proposta a seconda dell’effettivo ricavo ottenuto (all’esito della procedura d’asta), mediante il 100% del ricavato dalla vendita dei beni immobili di proprietà di [Omissis] , siti in [Omissis] , via [Omissis] , oltre che dal 100% del ricavato della vendita del lastrico solare di cui quest’ultima detiene la proprietà al 50% (attivo che sarà distribuito ai creditori al netto di una somma che verrà assegnata ai soci, una volta perfezionata la vendita, al fine di consentire loro di poter far fronte ai bisogni della famiglia fino a quando non gli verranno corrisposte le rispettive pensioni di anzianità. Tale somma viene indicata nel Piano con il termine “Ristoro” e quantificata indicativamente in euro 15.000, 00);

– La possibilità di aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori (nel rispetto della par condicio creditorum) mediante gli utili che verranno eventualmente conseguiti da [Omissis] S.n.c. a decorrere dall’anno 2025, per tutta la durata di esecuzione dell’accordo ed in quanto eccedenti la somma di euro 18.000, 00;

– Quanto ai profili temporali, il pagamento di tutti i creditori è condizionato all’effettiva conclusione delle vendite dei beni immobili di proprietà di [Omissis] . In particolare, il Piano fissa scadenze mensili con riferimento al periodo in cui dovranno svolgersi le procedure di aggiudicazione: prima e seconda asta rispettivamente nei mesi di settembre e dicembre 2022; terza e quarta asta in marzo e luglio 2023; quinta asta nel novembre 2023 ed infine la sesta asta nel mese di febbraio 2024, con ribassi previsti a decorrere dal terzo esperimento di vendita fino ad un valore minimo di vendita pari ad euro 303.000, 00.

Ciò posto, alla luce della considerazione per cui risulta ormai “spirata” la scadenza prevista per lo svolgimento della prima procedura di aggiudicazione degli immobili, si precisa come dovrà essere comunque garantito, ai fini dell’esecuzione del Piano, l’espletamento dello stesso numero di tentativi di vendita (due per ogni importo previsto, con prezzo base d’asta immutato in euro 303.000, 00 a far data dal sesto tentativo di vendita) con le modalità già previste nell’accordo (in altre parole, due tentativi di vendita per ogni ipotesi di prezzo previsto nella proposta come base d’asta), con il rispetto del profilo temporale dei 5 anni decorrente dalla data di omologa quanto al soddisfacimento dei creditori.

Venendo alla valutazione di fattibilità – che il Giudice è chiamato a svolgere nell’ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori, si evince che l’accordo è attuabile.

La legge demanda all’OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

– l’esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;

– l’attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

Nel caso di specie, la valutazione di fattibilità non incontra ostacoli particolari, atteso che la concreta eseguibilità del piano si regge sulla vendita all’asta di beni immobili di proprietà della socia [Omissis] per un importo (ivi compresa l’ipotesi più sfavorevole) congruo alla luce dei valori di mercato attestati mediante perizia tecnica e, pertanto, l’intera operazione si palesa come verosimilmente attuabile.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta dal debitore; possono pertanto esserne recepite le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Per tutte le ragioni esposte, l’accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

1) omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [Omissis] S.n.c. di [Omissis] , secondo proposta e piano riportati in motivazione, con la precisazione che non potranno essere proseguite le azioni esecutive individuali in corso e con la precisazione che la presente omologa è condizionata all’omologa di altra procedura di composizione della crisi pendente innanzi all’intestato Tribunale ed identificata con r.g. n. 3/2022, per le ragioni esposte in motivazione;

2) dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese a cura del ricorrente;

3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Documenti & materiali

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