La sistematica omissione degli adempimenti fiscali esclude la meritevolezza del consumatore sovraindebitato Trib. Como, Sez. I, 07/11/2019

By | 18/12/2019

TRIB. COMO, SEZ. I, 07/11/2019

«Non può essere considerato incolpevole, per gli effetti di cui all’art. 12 bis, 3° co., L. 3/2012, il sovraindebitamento del consumatore che abbia omesso con continuità e per anni gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi, previsti dalla legge in ragione della tipologia di attività svolta (nella specie libero professionale). Il relativo piano non può, dunque, essere omologato» (Massima non ufficiale)

Vista la proposta di piano del consumatore ex art. 12 bis l. n. 3/12 depositata da e per esso dall’Organismo di Composizione della Crisi [Omissis].

visto il proprio decreto in data 05.09.2019 con cui – rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali dell’istante, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 / 9 l. 3/12 – è stata fissata udienza ex art. 12 bis l. 3/12 per il giorno 04.11.2019;

considerato che l’OCC ha dato comunicazione ai creditori della proposta di piano del consumatore e della fissazione della udienza;

rilevato che il creditore [Omissis] S.p.a. ha manifestato opposizione all’omologa del piano, evidenziando il difetto del requisito della meritevolezza in quanto il debitore, già pesantemente sovraindebitato per il pregresso carico fiscale al momento della sottoscrizione del nuovo finanziamento, si era assunto l’ulteriore debito da finanziamento;

visto l’art. 12 bis, comma 3, L. n. 3/2012 nella parte in cui prevede che il Giudice possa procedere alla omologa del Piano del Consumatore qualora escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni (che hanno determinato il sovraindebitamento) senza colpa;

considerato che, nella specie, risulta pacifico, come anche attestato dal professionista OCC (cfr. p. 11 Relazione particolareggiata del professionista incaricato) che la causa principale dell’indebitamento sia ascrivibile al gravoso carico tributario e fiscale accumulato nel corso degli anni (cfr. in particolare il prospetto analitico delle cartelle esattoriali, pag. 12 relazione OCC);

osservato che da detto prospetto si desume un progressivo ma inesorabile aumento della esposizione debitoria erariale a partire dai primi anni 2000, con costante aumento anche per gli anni a seguire, imputabile alla difficoltà di fare fronte al carico fiscale e tributario con le entrate derivanti dalla attività lavorativa autonoma svolta dal debitore;

ritenuto che non possa sostenersi che il debitore si sia ritrovato in una condizione di incolpevole sovraindebitamento, atteso che, proprio dall’esame delle menzionate cartelle esattoriali, se ne trae una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni, ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge in ragione della tipologia di attività svolta, di libero professionista: se da un lato, infatti, è possibile intuire che la descritta situazione di inadempimento degli obblighi fiscali derivi da una non adeguata remuneratività dell’attività lavorativa svolta (comunque ammontante in media alla non irrisoria somma, per un nucleo familiare composto da sole due persone, entrambi lavoratori, di circa 30 mila euro annui, come indicato nella relazione OCC), dall’altro lato, va comunque sottolineato che l’accumularsi del suddetto debito fiscale risulta essere la diretta conseguenza di una precisa scelta del contribuente, perpetrata per anni di non versare le dovute tasse, imposte e contributi previdenziali, risultata possibile anche alla stregua del regime fiscale, applicabile ai lavoratori autonomi, gravati da una serie di oneri di autodichiarazione delle entrate, e di liquidazione delle imposte, cui l’odierno debitore si è da molti anni, quanto meno parzialmente, sottratto;

ritenuto che siffatta pacifica circostanza riverbera i propri effetti in termini di inammissibilità del piano del consumatore proposto non essendo possibile escludere che il debitore si sia sovraindebitato senza colpa;

rilevato a questo punto che, ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore quale requisito necessario ai fini dell’omologazione, a nulla rileva il finanziamento sottoscritto con [Omissis] s.p.a., poiché sottoscritto in data successiva al già ingente sovraindebitamento maturato in seguito al cumulo di debiti erariali, cumulo che costituisce la causa primigenia dello stato di sovraindebitamento;

considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuti insussistenti i presupposti previsti dalla legge per ritenere meritevole il piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria, si impone il rigetto della richiesta di omologa del piano del consumatore

P.Q.M.

a) rigetta l’omologa del piano del consumatore come proposto;

b) revoca il decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento del consumatore ex art 10 comma 3 legge n 3/2012;

c) dichiara estinto il procedimento;

Si comunichi all’ istante e al professionista OCC.

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