L’imprenditore agricolo può accedere alla liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 Trib. Lucca, 14/11/2016

By | 30/12/2019

TRIB. LUCCA, 14/11/2016

«Sebbene l’art. 7, comma 2 bis, L. 3/2012 legittimi testualmente l’imprenditore agricolo a proporre ai creditori il solo accordo di composizione della crisi, deve ritenersi che tale imprenditore sia legittimato altresì a ricorrere alla liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e ss. del medesimo provvedimento.

Ciò, in primo luogo, in quanto l’art. 14 ter, 1° co., L. 3/2012 ammette alla liquidazione tutti i soggetti per i quali non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7, 2° co., lett. a) e b), tra i quali rientra l’imprenditore agricolo (cui non si applica, peraltro, la condizione di inammissibilità di cui alla lettera a), non prevista dall’art. 7, comma 2 bis, cit.) ed, in secondo luogo, in quando la procedura di composizione della crisi può comunque convertirsi in liquidazione per cui sarebbe paradossale escludere l’accesso diretto alla liquidazione dell’imprenditore in questione per poi consentirgli l’accesso allo stesso strumento a seguito del fallimento di un tentativo di composizione della crisi.

Poiché all’imprenditore agricolo, ex art. 7, comma 2 bis, L. 3/2012, non si applica la causa di inammissibilità consistente nell’essere assoggettabile a procedure concorsuali “diverse” (ex lettera a) art. 7, 2° co., L. 3/2012 cit.), detto imprenditore potrà aver accesso alle procedure del sovraindebimento anche se costituito in forma di cooperativa e, dunque, assoggettabile alla L.C.A.» (Massima non ufficiale)

Il giudice, visto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 14 ter L. 3/2012 il 14-10-2016 da [Omissis] Soc. Coop., e le note autorizzate depositate dalla ricorrente il 3-11-2016, osserva:

la ricorrente svolge prevalentemente attività di silvicoltura, in particolare di sistemazioni idraulico – forestali, ed il D. Lgs. 227/2001 ha espressamente previsto che “le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli”.

Ai sensi dell’art. 7 comma II bis L. 3/2012, introdotto con il D.L. 18-10-2012 n. 179, conv. in L. 221/2012, “ferma l’applicazione del comma II, lett. B), C) e D), l’imprenditore agricolo può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”.

Viene esclusa, per l’imprenditore agricolo, l’applicazione della lett. A), per cui non osta la sua soggezione a procedure concorsuali “diverse”. La lettera della legge sembrerebbe consentire all’imprenditore agricolo solo l’accordo con i debitori, e non anche la liquidazione del patrimonio, prevista dalla successiva sezione II, art. 14 ter e seguenti.

In realtà l’art. 14 ter comma I ammette alla liquidazione tutti i soggetti per i quali non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma II, lett. A e B; tra tali soggetti rientra l’imprenditore agricolo, per il quale, in virtù dell’art. 7 comma II bis cit., la condizione di inammissibilità di cui alla lettera A è esclusa.

L’art. 14 ter comma I, nella parte in cui esclude le ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 7 comma II, lettere C e D, va quindi letto come norma volta ad ampliare il novero dei soggetti che hanno accesso alla procedura di liquidazione rispetto a quelli ammessi alla procedura di composizione.

L’interpretazione trova conferma nella possibilità di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, prevista dall’art. 14 quater, ad istanza del debitore o di uno dei creditori, in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.

La conversione non prevede la possibilità di sindacato giudiziale sulla ammissibilità della procedura di liquidazione, e questo conferma ulteriormente che il legislatore ha voluto ammettere alla liquidazione tutti i soggetti che hanno i requisiti per essere ammessi alla composizione della crisi.

Sarebbe paradossale escludere l’accesso diretto alla liquidazione in virtù di determinati requisiti soggettivi, e poi consentire l’accesso allo stesso strumento a seguito del fallimento di un tentativo di composizione della crisi.

In conclusione, alla luce di un’interpretazione sistematica delle norme, l’imprenditore agricolo può accedere sia alla procedura di composizione della crisi che a quella di liquidazione del patrimonio.

La cooperativa ricorrente, come sopra rilevato, è “equiparata” agli imprenditori agricoli: l’equiparazione, con il D. Lgs. 227/2001, agli imprenditori agricoli, delle cooperative e dei loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, è disposta dalla norma senza limiti e condizioni e consente quindi l’accesso a tutte le procedure previste dalla legge 3/2012 (Trib. Mantova 5/6/2014, Trib. Mantova 5/2/2014, prodotte dalla ricorrente).

La cooperativa ricorrente ha pertanto l’accesso alla richiesta procedura di liquidazione del patrimonio nonostante la soggezione a “procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, e cioè alla liquidazione coatta amministrativa, procedura concorsuale prevista per le cooperative.

La ricostruzione fin qui effettuata presuppone che l’art. 7 comma II bis sia stato introdotto per fugare ogni dubbio sulla possibilità per gli imprenditore agricolo di accedere alle procedure previste dalla L. 3/2012, nonostante la possibilità di accesso “a procedure concorsuali diverse”, cioè agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 bis L.F. introdotta con il D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011.

Ciò in ragione della concorsualità, perlomeno parziale, di tale procedura, sostenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza, a maggior ragione dopo le modifiche introdotte con il b.L.83/2015, conv. in L. 132/2015.

Ove invece si ritenga di escludere in toto la natura concorsuale dell’art. 182 bis L.F. dovrebbe ritenersi che la norma sia stata introdotta appositamente per gli imprenditori agricoli in forma cooperativa, soggetti anche alla liquidazione coatta amministrativa.

Al ricorso è allegata esauriente ed argomentata attestazione, redatta ai sensi dell’art. 14 comma III dai professionisti designati quali gestori della crisi dall’OCC di Lucca dr. [Omissis], dr.ssa [Omissis], dr. [Omissis].

Dalla documentazione allegata emerge la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 14 ter cit., ed in particolare l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

La procedura va pertanto aperta, e liquidatore va nominato il dr. [Omissis] di Lucca.

La debitrice va altresì autorizzata, ai sensi dell’art. 14 quinquies comma II lettera e) L. 3/2012, ad utilizzare, sotto la vigilanza degli organi della procedura, i beni facenti parte dell’azienda, e l’immobile sito in [Omissis], per l’esercizio provvisorio dell’impresa, esclusivamente per la prosecuzione dell’ordinaria attività in essere, con divieto di intraprendere nuovi affari e/o operazioni.

Tale autorizzazione è limitata al periodo necessario a concedere in affitto l’azienda, ai fini della futura vendita, come previsto dal piano, con procedura competitiva sia per l’affitto che per la vendita e, comunque, entro e non oltre il 28/02/2017.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. [Omissis] di Lucca;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione della domanda e del decreto nell’apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

rilevato che il patrimonio comprende beni immobili ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

autorizza la debitrice ad utilizzare, sotto la vigilanza degli organi della procedura, i beni facenti parte dell’azienda, e l’immobile sito in [Omissis], per l’esercizio provvisorio dell’impresa, esclusivamente per la prosecuzione dell’ordinaria attività in essere, con divieto di intraprendere nuovi affari e/o operazioni, entro i limiti di cui in parte motiva.

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