La fallibilità del socio illimitatamente responsabile non preclude l’accesso al sovraindebitamento Trib. Prato, 16/11/2016

By | 20/12/2019

TRIB. PRATO, 16/11/2016

«La fallibilità per estensione del socio illimitatamente responsabile di società di persone (ex art. 147 l.f.) non preclude l’accesso alla procedura di sovraindebitamento» (Massima non ufficiale)

FATTO

Premesso che [la ricorrente N.d.R.] in data 30.8.16 ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15 co. 9 Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi.

In data 31.8.16 è stato nominato il dott. [Omissis]

In data 2.11.16 ha depositato ricorso ai sensi dell’art. 14-ter Legge 3/12 corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell’organismo di composizione della crisi.

RITENUTA

– la competenza di questo tribunale in quanto il ricorrente risiede a [Omissis];

-che la domanda soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter Legge 3/12 atteso che:

– il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge 3/12: benché la ricorrente sia socia illimitatamente responsabile di società di persone, si ritiene che la fallibilità per estensione di cui all’art. 147 l. fall. non integri l’ipotesi preclusiva di accesso alla procedura di sovraindebitamento; in ogni caso nell’ipotesi di fallimento in estensione l’attivo, nel frattempo conservato a tutela dei creditori, potrà essere acquisito dal curatore; socia illimitatamente responsabile di società

— non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dal predetto capo;

— risulta allegata la documentazione di cui all’art. 14-ter co. 3 Legge 3/12;

– che la documentazione prodotta consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Verificata, altresì, l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, fatta salva ogni valutazione in ordine alla eventuale futura domanda di esdebitazione;

P.Q.M.

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore [Omissis];

DISPONE

Che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa la procedura esecutiva presso terzi ancora in corso nella quale è stata assegnato al creditore [Omissis] il quinto dello stipendio e del tfr) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

La pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale del Tribunale di Prato www.tribunale.prato.it, portale fallimenti con oscuramento del nome del debitore;

ORDINA

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore compresi nel patrimonio del debitore;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all’utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

FISSA

Il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia nella misura pari all’attuale stipendio della ricorrente, già di per sé inferiore ai dati Istat relativi alle spese per il mantenimento di nuclei familiari analoghi a quelli della ricorrente.

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