Appunti brevi sulla riforma della disciplina transitoria della legge Cartabia “civile” ad opera della legge di bilancio – tabelle sinottiche Art. 1, comma 380, lett. a), b) e c), L. 29/12/2022, n. 197

By | 01/01/2023

Come noto, al termine dell’anno appena trascorso il legislatore ha regalato (si fa per dire, naturalmente) agli operatori del diritto la riforma della disciplina transitoria contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n. 149, contenente la “parte” civile della cd riforma Cartabia.

L’intervento, ad opera dell’art. 1, comma 380, l. 29/12/2022, n. 197, lett. a), b) e c), ha rispettivamente riguardato gli artt. 35 («Disciplina transitoria»), 36 («Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale») e 41 («Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28») del predetto d.lgs. 149/2022 cit.

Le modifiche all’art. 35 d.lgs. 149/2022

In particolare, l’art. 35 d.lgs. 10/10/2022, n. 149, contenente la complessa e delicata disciplina transitoria della cd riforma Cartabia relativa al settore civile, è stato ampiamente rivisto dalla (ri-)riforma contenuta nell’art. 1, comma 380, L. 29/12/2022, n. 197 (in G.U. n. 303 del 29/12/2022).

Così, mentre i tre commi che aprono la norma in questione – il primo riguardante la data di entrata in vigore “a regime” della riforma, anticipata dal 30/06/2023 al 28/02/2023; il secondo ed il terzo contenenti alcune importanti disposizioni relative all’informatizzazione del processo – hanno mantenuto, pur con diverse modifiche, l’originaria collocazione, il quarto comma dell’ originaria stesura è stato eliminato, con corrispondente rimodulazione del seguito.

Ne è derivato che i commi contenuti nel testo dell’art. 35 novellato, dal n. 5 al n. 8, corrispondono, oggi, ai commi dal n. 4 al n. 7 della disposizione stessa: il che ha reso alquanto difficoltoso operare un raffronto sinottico immediato tra vecchia e nuova stesura.

Si è, perciò, optato per presentare, nell’allegato file, una prima tabella comparativa dei testi (originale e riformato) dell’art. 35 in questione e, indi, quattro sotto-tabelle dedicate al raffronto, rispettivamente, tra il testo del precedente 5° co. e quello dell’attuale 4° co. (dedicato alle impugnazioni), dei precedenti 6° e 7° co. e degli attuali 5° co. e 6° co. (entrambi dedicati al processo di cassazione) e, infine, del precedente 8° co. e dell’attuale 7° co. della disposizione stessa (concernente l’istituto del rinvio pregiudiziale).

Gli attuali commi 8°, 9°, 10° e 11° non trovano diretta corrispondenza nella precedente versione dell’articolo in discorso e riguardano, rispettivamente, il processo di esecuzione (8° co.), i mediatori familiari e l’affiliazione commerciale (9 co.) e il regime informatico transitorio (10° e 11° co.).

Ciò premesso, le principali novità dell’intervento legislativo (a gamba tesa) di specie, sembrano riguardare:

A – la già accennata anticipazione (ex art. 35, 1° co., d.lgs. 149/2022) dell’entrata in vigore a regime della riforma de qua dal 30/06/2023 al 28/02/2023;

B – l’applicazione generalizzata (ex art. 35, 2° co., d.lgs. cit., la cui perimetrazione si estende «anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione») a fare data dal 01/01/2023, oltre che di alcune norme già previste dal testo originario della disposizione in questione, anche dell’art. 193, 2° co., c.p.c., riguardante il giuramento del consulente mediante deposito di dichiarazione con firma digitale.

In tal modo le norme operative dal 01/01/2023 sono le seguenti:

–    art 127, 3° co., c.p.c. – possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi o a mezzo note scritte;

–    art. 127-bis c.p.c. – svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi;

–    art. 127-ter c.p.c.  – svolgimento dell’udienza mediante deposito di note scritte;

–    art. 193, 2° co., c.p.c. (new entry) – giuramento del consulente mediante deposito di dichiarazione con firma digitale;

–    disposizioni di cui al capo I del titolo V-ter att. c.p.c. (intitolato: «Disposizioni relative alla giustizia digitale»; si tratta dei seguenti articoli: art. 196-quater – «Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti»; art. 196-quinquies – «Dell’atto del processo redatto in formato elettronico»; art. 196-sexies – «Perfezionamento del deposito con modalità telematiche»; art. 196-septies – «Copia cartacea di atti depositati telematicamente»;

–    art. 196-duodecies att. c.p.c. – «Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza».

In proposito, si tenga tuttavia presente che, ex art. 35, 2°co., secondo periodo, d.lgs. cit., gli artt. 196-quater (obbligatorietà del deposito telematico) e 196-sexies (perfezionamento del deposito telematico) att. c.p.c. si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente solo dal 28 febbraio 2023 (ma non più dal 30/06/2023, come originariamente previsto);

C – l’estensione (ex art. 35, 3° co., d.lgs. cit.) oltre che al giudice di pace e al tribunale superiore dell’acque pubbliche, anche «al tribunale per i minorenni» e «al commissario per la liquidazione degli usi civici» dei succitati art. 127, 3° co., 127-bis, 127-ter e 193, 2° co.  c.p.c. e 196-duodecies att. c.p.c. a partire dal 01/01/2023.

In proposito si tenga presente che il secondo periodo dell’art. 35, 3° co., d.lgs. cit., dispone che le norme di cui al capo I del titolo V-ter att. c.p.c., trovino applicazione dinanzi agli uffici sopra elencati solo «a decorrere dal 30 giugno 2023» ed «anche ai procedimenti pendenti a tale data»;

D – espressa previsione (ex art. 35, 4° co., d.lgs. cit.) dell’applicazione «alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/2023», oltre che delle norme già previste dalla formulazione originaria della disposizione – di cui ai capi I («Delle impugnazioni in generale») e II («Dell’appello») del titolo III («Delle impugnazioni») del libro secondo c.p.c. – anche delle seguenti:

–    art. 283  – «Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello»;

–    art. 434 – rito del lavoro – «Deposito del ricorso in appello»;

–    art. 436-bis – rito del lavoro – «Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello»;

–    art. 437  – rito del lavoro – «Udienza di discussione»;

–    art. 438 – rito del lavoro – «Deposito della sentenza di appello»).

Si segnala che l’attuale testo della norma  la rende applicabile testualmente «alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/2023»  e non più, dunque, «alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023», come recitava il precedente 5° comma della disposizione in esame, corrispondente all’attuale 4° comma qui in esame;

E – anticipazione (ex art. 35, 7° co., d.lgs. cit.) al 01/01/2023 – in luogo del 30/06/2023, come era previsto del riformato comma 8° del precedente testo della disposizione in commento – dell’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 363-bis c.p.c. («Rinvio pregiudiziale»), «anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023»;

F – espressa previsione (ex art. 35, 8° co., d.lgs. cit.) dell’applicabilità «agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023» delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) d.lgs. cit.

Si tratta delle seguenti disposizioni:

–    art. 475 c.p.c. – «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale»;

–    abrogazione dell’art. 476 c.p.c. – «Altre copie in forma esecutiva»;

–    art. 478 c.p.c. – «Prestazione della cauzione»;

–    art. 479 c.p.c. – «Notificazione del titolo esecutivo e del precetto»;

G – mantenimento (ex art. 35, 9° co., d.lgs. cit.) della data di entrata in vigore del 30/06/2023 per quanto attiene alle norme di cui all’art. 4, 1° co., d.lgs. cit. (istituzione dei mediatori familiari) ed all’art. 10, 1° co., d.lgs. cit. (abrogazione della l. 06/05/2004, n. 129 in materia di affiliazione commerciale);

H – merita, infine, ricordare che il “vecchio” 9° co. dell’art. 35 d.lgs. 149/2022 in esame, concernente il processo arbitrale, pare essere stato eliminato tout court (il dubitativo è d’obbligo, considerando la mole del materiale da esaminare, che non brilla certo – come di consueto – per chiarezza espositiva. Ci si riserva, dunque, di intervenire nuovamente sul tema).

Le modifiche all’art. 36 d.lgs. 149/2022

L’intervento sull’art. 36 d.lgs. 149/2022 ha l’effetto di anticipare al 28/02/2023, dall’originaria data del 30/06/2023, l’entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 d.lgs. cit..

Si tratta di disposizioni concernenti alcuni risvolti penali della riforma, quali il reato di false dichiarazioni in sede di negoziazione assistita ex art. 5 d.lgs. cit. e le norme processualpenalistiche di cui all’art. 6 del medesimo provvedimento.

Le modifiche all’art. 41 d.lgs. 149/2022

Le modifiche dell’art. 41, d.lgs. 149/2022 in esame (che interessa la mediazione e la negoziazione assistita) hanno l’effetto di limitare il novero delle disposizioni inerenti tale tema che entreranno in vigore il 30/06/2023.

Mentre, infatti, l’entrata in vigore dell’intero blocco di riforma in questione era indistintamente stabilita nella citata data del 30/06/2023 ex art. 41, 1° co., d.lgs. cit. originaria formulazione, oggi, per effetto della modifica introdotta dalla lettera c) dell’art. 1, comma 380, l. stabilità 2013, il giorno 30/06/2023 entreranno in vigore solo quelle contenute nell’art. 7, l° co, lett. c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb) d.lgs. cit. e nell’art 9, 1° co., lett. e) e l), che, in sintesi, concernono:

·      il regime e le diverse ipotesi di improcedibilità della domanda in ipotesi di mediazione: art. 7, l° co., lett. c), numero 3, lett. d, e lett. e);

·     la durata del procedimento di mediazione: art. 7, 1° co., lett. f);

·     la regolamentazione del procedimento di mediazione : art. 7, 1° co., lett. h);

·     il patrocinio a spese dello stato: art. 7, 1° co., lett. t); art. 9; 1° co. lett. e) e l), relative alla negoziazione assistita;

·     le modifiche relative agli organismi di mediazione e enti di formazione: art. 7, 1° co., lett. u), v) e z);

·     il regime tributario della mediazione: art. 7, 1° co., lett. aa) e bb);

Ne segue che le restanti norme di settore avranno vigenza dal 28/02/2022, ex art. 35, 1° co., d.lgs. cit., ivi compresa quella contenuta nell’art. 8 del ridetto d.lgs. – relativa agli accordi di conciliazione conclusi da parte dei rappresentanti delle amministrazioni  pubbliche – previsione che, a mente dell’ art. 41 (comma 3-bis) qui in esame, si applica infatti espressamente «anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023».

Tabelle sinottiche

Le tabelle sinottiche relative alla riforma in questione sono contenute nel file allegato che potete scaricare da qui.

Documenti & materiali

Scarica la L. 29/12/2022, n. 197 (estratto limitato all’art. 1, comma 380)

Scarica le tabelle sinottiche

Leggi il precedente articolo «La riforma Cartabia – tutti i materiali»

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