Il fideiussore di obbligazione “commerciale” non può proporre il piano del consumatore Trib. Foggia, Sez. I, 23/07/2015

By | 30/12/2019

TRIB. FOGGIA, SEZ. I, 23/07/2015

«Nel caso in cui il debitore che propone un piano del consumatore in sede di ricorso ex L. 3/2012 esponga una massa debitoria derivante da obblighi di garanzia assunti in favore di un terzo che svolgeva attività commerciale, deve applicarsi il principio secondo cui la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore.

In ipotesi, dunque, il debitore istante non può essere considerato consumatore (ovvero il debitore persona fisica, che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) ed il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di tale qualifica soggettiva.» (Massima non ufficiale)

FATTO

[Omissis] ha proposto istanza ai sensi della legge 3/2012, di accesso alla procedura di esdebitazione, chiedendo di sospendere la procedura esecutiva [Omissis], con fissazione dell’udienza, e comunicazione ai creditori della proposta e del decreto, con l’avvertimento dei provvedimenti suscettibili di adozione da parte del Tribunale, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge 3/2012.

Nella specie ha dedotto di essere impiegata con un reddito mensile di E 850,00 (E 10.000,00 annuo); di aver subito il pignoramento immobiliare [Omissis] nel maggio 2009, da parte della [Omissis], in forza di un decreto ingiuntivo, quale fideiussore dell’ex – coniuge [Omissis]; che nella procedura esecutiva si era insinuata la [Omissis], creditore chirografario, per un importo scaturente da una posizione debitoria con la [Omissis] [Omissis], quale fideiussore dell’ex – coniuge, [Omissis]; che in tale procedura esecutiva aveva proposto istanza di conversione del pignoramento, lasciando in deposito la somma di E 15.000,00; che il GE aveva quindi stabilito le somme dovute ai due creditori (E 73.752,44 complessivi); che lei aveva proposto ai creditori una definizione transattiva, offrendo la somma di E 30.000,00, senza avere risposta, sicché il termine per versare la somma residua di E 64.752,44, entro la fine di luglio, non avrebbe potuto essere rispettato, a causa della sua impossidenza economica; che per effetto di tanto avrebbe subito la vendita, con espropriazione, dell’unico bene immobile di sua proprietà, con rilevante e maggior danno per il suo nucleo familiare. Ha poi sostenuto che in forza della legge 3/2012, la persona fisica in condizione di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile, poteva ottenere la esdebitazione, vale a dire il beneficio di essere liberato dai propri debiti, mettendo a disposizione dei creditori una quota parte del proprio debito, che nella specie doveva individuarsi in E 22.000,00 (E 15.000,00 con la smobilizzazione della somma depositata nella procedura esecutiva [Omissis]; E 7.000,00 con rimesse mensili di E 580,00 per 12 mesi, rispettivamente in favore della [Omissis] e della [Omissis]). Ha ancora sostenuto che l’effetto principale che si chiedeva era la sospensione della procedura esecutiva immobiliare [Omissis].

Ha in definitiva concluso proponendo un piano per la composizione della sua posizione debitoria, ai sensi degli artt. 6 comma 1, e 7 comma 1-bis della legge 3/2012, spiegando che si tratta del piano del consumatore, il cui procedimento è disciplinato dall’art. 12-bis della legge richiamata.

Il ricorso non può essere accolto, senza che sia necessario disporre l’udienza di cui all’art. 12-bis comma 1 della legge 3/2012.

Va premesso, al riguardo, che la norma appena richiamata prevede che il giudice fissi con decreto l’udienza, se la proposta soddisfi -tra l’altro- i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9.

A questo riguardo, l’art. 7 comma 1-bis, espressamente richiamato dalla ricorrente, disciplina per l’appunto la possibilità che il consumatore proponga il piano, contenente le previsioni di cui al comma 1.

Sennonché, la definizione di consumatore è contenuta nell’art. 6, comma 2, lett. b, della legge 3/2012, ed è riferita al debitore persona fisica, che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Nella specie, come dedotto in ricorso, i debiti per i quali la parte è ora soggetta ad esecuzione, sono relativi alla propria qualifica di fideiussore dell’ex – coniuge. In altre parole, non vengono all’attenzione debiti assunti in proprio dalla [Omissis], ma obblighi di garanzia, assunti in favore di un soggetto terzo.

Sul punto, la giurisprudenza (Tribunale Bergamo, 12 dicembre 2014, in il [Omissis]) ha già affermato che “Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di cassazione in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011), ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del sovra indebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell’interesse di società esercente attività di impresa”.

Ove si consideri che la ricorrente non ha in alcun modo neppure solo allegato, che le obbligazioni garantite fossero state assunte da un soggetto che in quelle circostanze avesse agito quale consumatore, se ne deve dedurre un primo profilo di inammissibilità della istanza formulata proprio sul presupposto della ricorrenza della richiamata qualifica soggettiva.

Ma nella specie sussistono ulteriori profili di inammissibilità dell’istanza.

In primo luogo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. d, la proposta, quando il debitore sia anche consumatore (vale a dire supponendo che le obbligazioni che qui rilevano siano comunque riconducibili alla qualifica soggettiva del consumatore), non è ammissibile quando siano stati forniti documenti che non consentano di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore stesso.

Ebbene, nella specie i documenti prodotti attengono esclusivamente alla certificazione unica 2015, alle buste paga da marzo a maggio 2015, al provvedimento del GE richiamato nel ricorso (gli ulteriori documenti attengono alla separazione, e come tali sono del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano).

Come ben si comprende, si tratta di documenti assolutamente insufficienti allo scopo indicato dalla norma richiamata, mancando ad esempio qualunque riferimento al bene immobile che sarebbe soggetto ad espropriazione, pure indicato nell’atto introduttivo della presente procedura.

In secondo luogo, l’art. 9 comma 3-bis della legge prevede che alla proposta di piano del consumatore sia altresì allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che contenga a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Nel caso che ci occupa, manca del tutto tale deposito, posto che la ricorrente si è limitata a proporre essa stessa il piano, ma senza alcuna indicazione tra quelle appena elencate, e per quanto di interesse non ha neppure chiesto la nomina di un soggetto che provveda a predisporre la relazione.

E ciò rende a sua volta inammissibile il piano, proprio a causa di tale mancanza (in giurisprudenza Tribunale Firenze, 27 agosto 2012, in -[Omissis]- è stato già affermato che “Deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012”).

Ed infatti, ai sensi dell’art. 12-bis della legge 3/2012, comma 1, la fissazione dell’udienza segue la verifica della proposta, e la ritenuta sua idoneità rispetto ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9. Con la conseguenza che laddove tale giudizio, come in questo caso, sia negativo, non vi è alcuna necessità di fissare l’udienza, dovendosi pervenire direttamente al rigetto della domanda.

È opportuno chiarire che nella specie non vi sono possibilità diverse da quella appena indicata, poiché anche l’istanza di nomina di un professionista, in sostituzione dell’organismo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 15 comma 9 della legge 3/2012, avrebbe dovuto precedere il deposito della proposta (Trib. Cremona, 17-04-2014, in [Omissis], ha già affermato, con indicazione che pare del tutto condivisibile, che “L’eventuale istanza del debitore di nomina da parte del presidente del tribunale di un professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi ai sensi dell’art. 15, co. 9, L. n. 3 del 2012 deve necessariamente precedere il deposito della proposta di accordo o di piano, posta la funzione ausiliaria di tali organismi o del professionista sostituto e attesa la necessità dello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge a detti soggetti, tra cui la verifica della veridicità dei dati di cui alla proposta stessa e l’attestazione di fattibilità di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 9, co. 2 e 15, co. 6 L. cit., attestazione che deve corredare la proposta a pena della sua inammissibilità”). E questo, come detto, avrebbe reso inammissibile l’istanza se anche essa avesse contenuto una espressa richiesta di nomina del professionista, rendendo in ogni caso del tutto inapplicabile anche la possibilità, prevista dall’art. 9 comma 3-ter della legge, di concedere alla parte un termine perentorio non superiore a quindici giorni, per apportare integrazioni alla proposta, e per produrre nuovi documenti.

Si badi che non è in discussione la possibilità, per la parte, di depositare una proposta di accordo, facendosi o non assistere da propri professionisti, già al momento della richiesta di nomina del professionista da parte del Tribunale (in questo senso Trib. Pistoia, 17.11.2014, in [Omissis]). Ciò non toglie, però, che al momento del deposito della proposta ai sensi dell’art. 9 (non della richiesta di nomina, ai sensi dell’art. 15 comma 9), alla stessa debba essere allegata la relazione dell’organismo di composizione della crisi (o del professionista designato in sostituzione), in mancanza della quale non vi è modo di procedere alla fissazione dell’udienza, ai sensi del successivo art. 12-bis comma 1.

In definitiva, la domanda va rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile,

rigetta la domanda;

manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Foggia, Sez. I, 23/07/2015

Leggi anche

La Suprema Corte cambia (definitivamente?) orientamento sul garante-consumatore: riflessi in tema di sovraindebitamento

Post pubblicati sino ad oggi

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.