TRIB. TREVISO, 20/05/2015
«Un istituto pubblico di assistenza e beneficienza (IPAB) può accedere al piano di composizione della crisi in quanto non è imprenditore commerciale e non è del pari assoggettabile alla procedura fallimentare, ma unicamente alle procedure previste dalla legge quadro di cui al D. Lgs. 207/2011.
Quest’ultima normativa, peraltro, prevede la possibilità di questi enti di presentare un piano di risanamento, sicché non paiono sussistere motivi ostativi a che il piano di risanamento possa coincidere con quello previsto da una delle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, specificamente quella consistente in un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di cui agli artt. 7 ss. della citata legge» (Massima non ufficiale)
Il giudice designato, dott. Antonello Fabbro,
RITENUTO
che l’Istituto [Omissis] è un istituto pubblico di assistenza e beneficenza, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera in base ad autorizzazione regionale all’esercizio di attività socio-sanitaria e svolge attività di assistenza a persone anziane non autosufficienti;
che la proposta di accordo con i creditori prevede la prosecuzione dell’attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili da parte dell’Ente, a cui si accompagna la liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente non funzionali all’esercizio dell’attività assistenziale;
che l’Ente non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.) in quanto ha le caratteristiche di ente pubblico non economico e non è quindi imprenditore commerciale;
che la legge quadro delle IPAB (D. Lgs. 207/2011) prevede la possibilità di questi enti di presentare un piano di risanamento, sicché non paiono sussistere motivi ostativi a che il piano di risanamento possa coincidere con quello previsto da una delle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, specificamente quella consistente in un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di cui agli artt. 7 ss. della citata legge;
che la L. 3/2012 costituisce una disciplina di chiusura applicabile nelle situazioni in cui non è previsto alcun tipo di procedura concorsuale atta a risolvere la crisi,
che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. a della L. 3/2012;
che sussistono i requisiti soggettivi elencati al comma 2 dell’art. 7 della L. 3/2012;
che l’organismo di composizione della crisi non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
che il debitore ha depositato:
1. l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute (doc. 12);
2.l’elenco (da intendersi negativo) dei titolari di diritti di rivendicazione e restituzione, con la descrizione dei beni sui quali insiste il diritto;
3.l’elenco di tutti i beni (doc. 13);
4. l’elenco degli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 14);
5. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 15);
6.l’attestazione sulla fattibilità del piano (doc. 11), rilasciata dall’organismo di composizione della crisi (dott. [Omissis]) Revisore Legale iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, nominato con decreto 10/1/2014 del Presidente del Tribunale di Treviso ai sensi art. 15 co. 9 della L. 3/2012);
7. le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (doc. 16) e la dichiarazione che ne attesta la conformità agli originali (doc. 17);
visto l’art. 10 della L. 3/2012,
FISSA
l’udienza del [Omissis] per l’accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall’art. 10, comma 3 L. 3/2012);
in accoglimento dell’istanza formulata dalla ricorrente
ASSEGNA
alla stessa termine di giorni 15 ex art. 9 co 3 ter L. 3/2012 per il deposito della situazione patrimoniale aggiornata alla data del deposito del ricorso;
DISPONE
la comunicazione
entro [Omissis] ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, contenente l’avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell’art. 10 L. 3/2012;
la pubblicazione,
almeno 30 giorni prima dell’udienza, della proposta e del decreto, per una volta sul quotidiano Il Gazzettino, e sui siti Internet dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso (sito gestito da [Omissis] poiché la proposta prevede la cessione di beni immobili
ordina
la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
dispone
che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:
i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
ii) disposti sequestri conservativi;
iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
AVVISO AI CREDITORI
Almeno 10 giorni prima dell’udienza del [Omissis] tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all’organismo di composizione della crisi (dott. [Omissis]), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell’udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione assoluta, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell’astensione.
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