Il fideiussore – socio di società commerciale non può presentare il piano del consumatore Trib. Civ. Torino, Sez. VI, 07/08/2017

By | 27/12/2019

TRIB. CIV. TORINO, SEZ. VI, 07/08/2017

«Non può accedere al piano del consumatore il soggetto che abbia prestato fideiussione in favore di una società commerciale in cui era socio e tramite la quale egli svolgeva, dunque, attività imprenditoriale» (Massima non ufficiale)

PREMESSO

Il ricorrente ha presentato proposta di piano del consumatore o, in subordine, di accordo ex l. 3/2012.

Il ricorrente afferma nel proprio ricorso di svolgere da anni – dopo alcune parentesi- attività di libero professionista di perito contabile in [Omissis], anche quale socio accomandante e titolare del 99% delle quote della società [Omissis] sas.

Egli sostiene di rientrare nella nozione di “consumatore”, alla luce dei principi di cui alla sentenza della Cassazione n. 869/2016. Ciò in quanto rientrerebbero certamente nella categoria il debito contratto con la Banca [Omissis] per acquisto di prima casa, i debiti contratti nel tempo dallo stesso in riferimento all’attività di tipo politico- sociale esercitata e i debiti di natura fiscale-previdenziale; lo stesso dicasi per le due posizioni debitorie del signor [Omissis] per via della sua carica, a tutt’oggi ricoperta, di Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica [Omissis] in quanto riferibili alla Ads, ente avente forma di associazione non riconosciuta e come tale non fallibile in quanto non esercitante attività commerciale.

L’unica posizione debitoria che, sempre secondo il ricorrente, potrebbe, pur con innumerevoli dubbi ricostruttivi, ritenersi astrattamente estranea alla nozione sopra accolta e delineata dalla succitata pronuncia della S.C. n. 869/2016 è quella concernente il preteso credito della società [Omissis] S.a.s. nei confronti del [Omissis]: credito asseritamente fondato su delle obbligazioni assunte da quest’ultimo, diversi anni orsono, in nome proprio ma a garanzia di obbligazioni della società, oggi dichiarata fallita, denominata [Omissis] S.r.l.; tale pretesa posizione debitoria sarebbe abusiva ed infondata.

Il signor [Omissis] afferma altresì, ripercorrendo la propria storia, di possedere il requisito di meritevolezza richiesto per il piano del consumatore.

Il signor [Omissis] afferma che fu durante lo svolgimento di un’importante attività politica che, in data 5 aprile 2004, stipulò il contratto di mutuo per acquisto prima casa (per € 255.000,00) con la Banca [Omissis] S.p.A.; che quell’unico caso di ricorso al credito appariva all’epoca ampiamente giustificato dalle proprie disponibilità patrimoniali.

Terminata la esperienza politica, il sig. [Omissis] ha poi ritenuto di impiegare gran parte dei propri risparmi investendo nel settore dei giochi e delle scommesse a partire dall’inizio del 2007, quando fu costituita la società Lo. S.r.l., che si è occupata della gestione di due diverse agenzie di raccolta site in [Omissis], entrambe in regime di affidamento esclusivo dalla società concessionaria dello Stato denominata [Omissis] S.p.A.

Il sig. [Omissis], in particolare, investì nell’impresa, oltre a gran parte delle sue energie (così peraltro interrompendo la propria attività di perito tributario), considerevoli risorse economiche; oltre € 400.000,00, all’incirca, ossia un importo quasi corrispondente a quello attuale dei debiti; la società è poi fallita in ragione dell’asserita condotta scorretta della Concessionaria.

Nella prima proposta di piano presentata il signor [Omissis] proponeva tra l’altro di mantenere la proprietà dell’unico immobile di cui era titolare, sito in [Omissis], adibito ad abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare, ma che lo stesso stava già utilizzando quale sede della propria attività professionale al fine di ivi continuare detta attività. A seguito del contraddittorio instaurato e alle problematiche ed eccezioni sollevate dai creditori, il signor [Omissis] ha modificato il proprio piano.

L’ultima proposta prevede tra l’altro:

-due ipotesi di piano del consumatore, la prima che prevede tra l’altro la declaratoria di prescrizione di parte dei crediti di Equitalia e la seconda subordinata sul presupposto di non accoglimento di questa richiesta con trattamento quale chirografo ai tributi Ue;

-un’ipotesi ulteriormente subordinata di accordo con i debitori.

In tutti questi casi il pagamento è garantito secondo il ricorrente dalla somma ricavata dalla vendita dell’alloggio di proprietà del signor [Omissis]; il predetto ha infatti allegato lettera di disponibilità all’acquisto da parte della [Omissis] corrente in [Omissis], la quale dichiara la disponibilità ad acquistare l’immobile del ricorrente, conferendo allo stesso il diritto di opzione per il riscatto (garantito e concesso solo ed esclusivamente in considerazione della disponibilità in capo al signor [Omissis], a partire dalla fine del corrente anno, del vitalizio maturato per la carica di parlamentare ricoperta) per un importo pari ad euro 300.000,00. Il contraddittorio espletato ha permesso di eliminare talune delle problematiche sollevate dai creditori, conseguentemente si prenderanno in esame solo quelle che permangono.

I PRINCIPI APPLICATI

-Il contraddittorio con i creditori

La presente procedura si è svolta dopo avere garantito ai creditori il contraddittorio, prevedendo un termine per gli stessi per la proposizione di memorie.

Si ritiene infatti che il principio del giusto processo imponga in tutti i procedimenti che terminano con un provvedimento che va a incidere sui diritti soggettivi di terzi che questi ultimi possano interloquire. Va infatti osservato che manca sia nel procedimento per piano del consumatore che in quello di accordo ex l. 3/12 un “sistema normativo ” quale quello presente nel concordato preventivo che contempli un momento di verifica e di contraddittorio relativo alle posizioni dei creditori.

L’art. 171 l.f. infatti prevede che nel con cordato preventivo il Commissario provveda alla verifica dell’elenco dei creditori, apportando le necessarie rettifiche. É anche previsto che i contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori (contestata dal debitore o da altri creditori) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori (richiesta dagli stessi interessati) vengano risolti dal giudice delegato – in maniera sommaria – ai soli fini dell’ammissione al voto e del solo calcolo delle maggioranze (art.176 l.f.).

É dunque necessariamente insito nel sistema che in prima battuta sia il Commissario a confrontarsi con i creditori e che tutte le problematiche non risolte possano poi trovare un momento di esplicitazione nel corso dell’assemblea dei creditori e poi sfociare in una decisione, sia pure sommaria e con gli effetti sopra indicati, del giudice.

Mancando siffatta fase nelle due procedure di piano e accordo occorre realizzare un contraddittorio con le modalità sopra indicate e dando conto delle deduzioni dei creditori nel provvedimento.

-La sindacabilità da parte del giudice circa la sussistenza dei crediti.

Si ritiene che, in caso della contestazione di un credito da parte del debitore, il giudice debba effettuare nel procedimento una valutazione sommaria in modo analogo a quello previsto dall’art. 176 l.f. in materia di concordato.

Ciò significa che potrà escludere un credito solo quando appaia altamente probabile la sua infondatezza sulla base di una valutazione necessariamente sommaria; diversamente nel caso specifico dell’accordo il credito dovrà essere ammesso provvisoriamente al voto e la somma che spetterebbe al titolare del credito dovrà essere oggetto di accantonamento.

– Crediti futuri

Non devono essere presi in considerazione crediti futuri, anche se certi, in quanto l’art. 7 si riferisce esclusivamente ai “debiti”, quindi a poste già maturate al momento della proposizione del ricorso.

-La prescrizione dei debiti tributari.

Il giudice del sovraindebitamento non può dichiarare la prescrizione di un debito tributario perché manca di giurisdizione.

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza n. 14648 del 13-06-2017 hanno ribadito il principio sopra espresso, affermando in un caso riguardante una procedura fallimentare che “Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario.”.

La predetta sentenza riprende l’affermazione di Cassazione SU n. 23832/2007 secondo cui “L’attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'”an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Il principio, di carattere generale, si applica anche alle procedure di sovra indebitamento,

-Inammissibilità del piano del consumatore in caso di assunzione di obbligazioni quale fideiussore.

La Cassazione con sentenza n. 1869 del 2016 ha affrontato il tema della compatibilità tra la qualità di “consumatore”, quale rilevante ai fini dell’applicazione della l. 3/12, e la sussistenza di obbligazioni assunte nell’ambito di un’attività professionale o imprenditoriale.

Afferma la Cassazione, esprimendo il principio di diritto ai sensi dell’art.363 co.3 cod. proc.civ., che, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n.3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver con tratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art.7 co.1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art.12 bis co.3 1. n. 3 del 2012.

La Suprema Corte, come si è visto, afferma tale principio anche con riferimento alle obbligazioni assunte a favore di terzi, a condizione che siano senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale “propria”.

La Cassazione, utilizzando un termine sostanzialistico, sembra far riferimento al fatto che la fideiussione prestata, e in generale l’obbligazione a favore di terzi, non deve andare a favore di un’attività in cui comunque il proponente il piano era coinvolto.

Vi è coinvolgimento se il proponente era ad es. al momento dell’assunzione dell’obbligazione socio della società a cui favore essa era prestata.

In questo caso vi è riflesso diretto nell’attività professionale o d’impresa “propria”, nel senso che si favorisce con il rilascio della garanzia lo svolgimento della stessa.

-Il decurtamento dell’Iva.

Si pone nel presente procedimento la questione se la sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 C-546/14 che prevede a determinate condizioni la possibilità di falcidia dell’iva nel concordato possa avere effetto anche con riferimento al sovraindebitamento.

Quest’ultima disciplina prevede infatti all’art. 7 che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”

La questione va vista alla luce dei principi generali che governano l’interpretazione e l’efficacia delle sentenze della CGUE con riferimento al contenuto della sentenza sopra citata.

Sul punto va osservato che è pacifico che le sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio principale in quanto, pur originando da una controversia determinata, hanno carattere astratto, essendo volte a chiarire l’interpretazione e la portata delle disposizioni UE in questione.

Altrettanto pacifico è l’obbligo del giudice nazionale di dare immediata applicazione alla sentenza.

Il tema è quello di chiarire quali sono i criteri con cui si deve interpretare una sentenza della CG che, pur affrontando un profilo normativo specifico, esprima un principio di carattere generale.

Detti criteri interpretativi sono enunciati nel cd leading case Cilfit.

In tale sentenza la Corte ha affermato che il rinvio pregiudiziale non è necessario nelle ipotesi cd. di acte clair e di acte éclairé: nel primo caso, il giudice interno è chiamato a verificare se la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga “con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata”; nel secondo caso, l’obbligo non sussiste sia quando “la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale”, sia quando esiste una “giurisprudenza costante della Corte che. risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità tra le materie del contendere”

Il caso Cilfit ha inaugurato una serie ininterrotta di sentenze che si sono ispirate ad esso e che hanno precisato che le sentenze della Corte, oltre ad avere rilevanza nella controversia pendente avanti al giudice che ha proposto il rinvio pregiudiziale, spiegano i loro effetti in ogni caso analogo, per cui in tali casi il giudice può “astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto comunitario che è stata sollevata dinanzi ad esso”.

Afferma ad esempio Corte Giust., 15 settembre 2005, in causa C-495/03, che ” Per quanto riguarda, in secondo luogo, i giudici nazionali avverso le cui decisioni non può essere proposto ricorso giurisdizionale di diritto interno, si deve ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, l’art. 234, terzo comma, CE deve essere interpretato nel senso che tali giudici sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che non abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi…”

Ora, tornando alla sentenza CG del 7.4.2016, essa è stata pronunciata a seguito del fatto che il Tribunale di Udine sollevava questione pregiudiziale e si rivolgeva alla Corte di Giustizia UE, ponendo la seguente questione pregiudiziale: “Se i principi e le norme con tenuti nell'[articolo] 4, paragrafo [3, TUE] e nella direttiva [IVA], così come già interpretati nelle sentenze della Corte [Commissione/Italia (C-132/06, EU: C: 2008: 412), Commissione/Italia (C-174/07, EU: C: 2998: 704) e B… C… (C-500/10, EU: C: 2012: 186)], debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione, un’interpretazione degli [articoli] 162 e 182 ter [della legge fallimentare]) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all’IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito – sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito del controllo formale del Tribunale – un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare”.

Ora la sentenza risponde alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito IVA attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

Ciò in quanto:

-la procedura italiana di concordato preventivo è soggetta a presupposti rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per quanto con cerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti IVA.

-se tale patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. – La procedura di concordato preventivo appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore.

– la proposta di concordato è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti dei creditori ammessi al voto

-la procedura di concordato preventivo offre allo Stato membro interessato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente.

Infine, supponendo pure che, nonostante tale voto negativo, detta proposta sia adottata la procedura di concordato preventivo consente allo Stato membro interessato di contestare ulteriormente, mediante opposizione, un concordato che preveda un pagamento parziale di un credito IVA e a detto giudice di esercitare un controllo. Si deve ritenere che quello espresso, ancorché pronunciato per il solo caso del con cordato, perché la Corte era stata adita in merito a questo solo istituto, esprime un principio di carattere generale. Infatti l’ipotesi dell’imprenditore o di colui che ha comunque contratto debiti Iva pur rientrando ora nella qualifica di consumatore è del tutto identico a quello dell’imprenditore in concordato preventivo trattato dalla sentenza della Corte di Giustizia, cambiando solo il tipo di procedimento utilizzato per fare fronte all’incapacità del soggetto di fare fronte alle proprie obbligazioni.

Che si tratti di un principio generale, come autorevolmente posto in rilievo in dottrina, è anche provato dal con tenuto della Comunicazione n. 2007/C272/05 del 15 novembre 2007 della Commissione europea (fonte eur-lex.europa.eu › EUROPA › EU law and publications › EUR-Lex) in tema di recupero degli aiuti di Stato illegali presso le imprese che ne hanno beneficiato, i quali debbono essere obbligatoriamente recuperati dagli Stati membri, al pari dei crediti Iva. Ed, infatti, il paragrafo 3.2.4. della Comunicazione di cui trattasi, intitolato “Il caso specifico di beneficiari insolventi”, precisa, al punto 61, che “La Commissione ritiene […] che una decisione che ingiunge allo Stato membro di recuperare un aiuto illegale e incompatibile presso un beneficiario insolvente possa considerarsi correttamente eseguita una volta che sia effettuato il recupero integrale oppure, in caso di recupero parziale, quando la società sia liquidata e i suoi attivi siano venduti a condizioni di mercato”. Anche in questo caso viene dunque espresso il medesimo principio di legittimità, a determinate condizioni, di un recupero parziale dell’Iva, con una sostanziale condivisione del punto nell’ambito delle istituzioni europee nel loro complesso.

Sussistono nelle procedure indicate di sovraindebitamento tutti i presupposti indicati dalla norma per consentire la falcidia Iva e degli altri tributi indicati dall’art. 7, ossia un debitore che mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, un esperto indipendente (l’Occ) che attesta che il creditore non potrebbe trovare migliore soddisfazione in una procedura di liquidazione, la possibilità di voto per i creditori degradati al chirografi, compreso lo Stato, la possibilità di impugnare.

Ora è evidente che, qualora si dovesse adire la Corte di Giustizia, essa non potrebbe che pronunciarsi nello stesso modo.

L’identità di ratio e di materia rende legittimo il mancato ricorso alla Corte e la disapplicazione immediata dell’art. 7 nella parte citata.

Né la recente modifica all’art. 182 ter l.f. può incidere sul punto, trattandosi di innovazione normativa applicabile al solo concordato preventivo.

-La relazione del professionista

La relazione dell’occ ex art. 9 deve fare contenere un giudizio anche sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale giudizio presupposto un giudizio sulla fattibilità concreta del piano, quale presupposto logico per poter dichiarare detto piano conveniente rispetto a tale diversa prospettiva.

Il giudice può e deve verificare la completezza, la coerenza e la logicità della motivazione dell’Occ.

-Il voto dei creditori privilegiati

Per quanto riguarda il voto di tale tipologia di creditori, la “regola” è dettata dall’art. 1 l. 3/12 che prevede che “i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.”

Stante il disposto della legge, non è ammissibile, neppure se il creditore consente, prevedere che lo stesso voti rinunciando solo ai fini del voto al privilegio.

Il creditore privilegiato può invece votare per la parte di privilegio degradata al chirografo, secondo il principio espresso dalla Cassazione n. 22045 del 31/10/2016 (Rv. 642640 – 02) che rilevano a proposito del concordato preventivo che detto principio è ricavabile dagli artt. 124, terzo comma, e 127, quarto comma, della legge fall. che stabiliscono che la proposta di concordato fallimentare può prevedere la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di diritto di prelazione e che, però, i creditori privilegiati, in tal caso, sono considerati per la parte residua del credito come chirografari.

Stante l’analogia tra l’istituto del concordato preventivo e l’accordo del debitore ex lege 3/12, in principio deve essere applicato anche a tale ultima procedura.

NEL MERITO

In primis occorre dichiarare inammissibile il piano del consumatore in quanto, in ragione dei principi di cui alla sentenza n. 1869/2016 della Cassazione, il signor [Omissis] ha assunto gli obblighi di fideiussore nei confronti di [Omissis] s.r.l. in ragione del fatto che era socio e svolgeva attività imprenditoriale tramite la predetta. Il debito nei confronti della [Omissis] deve ritenersi sussistente nella misura e per le ragioni sottoindicate.

Deve quindi procedersi ad esaminare i presupposti dell’accordo con i creditori.

Pur non essendo, come si vedrà, il presente procedimento decisivo in merito alle richieste del ricorrente, tuttavia, al fine di un utile dispiegarsi della procedura e di far rivalutare ai creditori (anche a quelli che hanno già manifestato la propria volontà di voto) la convenienza della stessa, è opportuno pronunciarsi sulle questioni controverse.

-Il credito vantato da [Omissis].

La [Omissis] chiede di essere inserita nella procedura per due voci di credito:

1. un credito ipotecario per euro 10.460,00 quale residuo dell’accollo da parte del signor [Omissis] di un debito della [Omissis] srl, garantito da cambiali ipotecarie.

2. Un credito di euro 25.500, per la messa in esecuzione nei confronti del sig. [Omissis] di diverse cambiali; trattasi di cambiali che sulla sinistra in basso, sotto la voce debitore, con tengono il timbro della società [Omissis] sas e a destra la firma senza alcuna qualificazione del signor [Omissis].

Il signor [Omissis] si oppone all’inserimento tra le proprie posizioni debitorie dei predetti importi:

-per quanto riguarda quello sub a) perché questo debito sarebbe stato superato per effetto dell’accordo del 18.11.2013, che, pur quanto non sottoscritto, sarebbe dimostrato dalla emissione di effetti cambiari sostitutivi da parte di [Omissis] (che sarebbero parte di quelle costituenti il debito sub b).

– per quanto riguarda il debito di euro 25.000,00, portato da cambiali (prodotte in copia da [Omissis] doc. da 13 a 37) perché esso sarebbe riconducibile alla sola [Omissis], nel cui nome e per cui conto furono emesse e siglate dal sig. [Omissis], all’epoca procuratore speciale della società (come da procura allegata sub doc. 44).

La [Omissis] contesta la qualità di procuratore della [Omissis] all’epoca della sottoscrizione delle cambiali risultando dalla stessa procura speciale 8.7.2013 prodotta sub doc. 44 dal signor [Omissis] che il predetto non aveva il potere di sottoscrivere i titoli; ciò comporterebbe che sugli effetti cambiari di cui trattasi il [Omissis] appose, invece, esclusivamente la propria firma individuale nel riquadro del soggetto emittente e sarebbe quindi responsabile del relativo debito.

Ritiene il giudicante che per quanto riguarda il credito sub a) esso deve essere ammesso in via ipoteca ria tra le posizioni debitorie in quanto l’asserito accordo non risulta firmato da [Omissis] per si cui deve ritenere valido ed efficace il debito originario.

-per quanto riguarda il credito di euro 25.000,00, entrambe le parti si appellano al contenuto dell’art. 11 l. cambiaria e delle pronunce della Cassazione, in particolare Cassazione 4763/1993; l’ordinanza ex 702 bis c.p.c. nel proc. presso questo Tribunale n. 3251/2017 ha escluso la debenza in capo al signor [Omissis] dell’importo di euro 25.000,00 che deve quindi essere escluso dal passivo.

-Il valore dell’immobile

Il sig. [Omissis] mette a disposizione l’importo di 211.279,28 a favore di Banca [Omissis] quale parte del ricavato dalla vendita dell’immobile di sua residenza, sito in [Omissis] sottoposto a procedura esecutiva immobiliare per iniziativa della medesima banca, assumendo che tale cifra è congrua a fronte del valore di tale immobile, quale risultante dall’ultima asta svoltasi nel febbraio 2017 nell’ambito della predetta procedura, pari ad € 245.000,00 (doc. 28 [Omissis]).

I creditori [Omissis] e [Omissis] hanno contestato sia il valore dell’immobile così stimato sia la legittimità del pagamento previsto.

La [Omissis] rileva come il valore di € 245.000,00 sarebbe inaccettabile in quanto:

– il [Omissis] acquistò l’immobile in cui abita (cat. A/2, vani 7 e rendita € 2.277,57) in data 5.4.2004 ed al prezzo ivi dichiarato di € 325.000,00;

– al 30.5.2011 detto immobile di pregio era valutato € 550.000,00 come da perizia commissionata dallo stesso [Omissis] all’ing. [Omissis] e che venne consegnata in copia alla [Omissis] 99-S.s. in occasione dell’accollo del debito societario della [Omissis] S.r.l. (doc. 11 [Omissis]);

– tale immobile nell’esecuzione imm.re 1104/2015 di cod. Tribunale è stato stimato ad aprile 2016 con un valore di mercato di € 365.000,00 come da perizia estimativa 11.4.2016 della ctu geom. [Omissis] (doc. 12 [Omissis]).

A sua volta [Omissis] afferma che il valore dell’immobile ipotecato può essere stimato, sulla base del valore d’asta, nell’importo di euro 245.000,00 e quindi il piano dovrebbe comunque contenere una previsione di pagamento dell’ipotecario non inferiore.

Le eccezioni dei due creditori debbono essere disattese.

É fatto assolutamente notorio che il mercato immobiliare è crollato negli ultimi anni e quindi il valore dell’immobile da prendere in considerazione non può essere né quello al momento dell’acquisto né quello del 2011.

Neppure può essere preso a base il valore della perizia estimativa svolta nella procedura esecutiva di euro 365.000,00 in quanto tale valore è stato disatteso dal mercato, che in ultimo è il soggetto che stabilisce il valore reale del bene.

Quanto a [Omissis], l’importo ad essa offerto pari ad euro 211.279,28 risulta non inferiore a quello ricavabile in sede di esecuzione, considerando che l’immobile subirà almeno un ribasso mentre aumenteranno le spese di professionisti incaricati della procedura e della pubblicità.

-Inammissibilità allo stato della proposta di accordo in ragione dell’inadeguatezza dell’attestazione.

Nell’ultima versione, la proposta di accordo è basata sulla distribuzione ai creditori del ricavato della vendita dell’immobile.

Ora allo stato non vi è alcuna proposta irrevocabile di acquisto adeguatamente garantita da parte del soggetto interessato all’acquisto, [Omissis], bensì una mera disponibilità all’acquisto.

Inoltre la [Omissis] ha dichiarato che non presterà l’assenso alla cancellazione volontaria dell’ipoteca, il che, considerato che la vendita realizzata dall’accordo non ha carattere coattivo ma volontario, rende del tutto impossibile la vendita stessa.

Ora in tale contesto la valutazione da parte dell’Occ di miglior convenienza dell’accordo rispetto alla procedura di liquidazione assume carattere illogico, perché non può ritenersi più favorevole una prospettiva irrealizzabile rispetto a quella concretamente attuabile ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012.

La proposta di accordo potrà essere ammissibile a condizione che, stipulato alle condizioni sopra indicate un accordo con l’interessato acquirente a cui aderisca l’ipotecario, l’Occ riformuli il giudizio di convenienza rispetto alla prospettiva liquidatoria. Per quanto riguarda i crediti tributari, l’Occ dovrà provvedere a riformula l’ammontare del relativo debito distinguendolo tra privilegiato e chirografario secondo i criteri sopra indicati; lo stesso per il credito [Omissis].

P.Q.M.

dichiara inammissibile il piano del consumatore;

dispone procedersi nel procedimento di accordo del debitore e invita l’Occ a riformulare i conteggi e la propria attestazione alla luce di quanto sopra indicato entro il [Omissis] riservando all’esito di prendere i conseguenti provvedimenti.

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