Ripetibilità dell’assegno separativo o divorzile: la svolta delle Sezioni Unite Cass. Civ., SS.UU., 08/11/2022, n. 32914


Con una sentenza destinata a diventare storica (08/11/2022, n. 32914), la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta in tema di ripetibilità dell’assegno di mantenimento destinato al coniuge, ma anche ai figli, e previsto in occasione della separazione personale o in sede di divorzio.

Svolgendo un exursus normativo e giurisprudenziale molto interessante quanto approfondito (cui si rinvia), le Sezioni Unite arrivano a modificare, quantomeno parzialmente, il principio sino ad ora vigente ed applicato in via prevalente dalla giurisprudenza secondo il quale, sostanzialmente, la retroattività dei provvedimenti che prevedevano somme a titolo di mantenimento, e dunque la loro ripetibilità (provvedimenti contenuti nell’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc, ovvero in quella emessa dal giudice istruttore ai sensi e per gli effetti dell’art. 709 cpc), poi modificati nel corso del giudizio o in sede di impugnazione, operava solo in senso unilaterale e cioè solo a favore del coniuge beneficiario.

In sostanza, secondo l’orientamento prevalente fino ad ora, l’eventuale debenza non originariamente riconosciuta, o l’eventuale aumento dell’assegno, dava diritto al coniuge beneficiario di chiedere gli arretrati, ma di regola non valeva il principio inverso, cioè nel caso di annullamento della debenza o rivalutazione in ribasso dell’assegno, fermo il principio per cui il coniuge obbligato che non aveva adempiuto non poteva essere obbligato a versare gli arretrati, tuttavia, invece, il coniuge obbligato che aveva corrisposto quanto dovuto, non aveva diritto alla ripetizione delle somme.

In sede giurisprudenziale vi è stata sino ad ora, in verità, una certa disomogeneità ed anche per questo che sono intervenute le Sezioni Unite.

Con un nostro articolo del 02/12/2021 si segnalava la questione e la rimessione alle Sezioni Unite.

Ora, infatti, con la sentenza SS.UU. 32914/2022 che qui si segnala, la Corte di legittimità, anche nel tentativo di uniformare l’orientamento giurisprudenziale, ha espresso il seguente principio di diritto:

In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

Documenti & Materiali

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Leggi l’articolo  “Siamo proprio sicuri che l’assegno di mantenimento sia irripetibile, impignorabile, e non compensabile? La questione alle Sezioni Unite.

 

 

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