L’impresa agricola accede all’accordo ed alla liquidazione ex L. 3/2012 anche se ente di diritto pubblico Trib. Ravenna, 15/02/2017

By | 30/12/2019

TRIB. RAVENNA, 15/02/2017

«L’impresa agricola, anche costituita in forma di ente morale di diritto pubblico, può accedere sia all’accordo di composizione della crisi ex art. 7, comma 2 bis L. 3/2012, sia alla liquidazione del patrimonio prevista dagli artt. 14 ter e ss. del medesimo provvedimento» (Massima non ufficiale)

RILEVATO

che la ricorrente è stata costituita quale Ente morale di diritto pubblico con il R.d. 28/02/1929, n. 302 e risulta sottoposta ad integrale vigilanza della Regione Emilia Romagna che ne ha deliberato la messa in liquidazione (cfr. Delibera [Omissis] Giunta ER);

considerato che, infatti, tanto il liquidatore come il precedente Commissario sono stati nominati dal predetto ente pubblico territoriale;

Visto lo statuto dell’Ente ricorrente;

Ritenuto che, sia pure prima facie, la ricorrente non appare fallibile sia perché non risulta aver mai adottato forme privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità (cfr. a contrario Cass. 27/09/2013, n. 22209), sia perché in ogni caso non risulta esercitare attività di impresa commerciale, posto che l’unica attività economica esercitata (peraltro in modo del tutto minoritario e servente rispetto alla più ampia finalità pubblicistica) è da ricondurre a quella di carattere agricolo, pure essa notoriamente sottratta alle procedure concorsuali anche se esercitata in forma di impresa, ex art. 2135 c.c., ed esplicitamente indicata dall’art. 7, co. 2 bis della L. 3/2012 cit. a proposito dei soggetti legittimati a proporre ai propri creditori un accordo di composizione della crisi;

che, in particolare, gli imprenditori agricoli appaiono altresì facoltizzati a proporre il procedimento di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e ss. considerato che, pure in assenza di espressa previsione nel citato art. 7 co. 2 bis, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell’accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore ex art. 14 quater, risulta evidente che gli imprenditori agricoli possano accedere ad entrambi gli istituti di composizione della crisi da sovra indebitamento in modo diretto;

DISPONE

– Visto l’art. 15 co. 9 L. 3/2012 e ss. mood., nomina la dott.ssa [Omissis] di [Omissis], quale professionista deputato a svolgere i compiti di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento relativamente alla ricorrente in premessa;

– Il professionista nominato verificherà la possibilità di predisporre un accordo con i debitori ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, in vista del successivo deposito ex art. 9 e 10, relazionando al tribunale in caso di impossibilità di predisposizione per carenza dei presupposti di legge, ovvero richiedere l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, in ogni caso entro 6 mesi;

– il professionista indicherà altresì eventuali atti di frode o dispositivi in danno dei creditori e le cause del sovraindebitamento;

– ritenuto opportuno disporre a carico della ricorrente un deposito per le esigenze della procedura e quale necessario acconto per i compensi spettanti al nominando professionista nella misura di Euro 1.000, anche ai sensi dell’art. 8 T.U. Spese di giustizia, da effettuarsi su conto corrente acceso presso istituto di credito indicato dall’OCC;

– si comunichi alla ricorrente ed al professionista nominato.

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