Sussiste la meritevolezza se l’indebitamento deriva da obbligazioni assunte per aiutare un figlio nell’attività professionale Trib. Bari, Sez. IV, 07/08/2017

By | 18/12/2019

TRIB. BARI, SEZ. IV, 07/08/2017

«Sussiste la condizione della meritevolezza di cui all’art. 12 bis, 3° co., L. 3/2012 allorquando la situazione di sovraindebitamento non appaia determinata da colpa (quanto meno diretta) dei debitori istanti, avendo questi ultimi assunto obbligazioni, anche di garanzia, finalizzate a sostenere il proprio figlio in attività imprenditoriali da egli, però, mal gestite» (Massima non ufficiale)

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Antonio Ruffino [Omissis]

– visto il ricorso per omologazione del piano del consumatore ex art. 12-bis l. n. 3/2012, depositato da [Omissis] e [Omissis] in data 12/4/2017;

-visti i decreti di integrazione della documentazione emessi in data 19/4/2017 e 11/5/2017 nonché quello di fissazione dell’udienza in data 26/5/2017;

-dato atto dell’avvenuta comunicazione ai creditori della proposta e della fissazione dell’udienza di discussione entro il termine assegnato, ai sensi dell’art. 12 bis co. 1 cit.;

– sciolta la riserva pronunciata all’udienza del 7/7/2017;

OSSERVA

1. Ritualmente costituito il contraddittorio con il ceto creditorio, non risultano presentate contestazioni in ordine al piano, come attestato con pec del 5/7/2017 (prodotta dal Difensore degli istanti) a firma del Professionista incaricato, [Omissis], nominato ai sensi dell’art. 15 co. 9 l. n. 3/2012, con decreto in data 11/4/2016.

2. Il piano prevede il pagamento integrale dei creditori, da realizzarsi, principalmente, con il ricavato della vendita di un immobile in comproprietà dei debitori – il cui valore stimato (€ 177.000,00: v. perizia Ing. [Omissis] del 16/6/2016) è lievemente superiore all’ammontare dei crediti e delle spese della procedura (€150.000,00 circa), escluse tuttavia quelle spettanti al nominando Liquidatore – nonché, in via complementare, con il versamento da parte degli stessi debitori della somma di € 2.100,00 trimestrali, sino alla vendita del cespite da essi offerto.

3. Sussiste la condizione della meritevolezza di cui all’art. 12 bis co. 3 cit., atteso che, secondo quanto condivisibilmente esposto dal Professionista incaricato (relazione dell’11/8-2/9/2016 e integrazione del 2/5/2017), la situazione di sovraindebitamento in oggetto non appare determinata da colpa (quanto meno diretta) degli istanti, avendo questi ultimi assunto obbligazioni, anche di garanzia, finalizzate a sostenere il proprio figlio in attività imprenditoriali, da questi però mal gestite.

4. La fattibilità del piano non appare irragionevolmente attestata dal Professionista, pur dovendosene prevedere, in funzione dell’omologazione, il completamento – anche in virtù dell’espressa richiesta dei ricorrenti di fissazione da parte dell’adito Tribunale “di tutte le modalità ritenute più opportune” – mediante l’indicazione del termine finale di completa attuazione, compresa la fase liquidatoria, pure favorevolmente valutata nella menzionata relazione dell’11/8-2/9/2016. Tale termine va opportunamente fissato in 24 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

5. Per l’esecuzione del piano, deve procedersi alla nomina di un Liquidatore (la cui necessità si desume dal contenuto del ricorso e dalla fattibilità in questi termini valutata dal Professionista incaricato), i compiti del quale sono individuati come in dispositivo. Mette conto qui di puntualizzare che la disciplina speciale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non prescrive in proposito forme particolari, senza, peraltro, che possano trovare applicazione analogica, per difetto di assimilabilità delle fattispecie sul piano giuridico, quelle previste dal codice del rito civile per l’espropriazione forzata del debitore pignorato (vendita pubblica ex artt. 567 ss. c.p.c.) o quelle previste dalla legge fallimentare per la liquidazione del patrimonio del fallito (art. 107 1. fall.), cui il legislatore del 2012 ha ritenuto di non fare rinvio alcuno.

6. Sull’improseguibilità temporanea, a decorrere dall’omologazione del piano, delle azioni esecutive individuali pendenti, prevista, in uno al divieto di iniziarne di nuove, direttamente dalla legge (art. 12 ter. co. 1, 1. n. 3/2012), pronuncia il GE, competente in via esclusiva in relazione alle procedure dinanzi a sé incardinate (arg. ex art. 623 c.

P.Q.M.

applicati gli artt. 12 bis, 12 ter e 13 l. n. 3/2012;

I) OMOLOGA il piano del consumatore proposto da [Omissis] e [Omissis], alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 12/4/2017 e con le integrazioni di cui in motivazione (punto 4);

II) DISPONE che il Dott. [Omissis], Professionista nominato ai sensi dell’art. 15, co. 9,1. n. 3/2012 (d’ora innanzi, semplicemente il Professionista),

1) in adempimento delle formalità prescritte dall’art. 12 bis co. 3-4, 1. cit., provveda, non oltre 30 giorni dalla comunicazione (a condizione che i debitori gli forniscano preventivamente le somme occorrenti, che egli avrà cura di quantificare e comunicare loro a mezzo pec o racc. a/r):

a) a pubblicare il presente decreto (per estratto e limitatamente all’intestazione e al dispositivo) sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.bari.it e sul sito distrettuale www.giustizia.bari.it, la cui gestione tecnica è curata dallo staff di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. presente presso la Cancelleria del Tribunale, utilizzando l’apposito modulo di pubblicazione rinvenibile sul sito www.astegiudiziarie.il, nella sezione “Modalità di pubblicazione” (“modulo di pubblicazione su intenet”);

b) a trascrivere nei registri immobiliari il presente decreto in danno dei debitori istanti, relativamente al cespite sito [Omissis];

2) vigili sull’esatto adempimento del piano e segnali tempestivamente sia al Giudice, sia ai creditori le situazioni o le irregolarità che possano pregiudicarne l’attuazione, nonché quelle che integrino le ipotesi di revoca e cessazione dell’efficacia dell’omologazione previste dall’art. 14 bis, co. 2, lett. a) e b), I. n. 3/2012, d’intesa con il Liquidatore nominato al seguente punto III);

3) depositi rapporti riepilogativi periodici, a cadenza semestrale, cui sarà allegato l’estratto aggiornato del conto intestato alla procedura di cui al successivo punto III.l), e un rapporto finale, redatti di concerto con il Liquidatore;

III) NOMINA Liquidatore, ai sensi dell’art. 13 I. n. 3/2012, l’Avv. [Omissis], con studio in [Omissis], il quale, previa acquisizione del titolo di provenienza e verifica della rispondenza ad esso dei dati identificativi dell’immobile riportati nella perizia in atti, provvederà, nel termine di 18 mesi dalla comunicazione (eventualmente prorogabili per giustificati motivi):

1) ad accendere presso la BNL, ag. Palazzo di Giustizia, o presso altro Istituto di Credito a sua scelta, che pratichi condizioni più favorevoli, informandone in ogni caso l’Ufficio, un conto intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice (la documentazione relativa va depositata nel fascicolo telematico e aggiornata alla fine di ogni anno), sul quale saranno depositate tutte le somme di denaro, a qualunque titolo incamerate dalia procedura, salvo rendiconto finale; ad estinguere tale conto dopo il compimento delle attività di cui al successivo punto III.5);

2) adottate le modalità pubblicitarie ritenute più utili e idonee (anche sotto i profili dell’ampiezza di diffusione della notizia e della congruità della spesa), a vendere sul libero mercato e nelle forme di legge (atto pubblico rogato da notaio) l’immobile cosi come descritto nella perizia di stima in atti al miglior prezzo realizzabile, ferma restando la preventiva sottoposizione al Giudice delle proposte irrevocabili di acquisto raccolte, munite di cauzione e accompagnate da un parere di convenienza economica e di compatibilità con il piano omologato, da condividere con il Professionista;

3) ad incassare e a trasferire sul conto vincolato della procedura i versamenti di [Omissis] che i debitori istanti eseguiranno a cadenza trimestrale (il primo entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento) sino alla vendita dell’immobile, ovvero anche oltre tale data, laddove ciò si renda necessario per integrare la provvista occorrente al pagamento dei creditori e delle spese della procedura, fermo restando il termine finale di attuazione del piano, come fissato al punto 4 della motivazione;

4) a girare per l’incasso e a versare sul suddetto conto vincolato, essendo a ciò sin d’ora autorizzato, gli assegni circolari intestati alla procedura che gli saranno consegnati; a prelevare dal conto vincolato, senza ulteriore apposita autorizzazione, ma previa specifica dichiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro occorrenti per le spese vive strettamente connesse all’assolvimento dell’incarico;

5) a predisporre, all’esito della vendita immobiliare e previa istanza di liquidazione delle competenze proprie e del Professionista, un piano di ripartizione delle somme raccolte nel corso della procedura, da sottoporre al giudice per l’adozione dei provvedimenti di svincolo;

IV) DETERMINA in [Omissis] il fondo-spese che i debitori istanti devono versare mediante bonifico diretto sul conto corrente di cui al precedente punto III.I) o mediante assegno circolare intestato alla procedura, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salve le eventuali integrazioni che potranno essere disposte a richiesta del Liquidatore;

V) DÀ ATTO che tutti i termini fissati nel presente dispositivo si considerano soggetti alla sospensione feriale di cui all’art. 1 1. 1. n. 742/1969.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai debitori istanti, al Professionista [Omissis], e al Liquidatore [Omissis].

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