In caso di morte del sovraindebitato la procedura continua nei confronti degli eredi Trib. Vicenza, Sez. I, 17/07/2022

By | 16/12/2022

TRIB. VICENZA, SEZ. I, 17/07/2022

«In caso di decesso del sovraindebitato la procedura di liquidazione prosegue nei confronti degli eredi in via di applicazione analogica dell’art. 121 L. Fall. e, oggi, in virtù del richiamo operato dall’art. 270 all’art. 35 C.C.I.I» (Massima non ufficiale)

FATTO

Vista la comunicazione del Liquidatore riguardo la morte della sig.ra [Omissis];

considerato che, nulla prevedendo la L. 3/2012 in ordine al decesso del sovraindebitato, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno ritenuto l’applicabilità per via analogica dell’art. 12 l.f.;1

rilevato che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I., D.lgs. 14/2019), entrato in vigore proprio in data odierna, ha da ultimo positivizzato tale soluzione con il richiamo operato dall’art. 2702 all’art. 35;3

P.Q.M.

dispone la prosecuzione della procedura di liquidazione nei confronti degli eredi,

mandando il liquidatore di verificarne l’identità e, qualora siano più d’uno e non sia stato designato un rappresentante comune, riferire al giudice delegato affinché provveda alla nomina del rappresentante comune.

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Note redazionali al testo

1. «Art. 12 Morte del fallito – 1. Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario. 2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. 3. Nel caso previsto dall’art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’art. 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’art. 642 dello stesso codice».

2. «Art. 35 Morte del debitore – 1. Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario. 2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato».

3. «Art. 270 Apertura della liquidazione controllata – 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256. 2. Con la sentenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato; b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori; d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese; g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. 3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. 5. Si applicano l’articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III. 6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno».

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