Il socio accomandatario, in quanto fallibile in estensione, non può accedere al sovraindebitamento Trib. Milano, Sez. II, 18/08/2016

By | 20/12/2019

TRIB. MILANO, SEZ. II, 18/08/2016

«Il socio accomandatario di una s.a.s. non può accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: ai sensi dell’art. 147 l. fall. Infatti, i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione al fallimento della società e possono considerarsi assoggettabili alle procedure concorsuali e, di conseguenza, esclusi dall’ammissione al sovraindebitamento ex art. 7 l. n. 3/2012. Non rileva che il fallimento intervenga in estensione automatica di quello sociale, e non per la qualifica di imprenditore individuale in capo al socio.

L’art. 7 della l. n. 3/2012, nell’indicare i presupposti di ammissibilità della procedura di sovraindebitamento, stabilisce che ad essa posso accedere tutti i debitori o consumatori in stato di sovraindebitamento che non risultino assoggettabili a procedure concorsuali diverse. Pertanto, nell’ipotesi di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, i medesimi, in quanto tali sono assoggettabili alle procedure concorsuali giacché il patrimonio del socio è una integrazione di quello sociale che la legge impone automaticamente in caso di fallimento. Conseguentemente, quindi, chi non è fallibile può predisporre un piano di ristrutturazione o accordo con i creditori (nel caso di specie veniva dichiarata inammissibile la domanda dio ristrutturazione del debito del socio illimitatamente responsabile carenza dei presupposti di cui alla norma dell’art. 7 l. n. 3/2012» (Massima non ufficiale)

RILEVATO CHE

– in data 24/02/16 la Sig.ra [Omissis] in qualità di persona fisica e socio accomandatario della società [Omissis] presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012;

– in data 11/03/16 il [Omissis], nominato dal Tribunale quale organo di composizione della crisi ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012, accettava l’incarico;

– in data 06/05/16 con memoria informativa, il Dott. [Omissis] a seguito della disamina della documentazione allegata alla domanda di sovraindebitamento, rilevava la carenza dei presupposti di ammissibilità della domanda e l’assoggettabilità della società [Omissis] alla dichiarazione di fallimento (considerato che la stessa, nell’anno 2014, ha conseguito ricavi pari ad euro 242.155);

– in data 22/06/16, presa visione della memoria informativa del Dott. [Omissis] veniva depositata una memoria difensiva nell’interesse di [Omissis] con la quale il difensore dell’istante insisteva per l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento, considerando infondati i rilievi dell’OCC in virtù dell’asserita possibilità del socio accomandatario di accedere alla procedura di sovraindebitamento, nonostante la fallibilità della società. In particolare; secondo l’interpretazione sostenuta dai difensori dell’istante, la quale troverebbe riscontro in parte della dottrina espressasi sull’argomento, l’accesso alla procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012 sarebbe precluso solo alla società e non anche al socio illimitatamente responsabile, ancorché assoggettabile a fallimento per estensione.

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale:

l’art. 7 della L. n. 3/2012, nell’indicare i presupposti di ammissibilità della procedura di sovraindebitamento, stabilisce che ad essa possono accedere tutti i debitori o consumatori in stato di sovraindebitamento che non risultino assoggettabili a procedure concorsuali diverse.

Considerato che, ai sensi dell’art. 147 l.f., i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione al fallimento della società, deve ritenersi che questi siano, in quanto tali, assoggettabili alle procedure concorsuali. Poco importa che il fallimento intervenga in estensione automatica di quello sociale, e non per la qualifica di imprenditore individuale in capo al socio, posto che esso è una conseguenza diretta del fallimento sociale. Ed il patrimonio del socio è una integrazione di quello sociale che il legislatore impone automaticamente in caso di, fallimento. È ben noto a questo tribunale che una certa parte minoritaria della dottrina sostiene che vi sarebbe un profilo di incostituzionalità nella impossibilità di accedere a sovraindebitamento delle persone fisiche sottoponibili a fallimento in estensione, ma giova ricordare che la disparità di trattamento presuppone situazioni uguali. Chi non è fallibile né in proprio né in quanto socio di una società di persone può predisporre un ragionevole piano di ristrutturazione o accordo con i creditori, ma chi è sottoponibile come la [Omissis] a fallimento in estensione non può in quanto i suoi debiti sono anche quelli sociali di cui è illimitatamente responsabile, perciò, sembra incongruente procedere ad una sistemazione della situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli della socia, così come si dovrebbe provvedere a liquidare il valore della quota posseduta come componente del patrimonio. Va altresì considerato che in qualunque momento la società potrebbe fallire trascinando il socio nel fallimento, a meno che non si voglia affermare che il sovraindebitamento produce la sottrazione all’effetto di cui al 147 l.f., affermazione che in concreto appare assai priva di riscontro legislativo valido e di supporto logico.

Ne consegue l’inammissibilità della domanda per carenza di presupposti ai sensi dell’art. 7 L. n. 3/2012.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la procedura n. [Omissis]

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