Contenuti
- 1 CASS. CIV., SEZ. VI, 16/01/2020, N. 742
- 2 Il caso
- 3 Sintesi della decisione in commento
- 4 I precedenti
- 5 I riflessi della pronuncia in tema di sovraindebitamento: consumatore-garante del professionista e possibilità di accedere al piano del consumatore
- 6 Un breve spunto critico
- 7 Il testo integrale della decisione
- 8 Documenti & materiali
- 9 Note al testo
CASS. CIV., SEZ. VI, 16/01/2020, N. 742
Con l’ordinanza oggi in rassegna, la Suprema Corte assume una posizione molto decisa sul controverso tema del fideiussore che, agendo quale consumatore, presti garanzia per un’obbligazione principale assunta dal garantito nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale.
Il caso
É proprio questo, infatti, il caso scrutinato nella specie dalla Suprema Corte, ove un’imprenditrice, debitrice a vario titolo di un istituto di credito, ed il marito, garante omnibus della predetta, si erano visti notificare un’ingiunzione di pagamento relativamente alle somme mutuate, ingiunzione che l’istituto creditore aveva richiesto ed ottenuto dal giudice del Foro del consumatore, avendolo ritenuto prevalente, in quanto inderogabile, rispetto a quello contrattualmente pattuito (coincidente con il Foro della sede dell’istituto stesso).
Opposto il decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti, che eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale, il giudice, in accoglimento dell’eccezione in questione, rimetteva la causa al Foro elettivo in base all’indirizzo interpretativo (prevalente, quantomeno sino al precedente oggi in esame) secondo il quale, in caso di fideiussione prestata dal consumatore in favore di un soggetto professionista, stante il carattere accessorio dell’obbligazione di garanzia, è alla qualità del debitore garantito che occorre fare riferimento per derivarne la disciplina applicabile, giacché essa attrae a sé anche quella del garante.
Dimodoché, dunque, in presenza di due debitori, uno garantito-professionista e uno garante-consumatore, quest’ultimo, seguendo il ragionamento sopra svolto, muta la propria natura, divenendo anch’egli professionista cd. “di riflesso” o “di rimbalzo”, dovendo perciò escludersi spazi di applicabilità per la normativa consumeristica, compresi quelli, in rilievo nel caso di specie, afferenti all’individuazione del Foro inderogabilmente competente ex art. 33, 2° co., lett. u, Codice del consumo nella località «di residenza o domicilio elettivo del consumatore».
L’istituto di credito impugnava tale decisione dinanzi alla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza. Di qui la pronuncia in esame.
Sintesi della decisione in commento
La Suprema Corte coglie l’occasione del regolamento di competenza appena ricordato per ripensare l’orientamento cui si è accennato.
In sintesi, infatti, la decisione in rassegna, pur muovendo dall’incontestato presupposto dell’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria e della conseguente centralità della posizione del debitore principale rispetto a quella del garante (accessorium sequitur principale), rileva però al tempo stesso che l’operatività di detta caratteristica devesi considerare strettamente delimitata all’ambito del rapporto di garanzia, non potendo
«venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell’attività – professionale o meno – di uno dei contraenti; tanto meno, l’accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)».
Con la conseguenza che dovrà essere considerato consumatore, del tutto indipendentemente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito,
«il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)».
Ne consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’istituto di credito.
I precedenti
Prima dell’arresto de quo, la giurisprudenza di legittimità si era pressoché unanimemente espressa in senso opposto alle conclusioni oggi tratte, rilevando che
«in presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito della qualità di consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita. Alla stessa soluzione si deve pervenire anche nell’evenienza di contratto autonomo di garanzia, posto che questo contratto è funzionalmente inserito nell’attività dell’impresa garantita, quale elemento utile per il suo funzionamento» (Cass. Civ. Cass. Civ., 24846/2016).1
Ciò, peraltro, in sintonia con quando precedentemente opinato in tema dalla Corte di Giustizia (C. Giustizia CE, Sez. V, 17/03/1998, C-45/96), secondo la cui massima
«l’art. 2, primo trattino, della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che definisce la nozione di consumatore ai fini della direttiva, va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca un’attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un’altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell’ambito della propria attività professionale».
Non erano, tuttavia, mancate, decisioni di segno contrario nell’ambito della stessa Corte europea, la quale, più di recente (ordinanza 19/11/2015, C-74/15),2 aveva rilevato che, pur essendo il contratto di fideiussione un negozio accessorio rispetto a quello principale, esso
«si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito», 3
conseguendone che, nel caso cui una persona fisica abbia prestato fideiussione in favore di una società commerciale, spetterà al
«giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».4
E sulla medesima scia, inoltre, era sembrata da ultimo porsi, sia pure solo in linea di principio, anche la stessa Suprema Corte nazionale in un precedente del 2018 (Cass. Civ. 32225/2018),5 in effetti richiamato anche dalla decisione oggi esaminata.
I riflessi della pronuncia in tema di sovraindebitamento: consumatore-garante del professionista e possibilità di accedere al piano del consumatore
I tempi, dunque, erano probabilmente maturi per il revirement (che ha tutta l’aria di essere definitivo) di cui alla sentenza de qua, i cui riflessi sono destinati a riverberarsi anche oltre l’ambito della disciplina puramente consumeristica e, in particolare, sono destinati a rimodulare il tema dell’obbligazione di garanzia anche nell’ambito del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 (legge, come noto, destinata ad essere sostituita, a fare data dal 16/08/2020, dalle disposizioni dettate in materia dal Codice della crisi di impresa, senza riflessi di rilievo, tuttavia, rispetto all’argomento in esame).
Ed infatti, anche in quest’ultimo settore si era discusso sul tema del consumatore in stato di sovraindebitamento per obbligazioni di garanzia prestate in favore di un soggetto imprenditore, domandandosi se il primo potesse o meno legittimamente accedere al piano del consumatore ex art. 6, 1° co., e 12-bis L. 3/2012 (che, a fare data dal 16/08/2020, diverrà il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 Codice della Crisi, con le peculiarità che esso presenta (prima tra tutte la sottrazione del suo esito al voto dei creditori).
Tale possibilità era stata esclusa, ad esempio, dal Tribunale di Bergamo, che, nell’anno 2014, essenzialmente sulla base del medesimo iter argomentativo fatto proprio dalla teoria del professionista “di rimbalzo”, cui ci si è dianzi riferiti, aveva avuto modo di stabilire che
«ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del sovraindebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell’interesse di società esercente attività di impresa».6
Anche il Tribunale di Foggia, l’anno successivo, aveva opinato nel medesimo senso, escludendo dall’accesso al piano un soggetto «gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell’interesse di società esercente attività di impresa»,7 seguito nel medesimo senso dal Tribunale di Torino, che ebbe a sua volta ad escludere l’ammissibilità del piano nell’ipotesi di un garante di società di cui era socio, ravvisando in tal caso un «riflesso diretto nell’attività professionale o d’impresa “propria”, nel senso che si favorisce con il rilascio della garanzia lo svolgimento della stessa».8
Ma non erano mancate letture diverse, tra le quali merita un cenno quella svolta dal Tribunale di Rovigo, il quale, nel commentare l’ordinanza 19/11/2015, C-74/15 della Corte di Giustizia che si è sopra citata e che funge da presupposto della decisione di legittimità oggi in discorso ebbe a rilevare come l’adesione a tale orientamento
«determinerebbe l’ampliamento della nozione di consumatore, spostando il faro interpretativo dalla natura giuridica dell’obbligazione principale, che caratterizzerebbe anche quella accessoria di garanzia, alla qualità del contraente, ovvero alla assunzione della obbligazione al di fuori di ogni collegamento con l’attività professionale eventualmente svolta»,
ciò pur rimarcando
«la perplessità esegetica di ricondurre allo schema del piano del consumatore – caratterizzato dalla finalità di esdebitare chi abbia assunto obbligazioni marcatamente con funzione consumistica per sé o per la propria famiglia – il soggetto che abbia garantito una obbligazione imprenditoriale, per sua natura priva delle predette qualità».9
In questo quadro, dunque, è del tutto evidente che il netto orientamento in favore dell’autonomia delle rispettive posizioni del garante-consumatore e del garantito-imprenditore espresso dalla decisione de qua non potrà non riflettersi anche sul tema cui si sta ora accennando, posto che l’accertata irrilevanza del connotato dell’accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto alla qualifica soggettiva rivestita dal garante, comporta necessariamente la possibilità di valutare in modo autonomo la posizione di quest’ultimo anche ai fini dell’eventuale scelta del tipo di procedura di sovraindebitamento cui egli chieda di accedere.
In altre parole, cioè, accedendo all’interpretazione della Corte, il garante-consumatore versante in stato di sovraindebitamento potrà legittimamente ricorrere al piano del consumatore (dopo il 16/08/2020, al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 Codice della Crisi), anche laddove tale stato sia derivato dall’aver egli assunto obbligazioni di garanzia fideiussoria in favore dell’imprenditore, o, più in generale, del professionista, e ciò in quanto, secondo l’opinamento in commento, tale circostanza non muta la sua qualifica soggettiva che resta invariabilmente quella ab origine rivestita.
Un breve spunto critico
Ora, se le conclusioni cui si è appena pervenuti appaiono condivisibili nell’ambito della logica consumeristica, resta tuttavia da chiedersi se esse possiedano analogo senso compiuto anche in quella del sovraindebitamento, dove la nozione di consumatore svolge un ruolo diverso rispetto a quello che gli è proprio nel primo ambito.
In quest’ultimo, infatti ed in estrema sintesi, il consumatore viene in questione quale soggetto debole necessitante di tutela rafforzata nell’ambito di relazioni economiche da egli intrattenute con soggetti per definizione in posizione di supremazia; in materia di sovraindebitamento, invece, il focus non pare tanto incentrato sulla qualifica del soggetto sovraindebitato, ma sul suo stato di sovraindebitamento che la relativa disciplina si propone di affrontare e risolvere.
In tale diversa ottica, cioè, quel che sembra contare e ad essere oggetto di tutela, non è tanto il soggetto consumatore, ma è la situazione di sovraindebitamento in cui egli versa, intesa, nella logica della L. 3/2012, non più come riprovevole – e, dunque, sanzionabile – manifestazione di incapacità personale ad onorare le proprie obbligazioni, ma quale ricaduta tendenzialmente incolpevole nelle sfera individuale del risultato di circostanze macroeconomiche globali sottratte al controllo del singolo.
Il padre (o la madre) di famiglia che perde all’improvviso il proprio lavoro per effetto di delocalizzazioni industriali, il piccolo imprenditore terzista che vede sfumare tutte le commesse perché il suo principale committente ristruttura la produzione, il libero professionista costretto a interrompere l’attività per il sopravvenire di una grave malattia, ad esempio, sono destinati a ritrovarsi, in modo fondamentalmente incolpevole, sommersi di debiti contratti quando potevano contare su una situazione presumibilmente stabile.
Sono destinati, cioè, a ritrovarsi in una situazione che, al di là delle loro rispettive qualifiche individuali, non solo non merita sanzione ma richiede adeguato ausilio, nella logica della second chance propria dell’istituto, al fine di permettere a quei soggetti sovraindebitati di tornare a vivere ad operare nel circolo virtuoso delle relazioni personali e lavorative, senza essere condannati a sprofondare nel gorgo di debiti inaffrontabili, lasciando, per di più i creditori insoddisfatti e il ciclo economico privo di risorse umane astrattamente restituibili ad esso.
Ciò non toglie, naturalmente, che, anche in una tale differente prospettiva, la legge prenda espressamente in considerazione le diverse qualifiche soggettive dei debitori di volta in volta interessati, escludendone, ad esempio, quelli passibili di procedura concorsuale “maggiore” e distinguendo, nell’ambito di quelli ammessi al sovraindebitamento, i consumatori da tutti gli altri debitori (imprenditori minori, professionisti, startup etc.) ,etc.
Ma tale distinzione mantiene una funzione essenzialmente procedurale, concretizzando il presupposto per l’accesso dei diversi soggetti all’una o all’altra delle procedure, pur sempre finalizzate e ritagliate sulla situazione di dissesto.
Il che, ci pare, consente di unificare sotto una medesima egida situazioni analoghe, indipendentemente dalla qualifica individuale dei diversi debitori, cosa impossibile limitandosi ad esportare tout court l’interpretazione oggi fatta propria dalla Suprema Corte con la pronuncia in oggetto.
Applicando quest’ultima, infatti e ad esempio, laddove ricorra il sovraindebitamento contemporaneo di garantito-professionista e garante-consumatore, il primo potrà aver accesso all’accordo di composizione e il secondo, invece, al piano, con evidenti difficoltà di coordinamento delle due procedure ed altrettanto evidente, quanto ingiustificata, disparità di trattamento, non foss’altro con riferimento al tema del diritto del comune creditore ad esprimere il proprio voto, prevista nel primo caso caso ed esclusa nel secondo.
Disparità che, peraltro, permane anche nel caso opposto, in cui, cioè, sia il garante a rivestire la qualità di professionista ed il garantito ad essere, invece, consumatore, cui la sentenza de qua si riferisce espressamente nell’argomentare l’indirizzo dalla medesima fatto proprio.
Una possibile soluzione della problematica appena accennata, che consenta di conciliare l’odierna interpretazione di legittimità con l’esigenza di garantire l’uniformità procedurale e di trattamento del creditore in favore del quale la garanzia è stata costituita, potrebbe rinvenirsi, quantomeno a parere di chi scrive, nell’applicare in via analogica (ed anticipata) quanto previsto dall’art. 66 del Codice della crisi di impresa nel regolamentare il nuovo istituto del sovraindebitamento familiare.
La parte finale del 1° comma di detta disposizione, infatti, prevede espressamente che, nell’ipotesi in cui uno dei debitori-familari congiuntamente proponenti istanza di accesso alla procedura non rivesta la qualifica di consumatore «al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo», ovverosia le norme dettate per i concordato minore riservato ai debitori professionali non assoggettabili a procedure concorsuali “maggiori”.
Precisa, sul punto, la relazione illustrativa all’articolo in esame10 che si è in tal modo recepita l’esigenza di mantenere l’unitarietà procedurale facendo prevalere «la disciplina del concordato minore, di maggior tutela per i creditori, in quanto sottoposta alla loro approvazione»; così mostrando che ogni tentativo di approcciare situazione di sovraindebitamento complesse deve sempre e comunque proficuamente rapportarsi alle esigenze di coerenza procedurale e garanzia del creditore, pure meritevoli di tutela.
Si potrebbe, dunque, conclusivamente ipotizzare che, nel caso di sovraindebitamento congiunto di garante e garantito presentanti distinte qualifiche soggettive (destinate a rimanere tali per effetto dell’interpretazione oggi adottata dalla Suprema Corte), trovi applicazione la sola procedura prevista per il soggetto professionista, in cui la posizione del comune creditore viene maggiormente tutelata tramite l’attribuzione del diritto di voto.
Il testo integrale della decisione
FATTI DI CAUSA
1.- Nel corso del 2015, la Banca [Omissis] credito cooperativo (come allora diversamente denominata) ha chiesto al Tribunale di [Omissis] di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di [Omissis], per debiti derivanti sia da mutuo chirografario sia da scoperto di conto corrente, e nei confronti di [Omissis], quale fideiussore (omnibus e specifico) di tali debiti.
2.- Il Tribunale ha provveduto all’emissione del decreto in data 13 maggio 2015.
[Omissis] e [Omissis] hanno distintamente proposto opposizione a questo decreto. Il Tribunale di [Omissis] ha disposto la riunione dei relativi procedimenti.
3.- Entrambi gli opponenti hanno in via preliminare sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di [Omissis] in favore di quello di [Omissis], fondandola su delle clausole di deroga del foro territoriale, contenute nei contratti (di mutuo; di fideiussione) che avevano rispettivamente stipulato con la Banca opposta.
Con sentenza depositata in data 13 agosto 2018, il Tribunale di [Omissis] ha dichiarato la propria incompetenza a emettere il decreto ingiuntivo opposto, declinandola in favore del Tribunale di [Omissis]; per l’effetto, ha dichiarato la nullità del decreto medesimo.
4.- Il Tribunale [Omissis] ha rilevato, in particolare, che il contratto di mutuo, intercorso tra la Banca e [Omissis], prevede in modo espresso che “per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di competenza del consumatore”.
A sua volta, il contratto di fideiussione, intervenuto con [Omissis], prevede – ha constatato ancora la pronuncia – che “per qualunque controversia con soggetti che non rivestano la qualifica del consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) il foro competente è in via esclusiva quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca”.
5.- Svolgendo in via ulteriore la motivazione, il Tribunale ha osservato che, se la mutuataria [Omissis] è “titolare dell’omonima ditta individuale” e “agisce nell’ambito della sua attività professionale”, il fideiussore [Omissis] risulta invece possedere la veste della persona fisica consumatore. Peraltro ha aggiunto lo stesso -, “quando si tratta di fideiussione che accede a contratti bancari, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore”. E ha ritenuto che, di conseguenza, “in questo caso specifico” resta “esclusa l’applicabilità della tutela del consumatore”.
6.- Ritenuta in tal modo l’applicazione delle clausole contrattuali predisposte dalla Banca nella parte in cui queste regolano il rapporto con clienti non consumatori, il Tribunale ha constatato che la sede della Banca, come richiamata da tali clausole, si trova in [Omissis], tale luogo rientrando nel distretto del Tribunale di [Omissis].
7.- Avverso questa pronuncia la Banca [Omissis] ricorre per cassazione, proponendo, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., apposita istanza per regolamento di competenza [Omissis] e [Omissis] resistono, depositando distinte memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8.- La Banca ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.p.c. (anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”.
Essa assume, in particolare, che “nel caso de quo i coobbligati rivestono ineludibilmente la qualifica di consumatori, con la conseguenza che il creditore non poteva esimersi dall’incardinare la procedura monitoria dinnanzi al Tribunale di [Omissis], ossia quello di residenza dei condebitori”.
In ogni caso – aggiunge il motivo – l'”eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti è priva di pregio, giacché dalla lettera e dalla tipologia della clausola apposta ai contratti intercorsi tra le parti. non emerge, meno che mai in modo inequivoco, la volontà delle parti di considerare come foro esclusivo” quello dato dalla sede della banca.
9.- La memoria presentata da [Omissis] rileva, di contro, che nella clausola n. 10 del contratto di fideiussione “si legge in maniera chiara e inequivocabile” che la clausola di deroga alla competenza territoriale (per il caso di soggetti diversi dal “consumatore”) elegge in via esclusiva il foro costituito dalla sede della banca.
La memoria precisa, altresì, che la detta signora ha contratto il mutuo, di cui si discute, nella sua specifica qualità di imprenditrice, come pure riconosciuto, durante lo svolgimento del rapporto, dalla stessa Banca (che ha mandato lettere raccomandate per l’appunto indirizzate al “punto vendita “Cartolibreria [Omissis] “”).
Quanto poi alla posizione del fideiussore [Omissis], di cui non viene messo in dubbio trattarsi di per sé di consumatore, la memoria richiama la giurisprudenza anche recente di questa Corte, secondo la quale “la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore”.
10. La memoria depositata da [Omissis] – dopo avere ribadito gli assunti contenuti nella memoria formata dall’altro resistente e appena sopra riportati – osserva, in addizione, che i contenuti dell’istanza sviluppata dalla Banca appaiono “funzionali a chiedere una nuova valutazione di fatto” e che, tuttavia, una simile valutazione è preclusa all’esame di questa Corte.
Aggiunge inoltre che la norma dell’art. 1370 c.c. esclude che “di una specifica interpretazione della clausola contrattuale possa giovarsi il predisponente il modulo o formulario offerto in sottoscrizione al cliente dell’istituto bancario”.
11.- Riferite le argomentazioni formulate dalle contrapposte difese, per meglio impostare la disamina della fattispecie concreta appare opportuno richiamare espressamente l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per cui l'”istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, a ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza” (Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass., 27 novembre 2014, n. 25232; Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591).
12.- Le clausole regolatrici della competenza territoriale predisposte dalla Banca nel contrato di mutuo e nel contratto di fideiussione risultano – secondo quanto denunciato dai rispettivi testi (cfr. sopra, nel n. 4) – di tenore e portata diversi, di là dalla comune loro dichiarazione di non riguardare le fattispecie in cui cliente sia un consumatore. In quella rappresentata nel contratto di fideiussione compare, infatti, la previsione – espressa e netta – che il rinvio al luogo, ove ha sede la banca, va inteso in termini di foro eletto “in via esclusiva”, laddove invece in quella di cui al mutuo simile pattuizione non risulta ripetuta, né richiamata.
Ora, l’orientamento di questa Corte è del tutto consolidato, e da tempi lontani, nel senso di ritenere che “il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass., 25 novembre 1994, n. 10016).
Ne deriva che la clausola contenuta nel contratto di fideiussione va considerata come patto di foro esclusivo; diversamente, quella di cui al mutuo è da intendere come semplicemente indicativa di un foro facoltativo.
13.- Proseguendo nella ricognizione dei dati di base, va adesso rilevato che, con rifermento alle specifiche operazioni fatte oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo da parte della Banca, può ritenersi sicuro che [Omissis] sia intervenuto per fini estranei a ogni eventuale sua attività professionale, la garanzia prestata trovando la sua giustificazione concreta nel non contestato rapporto di coniugio che lo lega a [Omissis] Sul punto concordano le stesse dichiarazioni delle parti.
Discussa tra le parti è invece la posizione della mutuataria [Omissis], che l’istanza della Banca intende senz’altro ascrivere alla categoria dei consumatori. Decisiva in contrario si manifesta, però, la constatazione che, durante lo svolgimento rapporto, lo stesso istituto abbia ritenuto il mutuo funzionale alla cartolibreria per l’appunto gestita dalla detta signora (cfr. sopra, nei numeri 9 e 10).
14.- In relazione alla clausola di foro esclusivo di cui al contratto di fideiussione, si è sopra osservato (n. 12, primo capoverso) che questa dichiara in modo espresso di trovare il proprio limite di applicazione ed estensione nel caso in cui il cliente rivesta i panni del consumatore. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, risulta pertanto, di diretta e immediata applicazione la normativa di legge, secondo cui foro competente è senz’alternative quello di “residenza o domicilio elettivo del consumatore” (art. 33 cod. cons., comma 2, lett. u.
Al riguardo, appare ancora opportuno puntualizzare, pur se in limine, che non sono stati addotte dalle parti, né si scorgono oggettivamente, ragioni per ritenere che la clausola abbia accolto una nozione di consumatore diversa da quella fatta propria dalla legge. D’altronde, la nozione di consumatore non risulta in alcun modo disponibile da parte dell’autonomia dei privati.
Non contestato è, poi, che il fideiussore [Omissis] risieda in luogo ricadente nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di [Omissis].
15.- Segue al complesso delle osservazioni sin qui effettuate che la questione centrale, che occorre risolvere rispetto alla fattispecie concretamente in esame, concerne l’interrogativo se la persona fisica – che, pur fuori dall’ambito di sue (eventuali) attività professionale, presti fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore – rimanga tale o debba per contro essere considerato come soggetto diverso dal consumatore (c.d. professionista di “riflesso” o di “rimbalzo”), secondo quanto è stato appunto ritenuto dalla pronuncia del Tribunale di [Omissis].
16.- É tradizionale, per quanto non incontrastato, orientamento di questa Corte quello di ritenere che la persona fisica, che presta fideiussione per la garanzia di un debito ricadente su di un soggetto “professionale”, non assume lo status di consumatore.
In questa direzione si sono espresse, in particolare, le pronunce di Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846.
17.- Nel contesto di questo orientamento, particolare rilievo riveste la sentenza n. 25212/2011, che ne ha offerto la più elaborata ed ampia argomentazione.
Segnalato che in senso conforme “si è pronunciata anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europea con la sentenza del 18 marzo 1998” (causa c-45/96), per la quale “la disciplina di tutela è applicabile solo quando il contratto principale si configuri come atto di consumo”, tale decisione ha fatto forte leva, in proposito, sul carattere di accessorietà che connota l’obbligazione fideiussoria.
“La garanzia personale, che viene prestata, è subordinata al debito principale cui accede”: “l’oggetto della obbligazione fideiussoria si determina “per relationem” sulla base del contenuto dell’obbligazione principale”. “Il legislatore, nel disciplinare le caratteristiche di tale fattispecie, agli artt. 1939,1941 e 1945 c.c., ha reso evidenti i tratti del fenomeno negoziale intercorrente tra il debito principale e l’obbligazione fideiussoria, collegamento qualificabile come necessario, unilaterale e funzionale”: i distinti negozi sono “obiettivamente unificati da un nesso di interdipendenza che, per volontà del legislatore stesso, è tale da determinare che ogni vicenda del contratto principale si comunica al contratto subordinato e non viceversa”.
“Indefettibile corollario” di questa impostazione – si è quindi concluso – è che non si può “non porre lo stesso rapporto principale come punto di riferimento per l’indagine circa l’applicazione o meno della normativa speciale disciplinata dal codice del consumo”.
18.- In linea di dissonanza con questo orientamento si è pronunciata l’ordinanza di Cass., 12 gennaio 2005, n. 449 che, come la presente, riguarda un caso di un regolamento di competenza relativo al foro territoriale; e che, a riguardo al tema dello status da riconoscere al fideiussore, ha escluso che possa essere dato rilievo alla “natura societaria” del debitore principale ai fini dell’eventuale applicazione della normativa di protezione consumeristica.
Assai più vicina nel tempo è l’altra pronuncia che si è posta in termini dissonanti rispetto all’indicato orientamento tradizionale. Rileva dunque Cass., 31 dicembre 2018, n. 32225 che la tesi per cui l’accessorietà della fideiussione implica rinvio al rapporto principale, per la valutazione dell’eventuale status di consumatore del garante, è stata recisamente smentita dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.
19.- Ribaltando la prospettiva adottata dalla sentenza del marzo 1998 (sopra, nel n. 17), la Corte di Giustizia, con le pronunce 19 novembre 2015 (causa c – 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c – 534/15) ha infatti ritenuto (con diretto riferimento ai fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie, che immobiliari costituite da terzi) che le “regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a “qualsiasi contratto” stipulato tra un professionista e un consumatore”; che l'”oggetto del contratto è quindi irrilevante”; che “è dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la Dir. n. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica”; che “tale criterio corrisponde all’idea che sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità”; che “questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore”; che il “contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto. come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce”, “dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diverso dalle parti del contratto principale”.
20.- Il Collegio ritiene di dovere abbandonare l’orientamento tradizionalmente seguito da questa Corte in punto di criteri selettivi dell’eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore.
Non può di certo essere ignorato, invero, il forte rilievo che, per la ricostruzione del diritto interno, vengono a rivestire gli interventi della Corte di Giustizia Europea (in proposito cfr., tra le altre, Cass., 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468).
D’altra parte, quello dell’accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore. Connotante la struttura disciplinare dell’impegno e dell’obbligazione assunti dal fideiussore, l’accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito; di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell’attività – professionale o meno – di uno dei contraenti; tanto meno, l’accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale).
Non è un caso, del resto, che gran parte della letteratura ha censurato aspramente la costruzione del fideiussore quale professionista di riflesso, pure evidenziando gli esiti paradossali a cui la stessa conduce in modo diretto, quale quello di dovere ritenere consumatore la banca, che presta fideiussione per il debito contratto da una persona fisica che non svolga alcun tipo di attività professionale.
21.- Così esclusa la rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, va adesso segnalato che le citate decisioni della Corte di Giustizia indicano – quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell’ambito della categoria del consumatore – la “valutazione se il rapporto contrattuale” di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, “nell’ambito di attività estranee” all’esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.
Come si vede, si tratta del criterio generale, comune per l’identificazione di una contraente persona fisica nell’alveo protettivo di consumatore (cfr. la norma dell’art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a). Non si vede, d’altro canto, quale ragione oggettiva potrebbe mai giustificare un’identificazione del fideiussore (del terzo garante, in genere) in tale figura (di consumatore, appunto) sulla base di criteri diversi da quelli generali e comuni.
Di conseguenza, alla stregua dell’interpretazione che, nell’attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev’essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio).
22.- Consegue all’insieme delle osservazioni svolte che – in relazione alla posizione del fideiussore e consumatore [Omissis] – va ritenuta la competenza del Tribunale di [Omissis].
23.- Quanto poi alla posizione della mutuataria [Omissis], soggetto – si è visto (nel n. 13) – non ascrivibile alla categoria del consumatore, pure va rilevata la competenza del Tribunale di [Omissis].
Come si è visto sopra (n. 12), la clausola sulla competenza territoriale contenuta nel contratto di mutuo si limita a prevedere una disposizione di foro facoltativo. D’altro canto, non è contestato che anche la mutuataria [Omissis] risieda in luogo ricadente nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di [Omissis], sì che tale indicazione viene a rispondere alla prescrizione di cui all’art. 18 c.p.c.
24.- In conclusione, va accolto il ricorso e così dichiarata la competenza del Tribunale di [Omissis], davanti al quale rimette la causa ai sensi dell’art. 49 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di [Omissis], davanti al quale rimette la controversia.
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Scarica Cass. Civ., Sez. VI, 16/01/2020, n. 742
Note al testo
1. Si vedano altresì le altre pronunce citate dalla sentenza in commento, cui può aggiungersi Cass. Civ., Sez. I, 28/01/2015, n. 1627, secondo la quale «la disciplina dettata a tutela del consumatore è inapplicabile allorché il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di una attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che opera nell’ambito della sua attività professionale. In presenza di un contratto di fideiussione – infatti – è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli art. 1469 bis e seguenti c.c., nel testo vigente ratione temporis, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita».
Per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si vedano, ad esempio, Trib. Bergamo, 12/12/2014 (peraltro concernente il tema del sovraindebitamento, di cui subito appresso nel testo, secondo la quale «al fine dell’individuazione del consumatore occorre allora verificare le modalità dell’atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso per svelare se l’oggetto dell’attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare; solo infatti il soggetto che con determinati atti soddisfi bisogni di carattere personale o familiare può essere considerato consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa, e non invece colui che pur agendo al di fuori della propria attività professionale agisca in vista di scopi ad essa comunque connessi», nonché Trib. Foggia, Sez. I, 23/07/2015, secondo cui «ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del sovra indebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell’interesse di società esercente attività di impresa».
2. Così C. Giustizia U.E., Sez. VI, 19/11/2015, C-74/15, ove si legge che «[26]
Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce [v., nel contesto della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), sentenza Dietzinger, C‑45/96, EU: C: 1998: 111, punto 18], dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. [27] A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C‑110/14, EU: C: 2015: 538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. [28] Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C‑110/14, EU: C: 2015: 538, punti 22 e 23). [29] Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata. [30] Alla luce di tali premesse, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
3. Ibidem.
4. Ibidem.
5. Cass. Civ., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225, ove si legge: «7.1. La Corte territoriale, così come il giudice di prime cure, ha ritenuto “fuori luogo il richiamo alla normativa consumeristica, poiché l’atto in questione viene espressamente configurato nelle premesse come finalizzato agli scopi connessi alla attività imprenditoriale della società contraente; il ruolo di professionista del debitore principale attrae la qualifica del fideiussore” (p. 7 della sentenza). 7.2. La giurisprudenza di legittimità – Cass. 05/12/2016, n. 24846; Cass. 29/11/2011, n. 25212 – ritiene, infatti, con specifico riguardo al contratto di fideiussione, che “all’obbligazione garantita deve riferirsi il requisito della qualità di consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita”. 7.3. É vero, per contro, che la giurisprudenza comunitaria (Corte giustizia UE sez. 10, 14/09/2016, n. 534) rileva che il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce (v., in tal senso, sentenza del 17/03/1998, Dietzinger, C45/96, EU: C: 1998: 111, punto 18), si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito (ordinanza del 19/11/2015, C-74/15, punto 26). 7.4. Aggiunge, però, che la nozione di “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione (v. ord. C-74/15, punto 27 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva. 7.5. Dalla giurisprudenza comunitaria, che pure rinvia all’accertamento di merito del giudice nazionale, emergono due circostanze che devono essere oggetto di valutazione: la eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società. 7.6. Nel caso di C.R. la detenzione del 70% del patrimonio della società garantita unitamente all’assenza di prove aventi efficacia confutatoria della ricorrenza di un collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell’attività professionale sono elementi che si prestano ad escludere la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di secondo grado. Il ricorrente, pur affermando, a p. 25 del ricorso, di aver avanzato molte istanze istruttorie tutte rigettate, non ha fornito a questa Corte elementi atti a ritenere violato da parte del giudice d’appello il suo diritto di difesa, poiché non indica il contenuto delle sue richieste né la loro decisività, limitandosi a lamentare il mancato approfondimento in fatto, oltre che in diritto, della questione e rinviando, a supporto argomentativo delle sue doglianze, ad alcuni provvedimenti della giurisprudenza sovranazionale, la cui applicazione porterebbe, in assenza di specifiche prove contrarie, proprio a ritenere corretto il ragionamento del giudicante».
6. Trib. Bergamo, 12/12/2014.
7. Trib. Foggia, Sez. I, 23/07/2015 ha escluso l’accesso al piano del consumatore ad un soggetto che aveva prestato fidejussione in favore una società commerciale della quale era stato socio unico e amministratore in quanto in tal caso «è evidente, infatti che non si tratti di obbligazione contratta per soddisfare bisogni afferenti la sfera personale e familiare del ricorrente, bensì per assicurare idonei finanziamenti alla società».
8. Trib. Torino, 07/08/2017, dove si legge: «la Cassazione, utilizzando un termine sostanzialistico, sembra far riferimento al fatto che la fideiussione prestata, e in generale l’obbligazione a favore di terzi, non deve andare a favore di un’attività in cui comunque il proponente il piano era coinvolto. Vi è coinvolgimento se il proponente era ad es. al momento dell’assunzione dell’obbligazione socio della società a cui favore essa era prestata. In questo caso vi è riflesso diretto nell’attività professionale o d’impresa “propria”, nel senso che si favorisce con il rilascio della garanzia lo svolgimento della stessa».
9. Trib. Rovigo, 13/12/2016 dove si legge: «Deve rilevarsi come l’art. 6 della l. n. 3/2012 definisca come consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”; la circostanza che la legge citata non richiami l’art. 3 del d.lgs 206/2005, bensì formuli una distinta ed autonoma nozione, evidenzia come non vi sia una perfetta coincidenza. D’altronde se nella disciplina del c.d. T.U. del consumatore è legittima un’estensione della nozione di consumatore, avendo la finalità di tutelarne gli interessi nel tentativo di riequilibrare la posizione rispetto al c.d. contraente forte, nella legge sul sovraindebitamento tale esigenza difetta. Non è pertanto scontato che le pronunce degli organi giurisdizionali nomofilattici aventi ad oggetto la definizione di consumatore nell’ambito della disciplina di cui al predetto d.lgs. (rectius alla direttiva 93/13/CEE) possano essere ritenute decisive nel diverso perimetro applicativo della legge sul sovraindebitamento. Ciò premesso, non può nemmeno trascurarsi come, a fronte di indirizzi giurisprudenziali e dottrinali che negano il riconoscimento della qualifica di consumatore al privato che assume una obbligazione fideiussoria, con eventuale garanzia reale, a favore di un terzo per un debito imprenditoriale (cfr. Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Tribunale di Milano 16 maggio 2015 in [Omissis]; Tribunale di Bergamo 12 dicembre 2014 in [Omissis]), la Corte di Giustizia abbia espressamente affermato il contrario (Ordinanza 19 novembre 2015: “gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”). L’adesione all’indirizzo della Corte di Giustizia, infatti, determinerebbe l’ampliamento della nozione di consumatore, spostando il faro interpretativo dalla natura giuridica dell’obbligazione principale, che caratterizzerebbe anche quella accessoria di garanzia, alla qualità del contraente, ovvero alla assunzione della obbligazione al di fuori di ogni collegamento con l’attività professionale eventualmente svolta (in senso conforme sembra la Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869). La stessa definizione normativa dell’art. 6 della l. n. 3/2012 avalla questa ricostruzione facendo riferimento solo all’attività imprenditoriale o professionale del soggetto contraente l’obbligazione e non a quella svolta da terzi. Residua la perplessità esegetica di ricondurre allo schema del piano del consumatore – caratterizzato dalla finalità di esdebitare chi abbia assunto obbligazioni marcatamente con funzione consumistica per sé o per la propria famiglia – il soggetto che abbia garantito una obbligazione imprenditoriale, per sua natura priva delle predette qualità. Nel caso di specie, pertanto, si ravvisa la qualifica di consumatore di [Omissis], poiché egli non risulta in alcun modo riconducibile alla [Omissis] s.a.s., debitrice principale, avendo assunto l’obbligazione al solo scopo di consentire l’inizio dell’attività imprenditoriale; deve altresì rilevarsi come la mancanza certa di indici del futuro insuccesso dell’attività imprenditoriale possa escludere profili di negligenza e, quindi, di negazione del presupposto della meritevolezza».
10. Così la relazione illustrativa che, per ciò che attiene all’art. 66 in discorso, recita: «in attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall’art. 9, comma 1, lettera a), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n.3 del 2012, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull’intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali casi, in cui è auspicabile –se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. È stata anche recepita la sollecitazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera (all’articolo 66, valuti il Governo l’opportunità di precisare i rapporti tra le diverse procedure che possono applicarsi alle fattispecie di cui al medesimo articolo e tra i diversi procedimenti che dalle stesse possano originarsi), prevedendo che, nel caso in cui uno dei debitori sia un consumatore ed un altro sia un imprenditore o un professionista, in presenza di un ricorso e di un progetto unitario di risoluzione della crisi, debba prevalere la disciplina del concordato minore, di maggior tutela per i creditori, in quanto sottoposta alla loro approvazione.Infine, non è stato scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano»