PCT (e non solo): la giurisprudenza Rassegna di decisioni su processi e notifiche telematici

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Anno 2017

Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 14/12/2017, n. 30139 - «In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun Avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 - sexies del d.l. n. 179/2012 (co nvertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012), come modificato dal d.l. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014), non è più possibile procedere ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934 alle comunicazioni o alle notificazioni press o la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario»

Giudice di Pace Brescia, 24/11/2017, n. 1848 - «È nulla, ex art t. 3 - bis e 11 L. 53/1994, la notifica via PEC dell'atto di riassunzione mancante nel suo oggetto della dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 " ed i l giudizio in tal modo riassunto va perciò dichiarato estinto ex art. 50, 2° co., c.p.c. (nel caso di specie il destinatario della notifica si era costituito in giudizio eccependo la nullità della stessa)» (Massima non ufficiale)
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C. App. Milano, Sez. I, ordinanza 16/10/2017 - «Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., della norma contenuta nell’art. 16 - septies, L . 221/2012, nella parte in cui prevede che: “la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo"» (Massima non ufficiale)
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Cass. Civ., Sez. III, 21/09/2017, n. 21915 - «Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corrett o ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato)»
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Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 14/09/2017, n. 21335 - «Nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143/12). Pertanto, proprio con riguardo al precedente invocato da parte ricorrente, deve distinguersi tra comunicazione al Consiglio dell’Ordine e alla cancelleria della PEC, e indicazione della PEC negli atti processuali notificati alla controparte, la quale ultima non ha un onere di ricerca della PEC che non le sia stata resa nota nel modo di legge» (Massima non ufficiale)
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Cass. Civ., Sez. I, 20/04/2017, n. 9974 - «La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avv erso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, legge fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 201 2, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, cod.proc.civ., come novellato dal d.l. 24/6/2014, n. 90, conv., con modif., dalla legge 11/8/2 014, n. 114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod.proc.civ.» (Massima non ufficiale)
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T.A.R. Campania, I, 28/03/2017, n. 1694 - «La firma digitale è essenziale per la formazione dell'atto e l'imputazione dei relativi effetti alla parte processuale, in quanto unica modalità di sottoscrizione del documento secondo la disciplina del processo amministrativo telematico. La sua mancata apposizione è, quindi, causa di nullità dell'atto»
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Cass. Civ. Sez. VI, 28/03/2017, n. 8014 - «L'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo pec del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione di udienza può essere provata anche i n assenza dell'attestazione da parte del gestore, essendo sufficiente a dimostrare l'esito (negativo) della notifica l'attestazione da parte del cancelliere che vi ha provveduto» (Massima non ufficiale)
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Cass. Civ., Sez. VI, n. 7390 del 22/03/2017 - «La notifica a mezzo pec del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione udienza è valida e non compromette il diritto di difesa della fallenda, anche nel caso in cui quest’ultima non abbia avuto tempestiva conoscenza della pendenza del ricorso per aver aperto la propria casella di posta elettronica tardivamente» (Massima non ufficiale)
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Cass. Civ., Sez. VI - 1 ordinanza 14/03/2017 n. 6518 - «La notifica a mezzo pec di un atto processuale non può dichiararsi nulla nel caso di mancata apposizione della firma digitale sulla relata, in quanto in tale tipologia di notifica, la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore mittente del messaggio pec, attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale» (Massima non ufficiale)
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Anno 2016

Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 15/12/2016, n. 25968 - «Se la casella Pec dell’avvocato non in grado di accettare il messaggio la comunicazione del provvedimento si perfeziona legittimamente mediante deposito in cancelleria» (Massima non ufficiale)
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Tribunale di Vasto, 28/10/2016, n. 180 - «Il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell’ambito del quale le parti risultano già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale, che deve essere depositato telematicamente» (Massima non ufficiale)
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Trib. Caltanissetta, ordinanza collegiale 01/06/2016 - «La corretta interpretazione della norma di cui all’art. 543 co. 4 ultimo periodo - la quale prescrive che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – è nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata solo laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali. Tale omissione dà luogo infatti, ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Torino, Sez. I, ordinanza 13/05/2016 - «Il punto 7 della circolare ministeriale del 23/10/2014, nella parte in cui legittima , in presenza di anomalie di tipo WARN o ERROR, l’accettazione del deposito “ove possibile” non può avere conseguenze sul regime di deposito degli atti processuali, che è disciplinato dall’art. 16 - bis comma 7 d.l. 179/2012, secondo cui “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”. L’accettazione da parte della cancelleria non costituisce deposito ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo telematico, attività comunque indispensabile per consentire all’atto di raggiungere lo scopo che gli è proprio. La locuzione “ove possibile” di cui sopra, dunque, deve essere intesa in senso stretto, di possibilità materiale, indipendentemente da valutazioni di opportunità o organizzative. In presenza di anomalie nel deposito di atti giudiziari con R.G. errato il rimedio consentito alla parte non è quello della rimessione in termini, ma occorrerà, invece, forzare l’accettazione indicando quale data di quest'ultima quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna.«/em>» (Massima non ufficiale)
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Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2016, n. 9772 - «In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.»
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Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016 - «Sotto il profilo testuale la disposizione di cui all'art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell'attestazione di conformità delle copie degli atti in questione da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie autentiche degli atti «di cui al secondo periodo» (dunque non al terzo) del citato 4° co. dell'art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità. Ne consegue che l'eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Milano, Sez. IV, ordinanza 23/04/2016 - «È illegittimo il rifiuto, da parte della cancelleria, del deposito telematico di un atto (nella specie un’istanza di riassunzione) indicante un numero di R.G. errato che sia pervenuto al depositante a distanza di circa quaranta giorni dal deposito stesso ed una volta che questi aveva già ricevuto le PEC di accettazione e consegna, nonché quella contenente l’esito positivo dei controlli automatici ministeriali; in tal caso il deposito va considerato rituale e tempestivo. Infatti, pur essendo corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute, soltanto la terza ricevuta, ossia gli esiti di controllo automatici, possano essere valutati come causa di non tempestivo deposito. Una volta, invece, che sia positivo l’esito dei controlli automatici, si ritiene che la Cancelleria non possa rifiutare l’atto, se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL.» (Massima non ufficiale)
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Cass. Civ., SS. UU., 18/04/2016, n. 7665 - «Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.»(Massima non ufficiale)
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Trib. Torino, Sez. VII, ordinanza 10/04/2016 - «È inammissibile il deposito telematico di un atto giudiziario (nella specie una memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c.) che rechi un numero di R.G. errato, in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e, comunque, di errore in relazione al quale la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutarlo e a comunicarne l’esito negativo. L’istanza di rimessione in termini presentata dalla parte incorsa in tale errore deve essere, pertanto, rigettata.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Frosinone, 22/3/2016, n. 368 - «La notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta elettronica certificata è assimilabile alla notificazione a mani proprie. Essa pertanto produce effetti equipollenti a quest'ultima quanto alla validità ed efficacia dell'intimazione di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 660 c.p.c.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Lecce, ordinanza 16/03/2016 - «La normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale. Ne consegue che, mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezza che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell’atto notificato. In tal caso, dunque, la notifica (nella specie di un atto di citazione) deve essere ripetuta in via cartacea a mezzo ufficiale giudiziario.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Milano, Ordinanza 03/03/2016 - «Il foglio di precisazione delle conclusioni non è un documento, né una memoria, né un atto processuale. Non esiste, dunque, alcun obbligo di provvedere al deposito dello stesso in via telematica.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Milano, 23/02/2016, n. 377 - «Il foglio di precisazione delle conclusioni va depositato in via telematica, in difetto si intendono precisate le conclusioni già rassegnate in atti.» (Massima non ufficiale)
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Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 22/02/2016,n. 3386 - Fattispecie in materia di autentica di copie di atti estratti dalla comunicazione PEC della cancelleria.
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Trib. Milano, Sez. IX, 03/02/2016, n. 1432 - «In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini. Tuttavia, nel caso di inosservanza delle regole tecniche non è prevista alcuna sanzione né a livello di normativa primario, né a livello di normativa secondaria rimanendo, dunque, tale inosservanza va relegata al rango di mera irregolarità processuale, regolarizzabile su ordine del giudice, ma priva di alcun effetto in ordine al contraddittorio.» (Massima non ufficiale)
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Trib.Pesaro, 19/01/2016, n. 42 - «Nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel caso in cui, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, alla prescritta udienza siano comparsi, sia la parte procedente, che quella esecutata, nonché sia stata depositata la dichiarazione di debito resa dal terzo pignorato, l’atto di pignoramento deve ritenersi aver raggiunto lo scopo al quale era diretto e deve ritenersi legittima la contestuale istanza di assegnazione delle somme pignorate.
Laddove l’eccezione di inefficacia del pignoramento ex art. 543, 4°, co. c.p.c. venga formulata quando sia ancora possibile il deposito dell’originale di notifica o della sua copia conforme, detta eccezione va dichiarata inammissibile.
» (Massima non ufficiale)
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Anno 2015

Trib. Napoli, Sez. IV, ordinanza 16/12/2015 - «Nell’ipotesi di deposito di atto giudiziario rifiutato con la dicitura “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” presente nella terza ricevuta PEC (pervenuta al depositante già pochi minuti dopo il deposito e dunque in tempo utile per tempestivamente ridepositare l’atto interessato nel termine prescritto) non può trovare applicazione l’art. 153 c.p.c. e ciò anche nel caso in cui la cancelleria non abbia tempestivamente rifiutato il deposito. Nella fattispecie , infatti, l’inosservanza del termine è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente, che non solo ha indicato un numero di ruolo diverso, ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all’accesso in quel fascicolo evidenziata nella terza ricevuta PEC: non può dunque ritenersi ricorrente l’ipotesi della non imputabilità al mittente della causa che ha determinato la decadenza.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Verona, 04/12/2015 - «Non esiste alcuna disposizione processuale - o della normativa tecnica inerente al processo civile telematico - che ricollega la sanzione della nullità al deposito di un atto (nella specie un ricorso per decreto ingiuntivo) in formato pdf immagine invece che in formato pdf testo, di talché tale atto deve considerarsi valido.» (Massima non ufficiale)

Trib. Milano, Sez. XIII, ordinanza 08/10/2015 - «Nel caso in cui, all’atto del deposito telematico di un atto giudiziario si verifichi il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione di detto atto - errore segnalato dal sistema telematico con ritardo, anziché immediatamente - si può ritenere che la parte che ha proceduto al deposito sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all’interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale. Ed infatti in proposito si osserva che qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all’atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti o in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l’atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Pescara, ordinanza 02/10/2015 - «Nel caso in cui, all’atto del deposito telematico di un atto giudiziario si verifichi il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione di detto atto - errore segnalato dal sistema telematico con ritardo, anziché immediatamente - si può ritenere che la parte che ha proceduto al deposito sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all’interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale. Ed infatti in proposito si osserva che qualsiasi operatore addetto ad uno sportello di Cancelleria, all’atto di ricevere una comparsa di risposta sarebbe perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti o in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante l’atto e di segnalarglielo, sicché identica capacità si può e si deve pretendere da un sistema telematico.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Torino, Sez. VI, ordinanza 17/06/2015 - «E’ inammissibile la memoria istruttoria che, a causa di un errore durante il deposito telematico (consistente nell’indicazione di un numero di ruolo generale di un fascicolo processuale diverso da quello pertinente), sia corredata da un file “DatiAtto.XML” parimenti errato e, dunque, essendo stata avviata verso un fascicolo fascicolo telematico diverso da quello cui la memoria stessa inerisce, venga per tale ragione rifiutata dalla cancelleria. Un tale genere di atto, infatti, manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, giacché il rituale deposito in cancelleria ha la funzione di comunicare la memoria alla controparte, oltre che al giudice, e questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. In ipotesi, non è neppure possibile rimettere in termini la parte incorsa nell’errore, considerato che quest’ultimo si è verificato nella sfera del depositante e che non vi è stato, in ipotesi, alcun ritardo della cancelleria che possa in qualsiasi modo aver pregiudicato il diritto della parte medesima a ripetere esattamente e tempestivamente il deposito in questione (nella specie l’atto era stato depositato il giorno stesso della scadenza del termine e la cancelleria aveva rifiutato l’atto nel giorno lavorativo immediatamente successivo).» (Massima non ufficiale)

Trib. Torino, ordinanza 11/06/2015 - «Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. La funzione dell’art. 16 - bis , 7° co., D.L. 179/2012, che sancisce la tempestività del deposito, per il depositante, al momento della generazione da parte del sistema della ricevuta di avvenuta consegna, è quella di esonerare il depositante stesso dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili, ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili. Se, dunque, la RdAC è generata entro il giorno di scadenza del deposito, il termine decadenziale è rispettato e non rileva che la cancelleria accetti il deposito fuori termine. Ma se il deposito è nullo non vale a far salvo il rispetto del termine la circostanza che la RdAC sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Pesaro, ordinanza 10/06/2015 - «L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi effettuata, ex art. 543, 4° co., c. p. c., mediante deposito telematico delle copie informatiche di precetto, titolo esecutivo ed atto di pignoramento, sottoscritte digitalmente, ma non accompagnate dalla relativa attestazione di conformità ai rispettivi originali, può comportare l’inefficacia del pignoramento a mente dell’ultimo periodo dell’art. 543, 4° co., c.p.c. cit., a nulla rilevando che gli originali di detti atti siano stati depositati all’udienza di comparizione e che il terzo pignorato abbia comunque reso dichiarazione positiva. Ricorrono, pertanto, nella specie, i gravi motivi idonei a fondare l’accoglimento della sospensione dell’esecuzione, con condanna della parte resistente alle spese di fase.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Ancona, Reclami Civile, ordinanza 28/05/2015 - «Il reclamo avverso un provvedimento di diniego della sospensione dell’esecuzione reso dal G.E. ai sensi dell’art. 624, 1° co., c.p.c. è un atto endoprocessuale e, come tale, deve essere depositato in via telematica ex art. 16-bis, d.l. 179/2012, conv in l. 221/2012. Tuttavia in assenza di una disposizione che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico, se il reclamo è tempestivamente depositato con modalità cartacee e se è avvenuta la regolare costituzione del contraddittorio, la violazione della suddetta disposizione, in applicazione dei principi della libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), non può essere sanzionata con la nullità, tanto più che quest’ultima, ex art. 156, 1° co., c.p.c., deve essere espressamente comminata dalla legge (nella specie, peraltro, il reclamo è stato comunque dichiarato inammissibile sotto altro profilo non attinenente al normativa del PCT).» (Massima non ufficiale)

Trib. Roma, Sez. II Lav., decreto 20/04/2015 - «E’ inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo corredato di allegati che presentano “elementi attivi” (nella specie collegamenti ipertestuali) la cui presenza è inibita a mente delle previsioni del Provv. Resp. SIA 16/04/2014. E’ inoltre impossibile, nella specie, ritenere raggiunto lo scopo, in quanto, in ragione di quanto sopra, è l’atto introduttivo stesso a mancare dei requisiti genetici indispensabili per dar corso a un valido processo telematico. » (Massima non ufficiale)
Leggi la nota del 26/06/2015 al provvedimento
Leggi la nota del 02/07/2015 al provvedimento


Trib. Torino, Sez VIII, ordinanza 26/03/2015 - «Il ricorso per riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e, dunque, deve essere depositato telematicamente. Il deposito in via cartacea di tale atto, pertanto, va dichiarato inammissibile, » (Massima non ufficiale)

Trib. Trento, decreto 29/01/2015 - «In caso di notorio blocco del sistema processuale telematico in coincidenza dello spirare del termine per un adempimento processuale, la parte che non abbia potuto provvedere a quest’ultimo può ottenere la rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c.» (Massima non ufficiale)

Trib. Catania, ordinanza 28/01/2015 - «È ammissibile la rimessione in termini della parte che procede al deposito telematico di un atto inviandolo erroneamente ad una sezione diversa da quella che ha effettivamente in carico il procedimento e ricevendo, ciononostante, un messaggio che l’induca a ritenere che l’accettazione è effettivamente avvenuta. Tale messaggio, infatti, è idoneo a generare un legittimo affidamento sull’avvenuto deposito degli atti. D’altro canto, sarebbe spettato alla cancelleria, a fronte dell’errata accettazione, di provvedere a trasmettere l’atto in questione alla sezione competente.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Roma, Sez. II, 24/01/2015 - «Il deposito telematico in giudizio della comparsa di costituzione e risposta e dei documenti ad essa allegati è valido anche in mancanza del decreto abilitativo emesso dalla DGSIA ex art. 35 D.M. 21/02/2011, n. 44. Ciò a mente dell’art. 121 c.p.c. (principio di libertà delle forme), dell’art. 156 c.p.c. (salvezza dell’atto invalido per raggiungimento dello scopo) e del principio di tassatività delle invalidità processuali. Nessuna norma processuale, infatti, ricollega la sanzione dell’inammissibilità all’ipotesi di irregolarità nel deposito telematico di atti giudiziari e la DGSIA è priva del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente, oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Compete, dunque, unicamente al giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l'idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Milano, Sez. II, 15/01/2015, n. 534 - «Il comportamento della parte soccombente in un procedimento di opposizione a stato passivo - consistente nel depositare la memoria conclusiva solo in forma telematica, omettendo il deposito anche della "copia di cortesia" - è rilevante ai sensi dell'art. 96, 3° co. c.p.c., e giustifica la condanna, oltre che alla refusione delle spese di lite, anche al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00.» (Massima non ufficiale)
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Anno 2014

Trib. Genova, Sez. Lav., ordinanza 01/12/2014 - «Il deposito telematico in giudizio del ricorso introduttivo di un procedimento giuslavoristico è valido anche in mancanza del decreto abilitativo emesso dalla DGSIA ex art. 35 d.m. 21/02/2011, n. 44, fonte regolamentare subordinata che, in quanto tale, non può derogare alla normativa di rango sovraordinato che regola la materia e che prevede da tempo la possibilità di formare e trasmettere atti telematicamente (v. art. 15 l. 59/1997, art. 4 d.p.r. n. 123/2001, artt. 20, 21 e 45 d. lgs. n. 82/2005).
Peraltro, ad analoga conclusione si perviene in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.), nonché in virtù del principio di salvezza dell’atto irregolare per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), sicuramente applicabile nella fattispecie, costituendo il vizio che affligge il deposito di un atto giudiziario una mera irregolarità.
» (Massima non ufficiale)
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Trib. Siena, ordinanza 05/11/2014 - «Deve essere dichiarato irricevibile ex officio l’atto processuale (nella specie consistente in un’istanza di revoca di provvedimento istruttorio) depositato telematicamente in formato pdf immagine invece che in formato pdf testo, in quanto il requisito dell’assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti del testo, così come il requisito dell’esistenza, insieme all’atto processuale, di un file di dati che ne renda inequivoca a fini informatici la collocazione e qualificazione datane dalle parte, costituiscono un irrinunciabile elemento di efficienza dell’attività giurisdizionale e di garanzia della ragionevole durata del procedimento.» (Massima non ufficiale)

Trib. Lodi, Sez. Lav., ordinanza 05/11/2014 - «Nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che – in mancanza del provvedimento abilitativo emanato ai sensi dell’art. 35 D.M.21.2.2011 n. 44 – esso dev'essere dichiarato inammissibile.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Pesaro,decreto 30/10/2014 - «Decreto del Presidente del Tribunale di Pesaro con cui si dispone che la cancelleria accetti il deposito telematico della comparsa di costituzione.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Torino, Sez. I, decreto 20/10/2014 - «Nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che – in mancanza del provvedimento abilitativo emanato ai sensi dell’art. 35 D.M. 21.2.2011 n. 44 – esso dev'essere dichiarato inammissibile. Peraltro, non possono neppure applicarsi i principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e di salvezza dell’atto per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), in quanto il primo trova spazio solo in ipotesi residuali ove non sia stato previsto il rispetto di una determinata forma e non è, d’altro canto, possibile ricorrere al secondo di fronte ad un vizio genetico dell’atto relativo alla sua stessa costituzione materiale.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Pesaro, ordinanza 10/10/2014 - «Ai sensi dell’art. 16-bis, 1° co., D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221 è inammissibile la costituzione telematica in giudizio, posto che detta disposizione autorizza il deposito telematico degli atti unicamente da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Alla luce di tale inammissibilità, la copia cartacea della costituzione telematicamente avvenuta, che risulti comunque presente all’interno del fascicolo d’ufficio, va considerata tamquam non esset.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Milano, Sez. IV, ordinanza 07/10/2014 - «In assenza di una disposizione di legge che conferisca tale potere, non può essere demandata alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio. Non esistendo alcuna norma che sanzioni con l’inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in via telematica, se la costituzione per tale via del convenuto è conforme agli standard previsti (sottoscrizione con firma digitale dell’atto, regolare conferma della cancelleria in ordine all’avvenuto deposito, messa a disposizione del giudice e delle altre parti degli atti e documenti depositati), in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata; e ciò a prescindere dalla esistenza o meno del decreto abilitativo DGSIA.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Brescia, Sez. Lav., ordinanza 07/10/2014 - «Il deposito telematico della comparsa di costituzione del resistente in un procedimento giuslavoristico è valido anche in mancanza del decreto abilitativo emesso dalla DGSIA ex art. 35 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, alla luce del principio di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) ed avendo l’atto raggiunto il suo scopo a mente dell’art. 156 c.p.c. In caso di deposito non rituale, infatti, la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio: ne consegue che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario. Inoltre, i provvedimenti abilitativi emessi, per ciascun foro, dalla DGSIA ex art. 35 D.M. 44/11 sono provvedimenti meramente tecnici, i quali non possono avere l’effetto di condizionare l’ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, anche in considerazione del fatto che la decisione sulla validità del deposito involge questioni di natura processuale e non già di natura tecnica.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Pesaro, ordinanza 04/10/2014 - «L’atto di costituzione del convenuto depositato per via telematica in un giudizio instaurato prima del 30/06/2014 è ammissibile e tempestivo e non necessita di alcuna rimessione in termini, non applicandosi la disciplina introdotta dal d.l. 90/14, ma operando quella relativa al periodo cd di sperimentazione in cui è consentito dal decreto ministeriale 44/11 - esistendo il provvedimento dirigenziale abilitativo - il deposito anche delle comparse di costituzione e risposta (nella specie, sussistendo l’abilitazione DGSIA al deposito telematico dinanzi al Tribunale di Pesaro, è stata dichiarata ammissibile la costituzione telematica della parte convenuta).» (Massima non ufficiale)
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C. App. Bologna, Sez. III, 02/10/2014 - «Nel caso di notifica a mezzo pec, in tesi generale l’attestazione di consegna ricevuta in seguito all’invio è sufficiente a considerarla perfezionata, purché esista la certezza che detta consegna sia avvenuta ad un indirizzo pec sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa. Dunque, se in un procedimento fallimentare la notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza ex art. 15 L.F. (come modificato dal D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. in L. 17.12.2012, n. 221) sia stata effettuata ad un indirizzo PEC non appartenente alla società poi dichiarata fallita, ma ad una terza società, estranea al procedimento fallimentare, tale notificazione non può considerarsi valida. Ciò vale anche nel caso in cui dalle risultanze del registro INI-PEC l’indirizzo PEC cui è stata effettuata la notifica risultasse attribuito, sia alla società che ne era la titolare effettiva (e che perciò ricevette erroneamente la notifica), sia alla società fallita, che, invece, non ne aveva mai avuta la disponibilità; e vale anche se la prima società abbia inoltrato la notificazione erroneamente ricevuta al destinatario effettivo di essa (la sanatoria della nullità della notificazione, infatti, non può ritenersi realizzata per il raggiungimento dello scopo in virtù di vicende estranee al processo, non equiparabili alla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, nella specie non avvenuta). Il fatto che l’errore di notifica sia riferibile specificamente all'incuria del soggetto destinatario della medesima è elemento irrilevante che non consente di ritenere valida la notifica stessa. Ciò in quanto, nel fallimento riformato la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la procedimentalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria impone di ritenere che la notificazione del ricorso e decreto ex art. 15 L. Fall., sia la regola, anche qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile (nella specie è stata dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento).» (Massima non ufficiale)
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Trib. Padova, Sez. II, ordinanza 03/09/2014 - «L’art. 16 bis del D.L. 179/2012 - che testualmente consente il deposito telematico solo alle parti già costituite - non prevede la costituzione in giudizio per via telematica, ma neppure la proibisce espressamente. Il deposito telematico degli atti introduttivi, dunque, in quanto modalità idonea al raggiungimento dello scopo previsto dalla legge processuale, resta una facoltà delle parti, cui esse possono tuttavia ricorrere solo in presenza di una specifica previsione autorizzativa del decreto DGSIA ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011, in mancanza della quale tale modalità di deposito è priva di valore legale. Pertanto, in difetto della predetta specifica autorizzazione DGSIA, gli atti di costituzione in giudizio (anche possessorio) devono essere depositati in cancelleria su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dagli articoli 166 e 167 c.p.c. e la costituzione telematica svolta dalle parti va dichiarata inammissibile.» (Massima non ufficiale)

Trib. Torino, ordinanza 26/08/2014 - «L’erronea indicazione del numero di R. G. in un atto processuale depositato telematicamente – nella specie una memoria istruttoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. – costituisce errore addebitabile alla parte che ha proceduto al deposito. Conseguentemente, nel caso in cui il tale deposito venga rifiutato dal sistema a causa dell’errore in questione, non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini.» (Massima non ufficiale)
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Trib. Torino, ordinanza 26/08/2014 - «In caso di deposito telematico di una memoria istruttoria rifiutato a causa di un errore nell'indicazione del numero di ruolo generale della causa, non esistono i presupposti per la rimessione in termini.» (Massima non ufficiale)
Leggi la nota al provvedimento

Trib. Vercelli, Sez. Civ., ordinanza 04/08/2014 - «L’art. 16-bis D.L. 179/12 non prevede il deposito telematico degli atti processuali introduttivi, ma non commina alcuna sanzione di nullità in relazione a tale tipo di deposito. Inoltre, anche se dovesse ritenersi configurabile una nullità processuale, nel caso in cui l’atto di specie abbia comunque raggiunto il proprio scopo, deve trovare applicazione la salvezza di cui all’art. 156, ult. co. c.p.c. (in ipotesi, si è ritenuto raggiunto lo scopo in quanto, a seguito del deposito in via telematica di un reclamo ex art. 669-terdecies, il relativo procedimento era stato regolarmente instaurato senza alcuna violazione del principio del contraddittorio).
L’atto depositato in formato pdf immagine e non in formato pdf testo non è nullo, ma solo irregolare, in quanto una nullità processuale può derivare unicamente da una previsione di legge (art. 156, 1°co., c.p.c.). e l’art. 16-bis D.L. 179/12 non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forma dell’atto depositato per via telematica, né è possibile farla discendere dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, che non hanno natura di fonte primaria.
» (Massima non ufficiale)
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Trib. Udine, decreto 28/07/2014 - «Il ricorso per decreto ingiuntivo in formato pdf immagine può esere regolarizzato su ordine del giudice» (Massima non ufficiale)

Trib. Livorno, 25/07/2014 - «Considerando che il rispetto delle regole tecniche ha lo scopo di rendere gli atti processuali immediatamente intelligibili e navigabili a tutti gli attori del processo, senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi e/o senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, ne deriva che l’atto depositato in formato pdf immagine non può essere considerato idoneo a raggiungere lo scopo e, dunque , va dichiarato nullo ex art 156 comma 2° c.p.c.» (Massima non ufficiale)

Trib. Pavia, ordinanza 22/07/2014 - «La modalità telematica del deposito degli atti processuali di cui all’art. 16 bis L. 17 /12/ 2012, n. 221 è prevista esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite. Conseguentemente va dichiarata inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica (nella specie la parte convenuta è stata invitata a costituirsi nuovamente in via cartacea)» (Massima non ufficiale)

Trib. Bologna, Sez. Lav., ordinanza 16/07/2014 - «Il deposito telematico in giudizio del ricorso introduttivo di un procedimento giuslavoristico è valido anche in mancanza del decreto abilitativo emesso dalla DGSIA ex art. 35 D.M. 21/02/2011, n. 44. Ciò a mente dell’art. 121 c.p.c. (principio di libertà delle forme), dell’art. 156 c.p.c. (salvezza dell’atto invalido per raggiungimento dello scopo) e del principio di tassatività delle invalidità processuali. Nessuna norma processuale, infatti, ricollega la sanzione dell’inammissibilità all’ipotesi di irregolarità nel deposito telematico di atti giudiziari, né essa può desumersi dalla normativa tecnica del PCT, che, in quanto fonte subordinata alla legge, non può prevalere sul codice di rito» (Massima non ufficiale)
Leggi la nota al provvedimento

Trib. Torino, Sez. I, ordinanza 15/07/2014 - «E’ inammissibile il ricorso d’urgenza depositato telematicamente in quanto l’art. 16 bis L. 17/12/2012, n. 221 consente tale forma di deposito solo alle parti precedentemente costituite e non prevede il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio» (Massima non ufficiale)

Trib. Milano, Sez. IX Civ., 15/07/2014 - Fattispecie particolare in materia di separazione tra i coniugi in cui il giudice ha disposto la stampa del verbale d'udienza al fine di consentirne la sottoscrizione

Trib. Roma, 13/07/2014 - «Un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato PDF immagine, in quanto derivante da scansione, va dichiarato inammissibile perché manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico.» (Massima non ufficiale)

Trib. Roma, 13/07/2014 - «Un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato PDF immagine, in quanto derivante da scansione, va dichiarato inammissibile perché manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico.» (Massima non ufficiale)

Cass.Civ., Sez. Lav., 02/07/2014, n. 15070 - «Una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze»

Trib. Reggio Emilia, decreto 01/07/2014 - «E’ inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in via cartacea, posto che, successivamente al 30/06/2014, per effetto di quanto disposto dal quarto comma dell’art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221, gli atti del procedimento monitorio, esclusa la fase di opposizione, devono obbligatoriamente essere depositati per via telematica» (Massima non ufficiale)

Trib. Roma, decreto 09/06/2014 - Fattispecie particolare in cui viene dichiarata l'inammissibiltà di un ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in formato .pdf risultante, tuttavia, non dalla trasformazione di un documento testuale, ma da una scansione

Trib. Mantova, Sez. Lav., 03/06/2014, n. 98 - «La circostanza che un soggetto - imprenditore e titolare di indirizzo PEC - ignorasse di doversi munire di apposito software per scaricare e prendere visione dei documenti inviati a tale indirizzo, non giustifica la mancata tempestiva conoscenza di un decreto ingiuntivo notificatogli telematicamente in modo rituale e non legittima la proposizione di opposizione tardiva a tale decreto» (Massima non ufficiale)

C. App. Bologna, Sez. III, 30/05/2014 - «La ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio PEC da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario rende legalmente certa l'avvenuta conoscenza del messaggio da parte di quest’ultimo. Di conseguenza è irrilevante la mancata "apertura" del messaggio dovuta ad incuria del destinatario che ha perduto la password, essendo unicamente rilevante l'avvenuta consegna nelle forme legislativamente descritte con assoluta precisione, che generano certezza della effettiva conoscibilità dell'atto (fattispecie in materia di notifica del decreto di convocazione di società in seguito ad istanza di fallimento.» (Massima non ufficiale)

Cass. Civ., Sez. Lav., 07/05/2014, n. 9876 - «Per il periodo precedente all'entrata in vigore della l. 12 novembre 2011 n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012, come disposto dal comma 1 dell'art. 36) l'utilizzazione dell'indirizzo di posta elettronica comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma; successivamente essa opera solo ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto in generale dall'art. 125 comma 1 c.p.c. e dall'art. 366 comma 2 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, nonché nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatari.»

Trib. Bari, Sez. Lav., ordinanza 30/04/2014 - «E’ legittima, e va accolta ex art. 153, 2° co., c p.c., l’istanza di rimessione in termini di parte resistente la cui costituzione telematica risulti tardiva per causa non imputabile a tale parte, ma ad un malfunzionamento dei sistemi informatici deputati alla ricezione atti del PCT (nella specie documentati in giudizio da una email del servizio assistenza tecnica da cui emergeva come il ritardo nella costituzione del resistente fosse stato dovuto ad un malfunzionamento del software delle cancellerie - sistemi SICID o SIECIC - che non era riuscito ad interpretare correttamente l’atto depositato.» (Massima non ufficiale)

Trib. Foggia, 10/04/2014 - Dichiara inammissibile un ricorso introduttivo per ATP in quanto depositato telematicamente.

Trib. Milano, Sez. IX, 05/03/2014, n. 3115 - «E’ valido il deposito telematico di un atto dopo le ore 14,00, posto che il DM 21 febbraio 2011 n. 44 è norma di rango secondario e non può derogare al disposto dell’art. 16-bis del D.L. 179/2012,conv. in L.221/2012 che costituisce norma primaria.» (Massima non ufficiale)

Trib. Perugia, ordinanza 17/01/2014 - Fattispecie particolare di rimessione in termini per il deposito di una comparsa conclusionale precedentemente rifutata dal sistema telematico.

Anno 2013

Cass. Civ., Sez. VI-2, 28/11/2013, n. 26696 - «In tema di giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, è inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso.»

Trib. Milano, Sez. X, ordinanza 10/04/2013 - «La comunicazione di ordinanza istruttoria, qualora il difensore della parte abbia indicato di voler ricevere le notificazioni al suo indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine professionale, vanno effettuate telematicamente a tale indirizzo, anche se il difensore stesso abbia eletto domicilio presso domiciliatario privo di pec (nella specie è stata dichiarata nulla la comunicazione di ordinanza istruttoria effettuata in cancelleria ai sensi dell’art. 51, 3° co., D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, vigente ratione temporis).)» (Massima non ufficiale)

Trib. Vicenza, Sez. Dist. Schio, 20/02/2013 - «La mancata sottoscrizione in forma analogica da parte del giudice di una sentenza formata e depositata in formato elettronico, non è causa di nullità di essa ex art. 161 c.p.c, posto che la stessa - recante la “coccarda” a margine da cui si desume la sottoscrizione digitale del provvedimento, sia ad opera del cancelliere, che ad opera del giudice - appare ritualmente sottoscritta ai sensi dell'art. 15 D.M. 21/02/2011, nella formulazione antecedente la novella apportata dall'art. 7 D.M. 15/10/2012 n.209, in armonia, peraltro, con le previsioni di cui all'art. 22 CAD (nella specie, stante la novità della questione, le spese di giudizio sono state parzialmente compensate).» (Massima non ufficiale)

Trib. Milano, Sez. Lav., 08/02/2013 - «Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica la cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il difensore della parte non sia ancora costituito. Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico (nella specie è stata dichiarata nulla la costituzione del ricorrente in un procedimento giuslavoristico).»

Anno 2012

Cass. Civ., S.U., 20/06/2012, n. 10143 - «L'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.»

Anno 2010

Trib. Milano, Sez. III, ordinanza 04/02/2010 - «Allorquando un provvedimento cautelare debba essere comunicato a difensore privo di casella di posta elettronica abilitata, detto provvedimento è ritualmente comunicato mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 51 L. 07/08/2008, n.133 e dal giorno di tale deposito decorre il termine per la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.. Ne consegue che il reclamo proposto successivamente alla scadenza del termine in tal modo computato va dichiarato inammissibile, non potendo neppure accogliersi l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art 184 bis c.p.c., in quanto il difensore avrebbe potuto avere comunicazione del provvedimento mediante accesso in cancelleria, cosicché nessuna “causa non imputabile” può essere nella specie ravvisata.» (Massima non ufficiale)

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