PCT: non depositi la copia di cortesia? Fanno 5.000 euro…. A margine di un’incredibile pronuncia del Tribunale di Milano

By | 18/02/2015

I fatti

Il Tribunale di Milano decide in ordine ad un’opposizione allo stato passivo fallimentare, nel corso della quale – udite, udite – l’opponente aveva avuto l’ardire di non depositare la copia di cortesia della propria memoria conclusiva, in contrasto con quanto prescritto dal protocollo PCT adottato da quel Foro.

Apriti cielo: il collegio, ritenuta la “scortesia” rilevante ai sensi dell’art. 96, 3° co., C.P.C. condanna senz’altro parte opponente, oltre che al risarcimento delle spese processuali, anche al pagamento di un’ulteriore somma “equitativamente” quantificata in € 5.000,00.

Questo lo stralcio del provvedimento (Trib. Milano, Sez.II, decreto 15/01/2015, n. 534, est. Dott. Filippo D’Aquino) che è bene trascrivere, perché forse qualche lettore non ci crede:

«Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione della copia di “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26/06/2014, rendendo più gravoso, per il Collegio, esaminare le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, C.P.C., come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione allo stato passivo promossa da [omissis] nei confronti di [omissis], avverso [omissis]

1 [omissis];

2 condanna [omissis] al pagamento in favore di [omissis] al pagamento [– sic -] delle spese processuali, che liquida in complessivi [omissis]; condanna [omissis] al pagamento in favore di [omissis] ex art. 96 C.P.C. dell’importo ulteriore di euro 5.000,00.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20/11/2014»

Segue timbro di depositato – cartaceo – del 15/01/2015 (tutte le enfasi sono aggiunte).

Di come i giudici dovrebbero applicare la legge

Dinanzi alla pronuncia in rassegna – che lascia davvero stupefatti – viene da porsi una domanda retorica: ma i giudici non dovrebbero applicare la legge?

Sì, è l’ovvia risposta. E allora vediamo cosa dice la legge.

Di come l’art. 96 C.P.C. non c’entri proprio nulla

L’art. 96 C.P.C., come noto, riguarda la lite temeraria e stabilisce, al suo primo comma, che

«se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza».

Aggiunge il terzo comma della disposizione in esame, qui direttamente rilevante, che:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

Ora, è certamente vero che la condanna al pagamento dell’ulteriore somma «equitativamente determinata» prevista dall’art. 96, 3° co., C.P.C., appena citato, rappresenta un esempio di liquidazione di tipo punitivo, come tale non ricollegata ad un preciso danno, subito, dedotto e provato dalla parte in favore della quale essa viene disposta.

Ma è altrettanto vero che tale tipologia di liquidazione, per mantenere un qualche senso giuridico, deve pur sempre essere in qualche modo correlata al comportamento tenuto temerariamente dalla parte sanzionata in relazione all’oggetto del contendere o allo svolgimento del processo (ad es. tattiche puramente dilatorie, comportamenti tali da rendere gravoso alle altre parti lo svolgere attività difensive, atteggiamenti immotivatamente ostili, etc.).

In altre parole, cioè, l’area di applicabilità della disposizione in questione non può certo estendersi all’infinito, sanzionando tutto ciò che al giudice venga in mente a libito suo secondo – che so – il suo maggiore o minore grado di buon umore, la simpatia nei confronti del difensore, o il  gradimento dell’abito indossato da una parte personalmente comparsa.

Insomma: l’aver depositato o meno la copia di cortesia non è sicuramente un elemento che possa ricollegarsi in alcun modo alla tematica del giudizio o del suo svolgimento, o all’aver una certa parte agito e resistito malamente nella lite di specie.

D’altro canto, se l’omissione in discorso fosse stata addebitabile alla parte vittoriosa e non a quella soccombente  l’indignato giudicante di specie altro non avrebbe potuto fare se non leggersi gli atti di causa a video. Giusto?

La decisione in commento è, dunque, davvero aberrante.

Di come la condanna di specie sia anche intimamente iniqua

Vale la pena, ancora, evidenziare che la condanna di specie impone alla parte soccombente (quella in carne ed ossa, non l’entità processuale cui ci si riferisce negli atti di avvocati e giudici)  di corrispondere all’altra, una somma di denaro (€ 5,000,00):

  • del tutto sproporzionata rispetto al comportamento addebitato (aver mancato di essere “cortesi”, non depositando la copia di un atto);
  • in mancanza di alcun pregiudizio conseguito, nè a danno di controparte, nè – tantomeno – a danno del collegio giudicante (non si vede davvero perché, in piena epoca telematica, dover leggere un atto a video dovrebbe rendere «più gravoso, per il Collegio, esaminare le difese», come recita inspiegabilmente il provvedimento in esame);
  • in virtù di una previsione protocollare locale che, oltre ad essere  priva di valenza giuridica nei confronti di chicchessia, esplica effetti meramente pratici, per di più limitati all’ambito del singolo tribunale.

Il che rende la decisione in commento, oltre che aberrante, anche profondamente iniqua.

In conclusione

Difficile trovare il modo di commentare provvedimenti come quello oggi in rassegna senza cedere alla tentazione dell’invettiva, ma questa è una trappola in cui non bisogna cadere.

Certo, essi sono eloquenti epifenomeni della profonda insofferenza propria di una parte del corpo giudicante nei confronti di parti, avvocati e, forse, dell’intero orbe terraqueo, e hanno l’unico effetto di generare inevitabili movimenti eguali e contrari.

Il che, però, con la  giustizia non ha nulla a che fare.

Documenti & materiali

Scarica il decreto Trib. Milano, Sez.II, 15/01/2015, n. 534*

*stante la particolarità della situazione, invece di proporvi la trascrizione del provvedimento, come siamo soliti fare, abbiamo deciso di caricare sul sito l’originale di esso, a che ciascuno possa valutarne “in presa diretta” il contenuto. Ringraziamo Alessandra Giorgetti che, sul sito di Persona e Danno, lo ha commentato e reso disponbile.

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