PAT: l’atto privo di firma digitale è nullo A margine di TAR Campania, I, 28/03/2017, n. 1694


«Trattandosi di profilo indispensabile per la formazione dell’atto e per la imputazione dei relativi effetti alla parte processuale, la mancata apposizione di firma digitale – quale unica modalità di sottoscrizione del documento secondo le disposizioni sul p.a.t. – è causa di nullità dell’atto».

Con la pronuncia che si segnala il TAR Campania ha dichiarato la nullità della memoria di costituzione di un ente ospedaliero e della procura alle liti rilasciata ai difensori costituiti.

Nel caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo l’ente ospedaliero si era costituito in giudizio depositando una scansione per immagini della memoria difensiva originariamente in formato analogico priva di sottoscrizione autografa, nonchè copia digitale per immagini della procura alle liti originariamente in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante ed il relativo documento informatico pdf, privo di firma digitale, contenente l’attestazione di conformità della copia informativa della procura alle liti.

Secondo il TAR ciascun atto depositato nel modo sopra descritto viola le prescrizioni che regolano il P.A.T. (processo amministrativo telematico) in base alle quali

«salvo diversa espressa previsione, gli atti processuali delle parti, ivi inclusi il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, vanno redatti in formato di documento informatico e devono essere sottoscritti con firma digitale»,

il tutto in conformità di quanto previsto dall’art. 24 D.LGS 82/2005 (cd. C.A.D.)

Per ciò che concerne la memoria di costituzione in questione, la stessa è stata dichiarata nulla non solo in quanto prodotta in un formato diverso da quelli consentiti (pdf c.d. nativo digitale), ma anche in quanto la stessa risultava priva, in ogni caso, di firma digitale, prescritta nel P.A.T. dall’art. 136, comma 2-bis, C.P.A.

Alle medesime conclusioni, il TAR è pervenuto anche per ciò che concerne la procura alle liti, poichè la relativa asseverazione di conformità della ridetta procura rispetto all’originale analogico contenuta in documento separato, risultava priva di sottoscrizione digitale, il tutto in violazione di quanto prescritto dall’art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016 che prevede espressamente che

«nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’ articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”.

Infine, il TAR ha rilevato che tale formalità (firma digitale in specie carente sia nella memoria di costituzione che nell’asseverazione di conformità della procura alle liti) è essenziale ai fini della validità nonché della certezza della riferibilità dell’atto al difensore e «costituisce frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel processo amministrativo» (TAR Campania, II, n. 1053/2017).

Non è condivisibile, pertanto, il richiamo all’art. 6, comma 5, all. A, D.P.C.M. n. 40/2016 effettuato da altri Tribunali (TAR Calabria n. 209/2017; TAR Lazio n. 3231/2017) poiché tale norma non può in alcun modo derogare alle previsioni processuali e regolamentari che espressamente riconoscono l’indefettibilità dell’apposizione della firma digitale conforme ai requisiti ex art. 24 CAD in calce a tutti gli atti delle parti.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza TAR Campania, I, 28/03/2017, n. 1694

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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