PCT: nullità telematiche tra inammissibilità e mera irregolarità A margine di una recente pronuncia del Tribunale di Milano

By | 15/03/2016

Ci eravamo lasciati, venerdì scorso, commentando un provvedimento del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 23/02/2016, n. 377) che, nel corso di un’udienza di p.c., aveva tacciato di inammissibilità il c.d. “foglio di precisazione delle conclusioni” cartaceo in base alla ritenuta natura  endoprocessuale di tale “foglio” ed al correlato dovere di provvedere al deposito in via telematica dello stesso (derivandone, nella specie, l’impossibilità per il malcapitato difensore di modificare le conclusioni originariamente precisate).

Si tratta di un provvedimento che si è già commentato in modo critico nell’articolo dello scorso 11 marzo, così come in modo critico, almeno a parere di chi scrive, vanno valutati tutti quei provvedimenti che, dopo l’avvento della telematica nel processo civile, hanno finito con il postergare il processo ed il suo scopo – i.e. pervenire ad un giudizio di merito – ad un draconiano rispetto di esigenze puramente tecnico/formali, peraltro talvolta anche maldestramente comprese.

Decisioni “contro”

Nella prospettiva appena indicata, si sono lette decisioni di varia natura: dalla pronuncia di inammissibilità di atti di parte contenenti rimandi ipertestuali interni, per violazione del divieto di inserirvi «elementi attivi» ex art. 12, lett. b, Provv. Resp SIA 16/04/2014 (Trib. Roma, Sez. II Lav., decreto 20/04/2015); alla declaratoria di inammissibilità di istanze depositate in formato PDF immagine invece che in formato PDF testo (Trib. Siena, ordinanza 05/11/2014), in quanto

«il requisito dell’assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti del testo, così come il requisito dell’esistenza, insieme all’atto processuale, di un file di dati che ne renda inequivoca a fini informatici la collocazione e qualificazione datane dalle parte»

rappresenterebbero

«un irrinunciabile elemento di efficienza dell’attività giurisdizionale e di garanzia della ragionevole durata del procedimento».

E ancora, in tema di procedimento monitorio, si è comminata l’inammissibilità (Trib. Roma, 09/06/2014) di un ricorso depositato in formato pdf immagine sul presupposto che

«lo “scopo” dell’atto processuale telematico diviene, prima d’ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri»;

o sulla base di una ritenuta residualità del principio di libertà delle forme (Trib. Livorno, 25/07/2014) e del rilievo fondante assegnato alla normativa tecnica che imporrebbe di raggiungere lo scopo, non solo dell’intelligibilità degli atti, ma anche della “navigabilità” degli stessi; o, infine, (Trib. Roma, 13/07/2014 ), sulla base della considerazione che l’atto in formato pdf immagine mancherebbe sinanche «dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico».

Decisioni “pro”

A fronte di quanto sopra, abbiamo purtuttavia assistito all’affermarsi di un contrapposto indirizzo interpretativo, da ritenersi nettamente preferibile giacché conforme a principi processuali fondanti, oltre che ad esigenze di equità.

Una delle migliori formulazioni, a parere di chi scrive, di tale indirizzo è contenuta in una chiara pronuncia emessa nell’anno 2014 dal Tribunale di Vercelli (Trib. Vercelli, 04/08/2014), il quale, a fronte di un atto di parte depositato in formato pdf immagine invece che pdf testo, ebbe ad affermare che

«l’art. 156, 1° comma cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità».

Ancor prima, il Tribunale di Udine (Trib. Udine, 28/07/2014), con un decreto per vero alquanto sintetico, aveva anch’esso considerato meramente irregolare il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo in formato pdf immagine e, qualche tempo dopo, sempre in ambito monitorio, aveva articolatamente confermato tale indirizzo il Tribunale di Verona (Trib. Verona 04/12/2015).

Si tratta di un tipo di opinamento che appare condivisibile non fosse altro per il fatto che valorizza il fondamentale principio processuale del raggiungimento dello scopo (art. 156 C.P.C.) e per tale via consente di superare le problematiche poste dalle nullità meramente formali, verificando, in primo luogo, se esse siano davvero previste da una fonte di rango primario e, in secondo luogo, se l’atto eventualmente nullo abbia, nonostante ciò, raggiunto lo scopo che gli è proprio, che è quello di salvaguardare il contraddittorio pervenendo in modo intellegibile alle parti ed al giudice.

La decisione

Oggi, è intervenuto sul tema il Tribunale di Milano con una interessante pronuncia (Trib. Milano, Sez. IX, 03/02/2016, n.1432), che prosegue e in qualche modo amplia il condivisibile solco tracciato dalle “decisioni pro” esaminate al paragrafo che precede, ribadendo che l’inosservanza della “forma tecnico/telematica” dell’atto processuale costituisce mera irregolarità processuale regolarizzabile su ordine del giudice ed affermando altresì al tempo stesso, da un lato, che

«lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane (…) quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte»

e, dall’altro, che

«la funzione propria e primaria delle regole tecniche è, a giudizio del Collegio, quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti».

Si tratta, probabilmente della prima volta che le due affermazioni sopra riportate vengono espresse con tanta lapidaria incisività e chiarezza, e per tale via, sembra  consolidarsi la consapevolezza della diversità di piani sui quali operano la normativa tecnica e quella processuale, restituendo l’originario significato e valore al principio del raggiungimento dello scopo, previsione che costituisce presidio della regolarità e completezza del contraddittorio processuale e che, come tale, non può scadere a garanzia della mera possibilità di operare un “copia/incolla”.

Documenti & materiali

Leggi Trib. Milano, 23/02/2016, n. 377

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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