PCT: contrordine. Pesaro dice sì alla costituzione telematica

By | 22/10/2014

Solo ieri abbiamo pubblicato l’ordinanza del Tribunale di Pesaro 10/10/2014, che si è, per la verità piuttosto drasticamente, espressa nel senso dell’inammissibilità della costituzione telematica in giudizio.

Ora – profittando della cortesia di una lettrice, che ringraziamo – siamo in grado di sottoporvi un’altra decisione del medesimo Tribunale di Pesaro (ordinanza 04/10/2014), che opina in senso del tutto opposto e, cioè, per la legittimità di tale genere di costituzione.

Il caso

Così come era accaduto per l’ordinanza Trib. Pesaro 10/10/2014, commentata nel precedente articolo dedicato all’argomento, anche nel caso ora in esame la questione trae origine da una costituzione telematica da parte di un convenuto.

A tale attività aveva fatto nella specie seguito un’istanza di rimessione in termini cautelativamente formulata alla prima udienza dalla stessa parte che si era costituita telematicamente.

Di qui la pronuncia odierna, che, diversamente da quanto sarebbe stato di lì a poco deciso dallo stesso Tribunale di Pesaro con l’ordinanza 10/10/2014 già  commentata, risolve affermativamente la questione della legittimità della costituzione in giudizio telematica, sulla base di un percorso argomentativo che di seguito si sta per riassumere.

La soluzione adottata dal Tribunale di Pesaro

Il provvedimento in esame comincia con il premettere che, in base al combinato disposto dell’art. 16-bis, 1° co., D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221 e dell’art. 44, 1° co., D.L. 24/06/2014, n. 90, conv. in L. 11/08/2014,

«per le cause avviate prima del 30.06.2014 (…) non sussiste alcun obbligo di deposito telematico, il quale inizierà a decorrere dal 31.12.2014».

Per tali cause, dunque – continua l’ordinanza de qua –  il deposito telematico resta una facoltà delle parti, esercitabile, tuttavia, solo entro i limiti sanciti dagli specifici provvedimenti DGSIA ricognitivo/abilitativi emessi, per ciascun Foro, in virtù del disposto di cui all’art. 35, 1° co., D.M. 21/02/2011, n. 44.

Rilevato, indi, ulteriormente, che il giudizio di specie era stato iniziato in epoca anteriore al 30/06/2014 e che il Tribunale di Pesaro risultava (come risulta) tecnicamente abilitato alla ricezione telematica delle comparse di costituzione e risposta (si veda, in proposito, il relativo provvedimento dirigenziale del 01/02/2012, reperibile – alla data in cui si scrive – nel PST), ne viene la seguente conclusione:

«l’atto di costituzione del convenuto depositato per via telematica, pertanto, appare ammissibile e tempestivo, non necessitando di alcuna rimessione in termini non applicandosi la disciplina introdotta con d.l. 90/14 al processo in esame, ma operando quella relativa al periodo cd di sperimentazione in cui è consentito – dal decreto ministeriale più volte citato – il deposito (per quanto concerne il Tribunale di Pesaro) anche delle comparse di costituzione e risposta».

Breve nota critica

Il provvedimento appena riassunto perviene a conclusioni opposte rispetto a quelle tratte dall’ordinanza emessa il 10/10/2014 dallo stesso Tribunale di Pesaro, la quale, come si è ricordato, ha, sic et simpliciter, escluso la legittimità dell’utilizzo della forma telematica per il deposito degli atti di costituzione in giudizio.

Ciò, a parere di chi scrive, è già di per sé sufficiente a  connotare positivamente la decisione ora in esame, al pari di tutti i provvedimenti che concorrono a sgombrare il percorso processuale telematico dalle numerose insidie apprestate da una normativa davvero poco lineare e da interpretazioni giurisprudenziali di stampo letteral/formalistico (si rinvia, in proposito, agli articoli del 12/09/2014 e del 22/09/2014, dedicati all’argomento).

Fermo ciò, tuttavia, va pure evidenziato che la motivazione dell’ordinanza de qua sembra fondare la valutazione della legittimità della costituzione telematica sull’esistenza del provvedimento ricognitivo/abilitativo emesso dalla DGSIA ex art. 35, 1° co., D.M. 21/02/2011, n. 44 e, proprio per tale ragione, non pare condivisibile.

Infatti, l’equazione logica che funge da suo presupposto – e che si può così schematizzare:

esistenza dell’abilitazione DGSIA = ammissibilità della costituzione telematica,

implica necessariamente la verità anche della versione negativa della medesima affermazione, tale che

inesistenza dell’abilitazione DGSIA = inammissibilità della costituzione telematica,

finendo, in tal modo, con il demandare ad un provvedimento meramente tecnico/amministrativo (quale è indiscutibilmente il provvedimento dirigenziale che accerta la funzionalità del sistema telematico per ciascun Foro a mente del citato 35, 1° co., D.M. 44/2011) il compito di segnare il discrimine tra l’ammissibilità e l’inammissibilità di un atto processuale fondamentale, quale la costituzione in giudizio, in assenza di una qualsiasi forma di legittimazione normativa primaria di tale qualificazione.

Infatti, come ha ben evidenziato il Tribunale di Vercelli nella decisione del 04/08/2014 a suo tempo segnalata,

«l’art. 156, 1° comma, cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria»

Va detto che, nell’ipotesi presa in esame dal Tribunale di Vercelli, si verteva in tema di “vizio tecnico” dell’atto telematico (che, in ipotesi, era stato depositato in formato pdf immagine, invece che pdf testo), ma il ragionamento ivi svolto, mutatis mutandis, è sicuramente applicabile anche al caso considerato dal Tribunale di Pesaro di cui si sta discutendo.

Se è vero, cioè, che l’art. 16-bis, 1°co., D.L. 179/2012 cit. non prevede la costituzione telematica, detta disposizione neppure espressamente la proibisce, né, inoltre, commina alcun tipo di sanzione (quali nullità, inammissibilità etc.) per l’ipotesi di utilizzo di tale modalità.

Con la conseguenza che, non potendo un tale genere di sanzione derivare da previsioni regolamentari ministeriali, di rango largamente subprimario, la costituzione telematica devesi considerare una facoltà delle parti pienamente legittima, senza distinguo di sorta.

Da ultimo

Infine, un cenno merita un’ulteriore questione.

Chi ha letto l’articolo del 17/10/2014 dedicato, tra l’altro, ai protocolli PCT, sa che chi scrive non è affatto entusiasta della “leopardizzazione” del processo civile che essi inevitabilmente comportano.

Tuttavia, è lecito rilevare che in un Foro come quello di Pesaro, nel giro di una settimana sono state assunte due decisioni di segno totalmente opposto su una questione delicatissima quale la validità della costituzione telematica in giudizio (ed una terza, dal contenuto non meglio definito, sembrerebbe in procinto di arrivare).

Il che, oltre a non essere utile a nessuno, rischia altresì – per rammentare un bellissimo episodio raccontato dal Calamandrei nel suo indimenticabile «Elogio dei giudici scritto da un avvocato” – di far dipendere le sorti processuali dei singoli procedimenti (parliamo di decadenze, preclusioni e simili, non di aspetti di dettaglio) dall’elemento, puramente casuale, dell’essere entrati a discuterlo nella stanza di un giudice istruttore, piuttosto che in quella di un altro.

Dunque, pur nell’ovvio rispetto del libero convincimento di ciascuno – ma anche nella consapevolezza che si sta discutendo di tematiche essenzialmente tecniche, la cui valutazione, cioè, non presuppone opzioni etiche particolarmente impegnative – si confida nell’impegno di tutti inteso a raggiungere una qualche forma di soluzione condivisa della problematica.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Pesaro, ordinanza 04/10/2014
Scarica Trib. Pesaro, ordinanza 10/10/2014
Leggi la prima parte dell’articolo dedicato alla costituzione telematica, pubblicata il 12/09/2014
Leggi la seconda parte dell’articolo dedicato alla costituzione telematica, pubblicata il 22/09/2014
Leggi la terza parte dell’articolo dedicato alla costituzione telematica, pubblicata il 17/10/2014
Leggi l’articolo in versione consolidata pubblicato nella sezione “Other rooms”

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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