PCT: il Tribunale di Pesaro dice no alla costituzione telematica

By | 21/10/2014

Il Tribunale di Pesaro, con una recente ordinanza del 10/10/2014 (pubblicata nell’apposita area del blog), ha preso espressamente posizione nel senso dell’inammissibilità della costituzione telematica in giudizio e dell’irrilevanza dell’eventuale copia cartacea di tale costituzione che risulti comunque presente all’interno del fascicolo d’ufficio.

Il caso

Da ciò che si deduce dalla lettura del provvedimento in questione, una società, convenuta in un giudizio ordinario, si era ivi costituita telematicamente.

Emerge, inoltre, che all’interno del fascicolo d’ufficio del giudizio de quo era presente un esemplare cartaceo di detta costituzione telematica, depositato a titolo di “copia di cortesia”, oppure stampato dalla cancelleria (l’ordinanza non lo rileva espressamente).

Su queste basi, il Giudice istruttore affronta la questione della legittimità della costituzione telematica, risolvendola in senso drasticamente negativo, con i due passaggi argomentativi che si stanno per vedere.

La soluzione adottata dal Tribunale di Pesaro

Il primo di tali passaggi riguarda la legittimità della costituzione telematica in giudizio e così recita:

«secondo quanto dispone l’art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/2012, per il quale è recentemente intervenuta la norma interpretativa di cui all’articolo 44, comma 1, D.L. n. 90/2014, il deposito in cancelleria in forma telematica è ammissibile unicamente per gli atti processuali ed i documenti delle “parti precedentemente costituite”, il che, evidentemente, significa che la costituzione in giudizio non può che avvenire secondo la forma tradizionale, ossia quella cartacea».

Il secondo passaggio concerne, invece, la circostanza, pure verificatasi nella specie, dell’esistenza all’interno del fascicolo d’ufficio di una copia cartacea dell’atto di costituzione telematicamente depositato. Questa la (lapidaria) decisione sul punto:

«la costituzione telematica della società – omissis – è inammissibile e, quindi, la copia in atti è tamquam non esset».

Insomma, a quanto pare, dinanzi al Tribunale di Pesaro la costituzione telematica è assolutamente inammissibile e l’eventuale esemplare cartaceo che si sia comunque inserito a fascicolo d’ufficio, è atto privo di qualsiasi rilievo.

Breve nota critica

Chi scrive è pervicace assertore della totale legittimità della costituzione in giudizio telematicamente svolta (come, peraltro, condivisibilmente deciso dalla recente ordinanza Trib. Vercelli, Sez. Civ., 04/08/2014), ma, al tempo stesso, è altrettanto convinto sostenitore dell’opportunità di adottare prassi operative prudenziali, alla luce dell’atteggiamento  “ostile” a tale tipologia di costituzione in giudizio che si è manifestato in giurisprudenza (si vedano sul punto gli articoli del 12/09/2014, 22/09/2014, 17/10/2014).

Tale logica cautelativa esce ulteriormente rafforzata dalla decisione in commento, che si connota per essere, tra i provvedimenti negativi emessi in ordine all’affaire “costituzione telematica”, uno tra i più trancianti.

Esso, infatti, si limita ad una piana lettura del disposto di cui all’art. 16-bis, 1°co, D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221, senza alcun vaglio dei numerosi problemi che affliggono l’applicazione pratica della norma appena citata, quali, ad esempio:

  • quello derivante dalla stessa lettera dell’art. 16-bis  D.L. 179/2012 cit., che non commina alcuna forma di nullità od inammissibilità processuale, con ciò che ne segue alla luce della riserva contenuta nell’art. 156, 1° co., C.P.C.;
  • quello dell’esistenza del provvedimento abilitativo DGSIA per il tribunale di Pesaro e della relativa rilevanza sul piano processuale;
  • quello dell’eventuale raggiungimento dello scopo della costituzione telematica di specie ex art. 156, 3° co., C.P.C. (elemento che parrebbe nella specie avvalorato dall’assenza di discussione relativa alla regolarità del contraddittorio e dalla presenza della copia cartacea in atti).

L’orientamento pesarese, dunque, pare aderire ad una visione meramente formale della complessa probelmatica in oggetto, ponendosi, peraltro, in contrasto con quanto da ultimo sta emergendo, anche se con qualche – inspiegabile – fatica, nella stessa giurisprudenza di merito (v. la già citata decisione di cui a Trib. Vercelli, Sez. Civ., ordinanza 04/08/2014).

In considerazione di ciò, pertanto, il suggerimento pratico resta e continua a restare, specialmente dinanzi al Tribunale di Pesaro, quello di costituirsi in giudizio in via cartacea.

Documenti & Materiali

Scarica Trib. Pesaro, ordinanza 10/10/2014
Leggi la prima parte dell’articolo dedicato alla costituzione telematica, pubblicata il 12/09/2014
Leggi la seconda parte dell’articolo dedicato alla costituzione telematica, pubblicata il 22/09/2014
Leggi la terza parte dell’articolo dedicato alla costituzione telematica, pubblicata il 17/10/2014
Leggi l’articolo in versione consolidata pubblicato nella sezione “Other rooms”

 

 

 

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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