PCT: Il fascino discreto della copia di cortesia A margine di un recente documento dell’ANM sulla questione delle copie cartacee degli atti telematici

By | 13/10/2015

La scorsa settimana è stata contrassegnata da una ferma presa di posizione dell’ANM, sulla problematica PCT, affidata ad un documento datato 5 ottobre, nel quale viene espressa la contrarietà dell’associazione rispetto alla previsione contenuta nell’art. 19, 1° comma, lett. a), sub 1),   D.L. 83/2015, conv, in L. 132/2015.

Quest’ultima disposizione, come è noto, ha  modificato l’art. 16-bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, inserendovi un comma 1-bis, che sancisce la facoltà di depositare in giudizio, oltre agli atti endoprocessuali (già previsti dall’originario comma 1 del citato art. 16-bis D.L. 179/2012), anche gli atti processuali introduttivi; una precisazione, peraltro, resasi necessaria dinanzi ad una giurisprudenza pericolosamente ondivaga, e a tratti arcigna, sul punto specifico.

Il giudice “svilito”

Ora, secondo il predetto deliberato ANM del 05/10/2015, la disposizione in questione, avrebbe

«ampliato e drammaticamente evidenziato quelli che erano i problemi già esistenti e già denunciati all’indomani dell’introduzione dell’obbligatorietà del deposito degli atti endoprocessuali in primo grado».

I problemi in questione consisterebbero in «ricadute sul magistrato di compiti e funzioni della cancelleria» (necessità di controllare, per ogni fascicolo ed a ciascuna udienza, se vi sia stato il deposito di documenti e atti, provvedendo alla loro stampa), accompagnate dal «conseguente aggravio di responsabilità del giudice, cui è demandata un’attività prima attribuita al personale di cancelleria (acquisizione dell’atto e inserimento nel fascicolo)» e sfocianti, infine, in un «rallentamento dei tempi di studio della causa, tenuto conto della non duttilità dello strumento informatico».

Ciò, sempre stando all’ANM, comporterebbe uno «svilimento della funzione del magistrato (…) assolutamente evidente», a fronte del quale, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 9, D.L. 179/2012 cit., come modificato dall’art. 19, 1° comma, lett. a), sub 1-ter),   D.L. 83/2015, la predetta associazione conclude chiedendo al Ministro del Giustizia di attuare «le misure organizzative idonee a risolvere il problema dell’acquisizione della copia cartacea degli atti, senza alcun onere per il magistrato».

Il che, in qualche modo, riporta l’intera questione della  copia di cortesia, – e, più in generale, della cd. teorica del “doppio binario” analogico/cartaceo, come viene definita la posizione di chi sostiene la necessità di acquisire nel fascicolo processuale telematico anche una copia cartacea degli atti digitali ivi depositata –  al punto da cui era a suo tempo partita, ingenerando le proteste dell’avvocatura (cui aveva fatto, peraltro, seguito una presa di posizione ministeriale piuttosto precisa alla lettura della quale si rinvia).

Un punto di partenza che può schematizzarsi come segue: (a) i magistrati, per carità, non possono certo preoccuparsi di stampare atti processuali, dovendo occuparsi di Giustizia, con la “G” maiuscola, e non d’altro; (b) le cancellerie, per carità, non possono certo occuparsene, perché non hanno mezzi e personale;  (c) ergo, la copia cartacea degli atti telematici – pietosamente denominata “di cortesia” – la dovranno depositare gli avvocati.

Dopo il PCT, il diluvio…

Quanto sopra sta in linea con quanto la stessa ANM aveva avuto modo di affermare in un pregresso comunicato del 21/05/2014, nel quale si osservava come l’obbligo di deposito della copia cartacea di atti e documenti difensivi doveva intendersi dettato non solo a tutela della professionalità del giudice, ma anche della di lui «salute»la carta allunga la vita», avevamo commentato lo scorso 26/06/2014).

E si conforma, altresì, ad un’ulteriore dichiarazione del 12/06/2014, promanante stavolta dal CSM, che, pur lasciando da parte la salute, aveva però comunque richiamato la necessità «di disporre di una copia cartacea completa del fascicolo d’ufficio», onde favorire «il superamento di quelle resistenze legittimamente fondate sul rischio di perdita di qualità nel lavoro dei giudici».

Tornano alla ribalta, dunque, le mai dome visioni apocalittiche del PCT (peraltro quasi sempre precedute da una specie di captatio benevolentiae tralaticia, consistente nel professarsi indubbi sostenitori della telematica processuale), che autorizzano, in quanto tali, «resistenze legittimamente fondate», a fronte dei paventati danni per la «salute», dello «svilimento della funzione del magistrato», della prospettiva di «perdita di qualità nel lavoro del giudici» e di quant’altro.

Cosa che inevitabilmente conduce a reazioni giurisprudenziali di draconiana chiusura (una per tutte, l’arcinota pronunzia del Tribunale di Milano del 15/01/2015), o ad affermazioni ossimoriche come “l’opportunità-esigenza” della copia di cortesia (si veda la nota del Tribunale di Bari del 01/02/2015, a suo tempo commentata), o ad apposite previsioni protocollari che ne giuridicizzano in qualche modo, per via consuetudinaria, l’esistenza (con successivi richiami “ufficiali” al relativo deposito. Il che è quel che si è visto accadere in quel di Enna, nel nostro articolo dello scorso venerdì 09/10/2015).

Ed è il caso di osservare che a tale impostazione  apocalittica, non è estranea neppure l’avvocatura (i cui COA, peraltro, concordano le prassi protocollari ove è prevista la copia di cortesia, quale quella sopra citata), come dimostra un post di recente pubblicato su un sito di un’associazione forense, che, senza mezzi termini (e, a dire il vero, senza alcuna argomentazione di supporto),  afferma  come, per via del PCT, «entro breve tempo verranno spazzati via tutti gli avvocati civilisti», in quanto, sempre secondo il post in questione,  l’intero assetto di contenzioso ed esecuzioni sarà presto affidato in appalto «a studi legali d’affari di Milano o Roma, che, grazie al PCT, potranno gestire autonomamente i processi e le procedure esecutive».

Ma non è  così

Insomma, tra rischi per la salute, svilimenti di ruoli funzionali, perdita di efficienza sistemica e spietate lobby plutocratiche, il PCT, da formidabile strumento tecnologico, che, almeno potenzialmente, è, finisce con il trasformarsi nel primo responsabile dei mali della nostra giustizia (e non solo).

Ora, è certo che il Processo Civile Telematico è un sistema assolutamente migliorabile e ricco di contraddizioni, derivanti da ragioni di vario tipo. Ed è ovvio, ancora, che, in tema di PCT, come su qualsiasi altro argomento, ciascuno può pensarla come vuole.

Ma, fermo ciò, è altrettanto vero che non è logicamente possibile professarsi “pienamente favorevoli” all’innovazione telematica e condizionare al tempo stesso l’operatività di tale favor al mantenimento dell’attuale status quo cartaceo: obbligo di deposito della copia di cortesia, o in qualsiasi altro modo tale principio di “conservazione analogica” venga chiamato.

Affermare, infatti, di essere favorevoli al processo telematico, purché sia mantenuto un parallelo regime analogico, manifesta la sostanziale incomprensione di ciò che ha significato l’introduzione della “digitalità” e della telematica nella storia dell’umanità, da Ada Lovelace e Alan Turing, sino a Nicolas Negroponte, Steve Jobs e Bill Gates, per citare solo alcuni dei protagonisti di una delle maggiori rivoluzioni di pensiero e azione che il mondo moderno ha potuto sperimentare.

La filosofia di fondo che sta alla base di un sistema analogico e quella che è presupposta ad un sistema digitale sono, per svariate ragioni,  incompatibili tra loro, e lo sono, in particolare, nel caso del PCT.

Ragione per cui, il cambiare “sistema” professionale di riferimento comporta, per l’utente, una conseguente, quanto inevitabile, modifica di abitudini esistenziali: ed è chi entra nel “nuovo” a doversi adeguare ad esso, non essendo possibile compiere un passaggio, per di più epocale, pretendendo che tutto resti com’era (soprattutto se quel che “era” funzionava piuttosto male, come nel caso della nostra giustizia civile).

In altre parole, la sopra ricordata “teorica del doppio binario” analogico/cartaceo,  raddoppiando gli adempimenti di sistema (telematico + carta) e vanificando gli effetti positivi della dematerializzazione (la carta ha una consistenza fisica e deve essere portata materialmente in cancelleria, esattamente come in epoca pre-telematica), provoca un patente sviamento dell’innovazione tecnologica da quelli che erano le sue finalità fondanti.

Chi la sostiene, dunque, deve essere considerato un avversario (e tra i più fieri) del processo telematico, qualunque sia la premessa formale, reale o apparente, che fonda la teorica stessa (e, si badi, non c’è nulla di male nell’essere avversari del processo telematico, posto che le opinioni sono tutte rispettabili. Ma è tuttavia indispensabile chiarirne i contorni).

D’altro canto, chi preconizza la drammatica scomparsa dell’avvocatura civile in favore di oscuri potentati gius-economici di vario genere, o paventa similari sommovimenti epocali causati dall’avvento del PCT (Facebook è una fonte inesauribile di post e link a risorse esterne che opinano in questo senso), dimostra  di non tenere presente un dato essenziale, che può riassumersi nella natura intimamente ed egualitariamente diffusiva del mezzo informatico.

L’espansione di quest’ultimo, proprio per tale caratteristica, ha infatti avuto, e tuttora ha, un potentissimo effetto di democratizzazione delle relazioni sociali, culturali ed economiche del mondo intero, mettendo ciascuno  in grado di accedere a un immenso patrimonio di risorse informative e conoscitive di alta qualità e di interagire direttamente con l’intero sistema; e ciò, in modo uguale per tutti, con tempistiche, costi e semplicità prima impensabili. E’, casomai, il c.d. digital divide, cioè il divario tra chi è in grado di accedere allo strumentario informatico e chi no, a creare un problema di potentati prevaricanti, non certo il contrario.

Non si vede proprio, dunque, per quale ragione le cose non dovrebbero andare in modo analogo nel caso degli avvocati civilisti italiani, che, messi in grado di competere con strumenti più efficienti e rapidi cui tutti hanno possibilità di accedere, dovrebbero essere, perciò stesso, “spazzati via”, invece di giovarsene in termini di miglioramento delle prestazioni e diminuzione dei costi: e, per cortesia, non si dica che effettuare un deposito telematico da Enna a Milano, il pomeriggio della sua scadenza, dal proprio studio, è meno efficiente e rapido e/o più costoso, dello spedire quello stesso atto per corriere ad un collega spesso sconosciuto del Foro di destinazione, sperando che troverà il tempo di mandare qualcuno a fare la fila in tempo utile per depositare il tutto prima dell’orario di chiusura degli uffici.

Un modo diverso di vedere le cose

A essere spazzati via saranno, semmai, coloro i quali resteranno arroccati su posizioni di rimpianto: della carta, delle mille fotocopie, delle lunghe file in cancelleria, giù giù fino al fax, alle marche da bollo, alle lettere imbucate nelle cassette postali rosse, a tutto un armamentario di aggeggi e ruoli che, di qui a qualche anno, saranno oggetto di archeologia giuridica, al pari dei procuratori legali senza patrocinio extra districtum, del pretore, dei telefoni in bachelite, dei ciclostile, delle macchine da scrivere, del bianchetto, della carta velina, del modem 56k, del mouse con le rotelle e il filo, dei floppy disk, altrimenti detti “dischetti” etc.

Il professionista forense telematico (avvocato, giudice, cancelliere, ctu, che esso sia) è fatto d’altra pasta, come dimostrano le decine di contributi, guide, slide, filmati, che vengono messi gratuitamente a disposizione online dai non pochi colleghi che si occupano professionalmente e con elevatissimo grado di competenza, della materia.

Persone che collaborano in rete con una platea indefinita di soggetti. E, attraverso ciò, migliorano, progrediscono, innovano. E, non da ultimo, mettono gli altri nelle migliori condizioni per farlo, a propria volta giovandosi del contributo altrui.

Con la curiosità di chi esplora, che non teme fatica.

Il futuro del nuovo processo civile telematico sta tutto qui. E la copia cartacea degli atti depositati digitalmente, di cortesia o meno che la si voglia chiamare, non vi ha nulla a che fare.

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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