PCT, Tribunale di Bari: “opportunità-esigenza” della copia di cortesia e “no” agli atti introduttivi Occorre un intervento del legislatore

By | 24/02/2015

Nei giorni scorsi si è visto come, dopo la vicenda della condanna alla refusione di € 5.000,00 inflitta dal Tribunale di Milano alla parte che non aveva depositato la “copia di cortesia” di una memoria (si veda il nostro articolo «PCT: non depositi la copia di cortesia? Fanno 5.000 euro….»), il presidente del Tribunale di Milano, Dott.ssa Pomodoro, con propria lettera inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di quel Tribunale il 19/02/2014, ha preso, in modo piuttosto chiaro, le distanze dall’accaduto, facendo tirare per un momento il fiato agli (sfiancati) attori del PCT.

Da parte nostra, possiamo dire, però, di essere stati facili profeti nel pronosticare (v. articolo del 20/02/2015) che non sarebbe finita lì.

Tribunale di Bari 11/02/2015: “opportunità-esigenza” della copia di cortesia

Ecco, infatti, la nota del Presidente del Tribunale di Bari dell’11/02/2015, assunta nell’assenza dell’Avvocatura, cui la nota stessa viene “trasmessa” per «informare gli iscritti»,  e sentiti, per converso, «i Presidenti delle Sezioni Civili, il Presidente della Sezione Lavoro, Referenti di due articolazioni della sezione stralcio, il Dirigente Amministrativo, Direttori Amministrativi di Cancellerie Civili».

Secondo il provvedimento in questione,

«per facilitare l’esame delle istanze ed accelerare le decisioni, si ravvisa l’opportunità – esigenza della allegazione da parte dei difensori di copie informali degli atti – documenti depositati telematicamente (cosiddette copie di cortesia), sottoposte alla regolamentazione di cui al $ 4 della menzionata circolare ministeriale [v. appresso; NdR], particolarmente utili per le richieste di decreti ingiuntivi».

A parte l’accorgimento ossimorico del ricorso all’inedita categoria della «opportunità – esigenza», la nota in questione pone un chiaro obbligo di allegazione di tale documentazione cartacea “di cortesia”.

Senonché, visto che essa fa pure espresso riferimento alla circolare del ministero della Giustizia del 15/12/2010, vale la pena di rilevare che proprio tale circolare – la quale, peraltro, si riferisce alla copia di cortesia in termini di chiara eccezionalità – precisa che (§ 4, 1° co., circolare citata):

«la messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione».

Si aggiunga inoltre che, sempre a mente della circolare (§ 4, 2° co.) in esame, le copie dei documenti depositate a titolo di cortesia «non devono essere inserite nel fascicolo processuale».

Non è dato quindi sapere come il provvedimento barese in commento possa conciliarsi con la circolare appena ricordata, laddove esso impone d’autorità (visto che l’Avvocatura viene solo informata della circostanza) l’obbligo di un vero e proprio depositoallegazione») della copia cartacea di atti e documenti.

La verità è che il processo civile telematico sta rischiando di trasformarsi in mera sovrastruttura formale di una sottostante struttura reale permanentemente cartacea, realizzando, in tal modo, un’incomprensibile duplicazione di adempimenti e vanificando l’obiettivo stesso del PCT.

Occorre un intervento legislativo che vieti chiaramente l’adozione delle prassi in questione.

Inammissibilità del deposito degli atti introduttivi

Un altro aspetto di rilievo della nota in esame è relativo alla questione della possibilità o meno di depositare gli atti introduttivi, da ultimo oggetto del nostro articolo del 17/02/2015 («PCT: la costituzione telematica in giudizio continua a fare discutere»).

Il Presidente del Tribunale di Bari, premesso che il Foro barese non è munito dell’abilitazione tecnica emessa dalla DGSIA per gli atti introduttivi (ma solo per le comparse di risposta ed altri), dispone che;

«nel Tribunale di Bari il deposito degli atti introduttivi dei giudizi, allo stato, va eseguito solo in forma cartacea e si autorizzano le cancellerie competenti a rifiutare il deposito di tali atti in via telematica».

Nel merito di tale conclusione – e delle ragioni per cui chi scrive non la ritiene condivisibile – si è già più volte detto (per tutti si veda l’articolo sopra citato).

Quel che colpisce, però, del provvedimento in commento, è che esso  (al pari di quanto avvenuto con analoga disposizione del Presidente del Tribunale di Trento del 14/07/2014) autorizza «le cancellerie competenti a rifiutare il deposito di tali atti in via telematica».

Ciò, a parere di chi scrive, si pone in netto contrasto con quanto previsto dal Ministero della Giustizia all’art. 1, ult. co., della circolare 15/12/2010 sopra citata, ove è previsto che:

«nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11».

Si dirà che in questo caso il provvedimento del giudice c’è ed è costituito dalla nota presidenziale in commento, ma non è affatto così. La disposizione appena citata, infatti, demanda chiaramente al giudice in sede giudicante e nel contraddittorio delle parti la soluzione di un problema che è strettamente processuale.

E, per converso, non si riferisce a provvedimenti organizzativi di natura para-ammnistrativa, quale quello barese in esame, tantomeno se assunti all’esito di una riunione svoltasi nell’assenza dell’Avvocatura.

Ragione per cui, c’è da riflettere sia sulla legittimità di tale tipo di disposizione, sia sulla legittimità dei conseguenti atti di adempimento ad essi.

Documenti & materiali

Scarica la nota del Presidente del Tribunale di Bari dell’11/02/2015

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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