Sezioni Unite: solo il condominio e non il condomino è legittimato a chiedere l’equa riparazione del danno da durata irragionevole del processo. La sentenza delle Sezioni Unite, 18/09/2014, n. 19663


E’ noto che ai sensi della L. 24/03/2001, n. 89 è possibile chiedere il risarcimento del danno da durata irragionevole del processo (si veda sull’argomento nostro post del 25/06/2014).

Ma quando la parte processuale è costituita da un condominio, una società, o altro soggetto diverso dalla persona fisica, chi è processualmente legittimato a chiedere l’equa riparazione? Rispettivamente il condominio, la società? Oppure i singoli condomini, i singoli soci, etc.?

Le questioni

Il problema è di particolare rilevanza se si considera che colui che esercita l’azione ex L. 89/2001 cit. per ottenere l’equa riparazione conseguente all’irragionevole durata del processo, potrebbe vedersi rigettare la domanda perchè ritenuto privo della legittimazione processuale necessaria a richiederla.

E ciò, malgrado egli sia, poniamo, il singolo condomino di quello stesso condominio che ha preso parte al processo e, dunque, come tale, abbia conseguentemente subito le conseguenze pregiudizievoli della durata lunga ed irragionevole del giudizio.

Inoltre, sotto il profilo teorico, la questione presenta anche il problema della ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale da equa riparazione, in capo ad un soggetto diverso dalla persona fisica (condominio, società, o altro ente).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Su queste importanti questioni, proprio in questi giorni, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza S.U. 18/09/2014, n. 19663 qui in esame.

In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo ampie ed interessanti argomentazioni in tema di legittimazione processuale (non solo del condomino rispetto al condominio; ma anche del socio rispetto alla società; dell’erede rispetto al proprio de cuius parte in causa; del minorenne rispetto al suo rappresentante ex lege che ha preso parte al processo), hanno concluso che il singolo condominio non può essere ritenuto parte qualora sia rappresentato dall’amministratore.

Le S.U. precisano che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. 89/2001, non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, anche per le persone giuridiche e i soggetti collettivi, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è,  conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ciò premesso, le S.U. concludono che si deve ammettere la legittimazione processuale ex L. 89/2001 del condominio, quale parte processuale del giudizio, ed, invece, escluderla in capo al singolo condomino che non sia stato parte in senso formale, nel processo presupposto che ha avuto l’irragionevole durata.

In sintesi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento è il seguente:

«nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati partì, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio».

Come si diceva sopra, la sentenza merita di essere segnalata non solo perché si tratta delle Sezioni Unite, ma anche perché ampiamente motivata.

Peccato però che – ironia della sorte – le S.U., per pronunciarsi su un caso di riparazione da durata irragionevole del processo, abbiano impiegato addirittura un anno solo per il deposito della sentenza (Camera di consiglio 24/09/2013, deposito della sentenza 18/09/2014). E’ il caso di dire che rimaniamo nell’ambito dell’irragionevole.

Documenti & materiali

Scarica il testo della Cass. S.U., 18/09/2014, n. 19663
Scarica il testo della L. 24/03/2001, n. 89

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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