I Consigli Distrettuali di Disciplina : le elezioni, i compiti e il nuovo procedimento disciplinare Prima parte: i consigli distrettuali di disciplina


Il giorno 07/08/2014 abbiamo pubblicato un intervento sulla nuova potestà disciplinare con le novità introdotte dalla riforma dell’ordinamento professionale forense, L. 31/12/2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18/01/2013, n. 15) in materia sia di illeciti tipizzati che di sanzioni applicabili come indicati nel nuovo codice deontologico.

In precedenza riservata ai Consigli degli Ordini territoriali, la funzione disciplinare sarà dunque affidata, a partire dal 01/01/2015, ad un nuovo organismo, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (C.d.d) del quale la citata L. 247/2012 ha delineato struttura e funzioni, rivoluzionando altresì l’intero sistema procedimentale.

La composizione e i compiti dei C.d.d. secondo la L. 247/2012

La novità della devoluzione della potestà disciplinare ai C.d.d. è stata introdotta dall’art. 50, 2° co., della citata L. 247/2012, secondo il quale

«il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unità»;

mentre il comma 3 dello stesso articolo 50 L. n. 247/2012 cit. dispone che

«il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere».

In merito ai compiti attribuiti a tale organo, l’art. 51, 2° co., L. 247/2012, prevede che

«le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina».

 Le norme citate, non immediatamente applicabili al momento di entrata in vigore della legge professionale, rinviavano ai regolamenti del CNF, approvati successivamente con seduta del 31/01/2014 per la costituzione del nuovo organo disciplinare (Regolamento C.N.F. 31/01/2014, n. 1, «Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina») e con seduta del 21/02/2014 (Regolamento C.N.F. 21/02/2014, n. 2, «Procedimento disciplinare») per la disciplina del procedimento ed entrambi pubblicati il 31/03/2014.

Le elezioni

Sono i Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del distretto, convocati in seggi istituiti presso i singoli Consigli quindi distinti, a dover eleggere i componenti del C.d.d. (art. 4, 1° co., Reg. n. 1/2014) con voto personale, diretto e segreto, esclusivamente riferito agli iscritti al proprio albo di appartenenza (art. 4, 3° co., Reg. n. 1/2014). Ogni Consiglio dell’Ordine elegge un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto (art. 1, 2° co., Reg. n. 1/2014).

L’elettorato passivo riguarda, ai sensi dell’art. 4, 4° co., Reg. n. 1/2014, esclusivamente gli avvocati iscritti al proprio Ordine di appartenenza che abbiano ritualmente dichiarato la propria candidatura presso la segreteria dello stesso (non essendo chiaramente consentita la candidatura presso un Ordine diverso) e che, secondo il comma 5 del citato art. 4 Reg. n. 1 /2014

«a) non abbiano subìto sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell’avvertimento;
b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;
c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;
d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive;e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni».

La durata in carica, le incompatibilità e la rappresentanza di genere

La durata in carica

I Consiglieri Distrettuali resteranno in carica per un periodo di quattro anni a partire dall’insediamento (art. 2, 1°co., Reg. n. 1/2014) e non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi salvo che non sia trascorso lo stesso numero di anni pari a quello dei precedenti mandati (art. 2, 2°co., Reg. n. 1/2014).

Le incompatibilità

In tema di incompatibilità, l’art. 3, 1°co., Reg. n. 1/2014, prevede che la carica di Consigliere distrettuale di disciplina non possa essere conciliata e svolta in concomitanza con quella di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, opportunamente estendendo con il comma 2 del citato art. 3 Reg. n. 1/2014, tale incompatibilità anche ai componenti delle commissioni di esame di Stato, limitatamente però alle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione da tale incarico.

Nel caso sussistano le citate condizioni di incompatibilità, l’eletto, entro trenta giorni dalla proclamazione, dovrà scegliere quale carica ricoprire, decadendo automaticamente da quella assunta in precedenza qualora non provveda tempestivamente (art. 3, 3° co., Reg. n. 1/2014).

La rappresentanza di genere

Ai sensi dell’art. 12 Reg. n. 1/2014, non sono valide le elezioni in esito alle quali non risultino rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale con la conseguente necessità di ripeterle nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30/09/2014, al fine di non ritardare la costituzione e l’insediamento dei nuovi C.d.d., perché alla data del 01/01/2015 sia perfezionato il passaggio di consegne.

A tale proposito, l’art. 15 Reg. n. 1/2014 prevede che siano trasferiti alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina – dandone comunicazione all’incolpato – sia i fascicoli dei procedimenti pendenti alla data del 31/12/2014 presso gli Ordini circondariali del distretto, sia i fascicoli dei procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l’apertura ai sensi dell’art. 47 del R.D. n. 37/34.

Il nuovo procedimento disciplinare (to be continued…)

Il nuovo procedimento disciplinare è trattato nella seconda parte dell’articolo, pubblicata il 26/09/2014.

 

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