I Consigli Distrettuali di Disciplina : le elezioni, i compiti e il nuovo procedimento disciplinare/2 Seconda parte: il procedimento disciplinare dall'istruttoria alla citazione in giudizio


Nella prima parte di questo articolo dedicato alla recente riforma della potestà disciplinare della professione forense, abbiamo esaminato il nuovo organismo deputato all’esercizio di tale potestà: il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

In questa seconda parte analizzeremo, invece, le regole del procedimento disciplinare occupandoci, in particolare, delle sue fasi iniziali: dall’istruttoria preliminare alla citazione in giudizio.

La fase decisoria, le impugnazioni le misura cautelari ed altri aspetti procedimentali saranno invece oggetto della terza parte di questo articolo, di prossima pubblicazione.

Le fonti e la struttura

Il nuovo procedimento disciplinare, com’è noto,  è oggetto del Titolo V della L. 31/12/2012, n. 247 (artt. 50 e ss.) ed è ordinato, ex Regolamento CNF n. 2/2014, secondo uno schema trifasico:

  • una fase preliminare, comprendente l’acquisizione della notizia dell’illecito e l’istruttoria pre-procedimentale;
  • una fase che comprende la formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio;
  • una fase decisoria, costituita dal dibattimento e dalla decisione.

Territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4 Reg. n. 2/2014 è il Consiglio di disciplina del distretto in cui è iscritto l’incolpato o nell’ambito del quale è avvenuto il fatto, applicando, nel caso di più iscrizioni del procedimento nel registro riservato ex art. 12 Reg. n. 2/2014 cit., il criterio di prevenzione.

La fase preliminare

L’acquisizione della notizia di illecito

Una primissima fase, determinante l’avvio dell’azione disciplinare, riguarda l’acquisizione della notizia dell’illecito che può avvenire attraverso la comunicazione di un esposto-denuncia o comunque in altro modo.

«L’espressione generica e ampia adottata» come sostiene l’Avv. Manuela Bacci,nell’intervento pubblicato su Previdenza Forense, n. 2/2014 «consente di individuare notizie di illeciti di diversa origine; nei casi in cui si parla di esposto o di denuncia ci si riferisce, infatti, a notizie provenienti da una fonte individuata o individuabile costituita dall’autore – ancorché anonimo- dell’esposto o della denuncia; nell’altro caso preso in considerazione (acquisizione di notizia di fatti di valutazione disciplinare) ci si riferisce, invece, alla possibilità che il Consiglio acquisisca una notizia di illecito disciplinare non proveniente da una fonte specificamente individuata o individuabile, e quindi anche direttamente».

L’ art. 11, 1°co., Reg. n. 2/2014, precisa che il Consiglio dell’Ordine territoriale dopo la presentazione di un esposto o, comunque, dopo aver appreso la notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, dovrà immediatamente

«a) darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto».

Il comma 2 dello stesso articolo 11 Reg. n. 2/2014, individua un caso particolare di acquisizione della notizia dell’illecito, in considerazione della fonte di provenienza della stessa:

«L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) viene esercitata l’azione penale;
b) viene disposta, revocata o annullata l’applicazione di misure cautelari;
c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio».

Il nuovo compito del Consiglio dell’Ordine territoriale, dunque, non dovrà essere meramente passivo, potendosi concretizzare nella necessità di una prima valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare del presunto illecito, pur rimanendo obbligatoria ed improcrastinabile la trasmissione degli atti al C.d.d. competente, anche qualora si trattasse di fatti che, sotto il profilo deontologico, siano manifestamente infondati o addirittura irrilevanti.

Ricevuti gli atti relativi alla notizia del presunto illecito, ai sensi dell’art. 12 Reg. n. 2/2014, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina iscrive altrettanto immediatamente in un apposito registro il nominativo dell’iscritto insieme alla data di ricevimento della segnalazione.

Con l’avvio del procedimento, l’art. 13 Reg. n. 2/2014 precisa che

«dall’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dall’albo, dall’elenco o dal registro».

L’istruttoria pre-procedimentale

Successivamente, secondo l’art. 14 Reg. n. 2/2014, il Presidente del C.d.d., valutati gli atti ricevuti, comprese le prime difese, può richiedere l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza, ma nel caso in cui egli stesso non ne rilevi la sussistenza o il Consiglio non accolga la sua richiesta di archiviazione immediata, si procede con la costituzione della sezione competente e con la nomina, tra i suoi componenti, del consigliere istruttore.

Quale responsabile della fase pre-procedimentale, il consigliere istruttore dovrà completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito nel registro riservato, mentre l’incolpato avrà il diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

Il Consigliere Istruttore dovrà immediatamente comunicare l’avvio della fase istruttoria preliminare all’incolpato, precisandogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare, per iscritto ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie; potrà inoltre assumere informazioni e testimonianze, acquisire atti ed invitare l’incolpato a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore (art. 15 Reg. n. 2/2014).

Incolpazione e citazione a giudizio

A conclusione della fase precedentemente descritta, secondo l’art. 16 Reg. n. 2/2014, il Consigliere istruttore potrà proporre richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione alla sezione competente che delibererà senza la sua presenza, così sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.

Il capo di incolpazione

Il capo d’incolpazione approvato è trasmesso immediatamente all’interessato, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina con una comunicazione che ai sensi dell’art. 17, 2° co., Reg. n. 2/2014, deve contenere:

 «1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
a) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
b) dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione»;

«2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;
b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;
c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento».

Si tratta di un momento centrale dell’azione disciplinare, non solo in quanto determinante l’apertura del procedimento –in particolare, dalla data della sua comunicazione-, ma anche perché è il momento in cui vengono formalizzate, al di là della semplice informativa, le accuse dirette a fornire la piena e dettagliata cognizione dei fatti contestati con la menzione dei canoni deontologici presuntivamente violati e della sanzione prevista.

Anche in questa fase, decorso il termine per presentare le difese, il consigliere istruttore, proprio sulla base anche di quanto dedotto dall’incolpato in relazione alla circostanziata formalizzazione di cui sopra, può chiedere alla sezione di disporre l’archiviazione o la sua citazione a giudizio (art. 18 Reg. n. 2/2014).

La citazione a giudizio

Nell’ipotesi di rinvio a giudizio, l’art. 21 Reg. n. 2/2014 stabilisce che la citazione debba esser notificata – non più solo comunicata – tramite pec o a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, sia all’interessato, presso il suo domicilio professionale od eventualmente presso quello eletto, che al Pubblico Ministero presso il Tribunale in cui ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina. Secondo il comma 2 dello stesso articolo 20, Reg. n. 2/2014.

La citazione dovrà contenere (art. 21 Reg. n. 2/2014 cit.)

 «a) le generalità dell’incolpato;
b) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
d) l’avviso che l’incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
e) l’elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione».

Dibattimento, discussione e decisione (to be continued….)

Come anticipato, la fase dibattimentale e decisoria del procedimento disciplinare, unitamente agli aspetti concernenti le misure cautelari, le impugnazioni, l’esecuzione della decisione i rapporti con il processo penale ed i poteri ispettivi del CNF saranno oggetto della terza parte di questo articolo, di prossima pubblicazione.

Nota di richiami

La prima parte di questo articolo è stata pubblicata il 24/09/2014

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