Il Tribunale di Isernia sui presupposti di fallibilità della società in liquidazione e sull’efficacia dei crediti contestati Trib. Isernia, 06/11/2019

By | 22/11/2019

TRIB. ISERNIA, 06/11/2019

«Un credito, anche contestato, ben può essere posto a base di una istanza di fallimento, non essendo necessario che l ‘istante disponga di un titolo esecutivo né che abbia conseguito un accertamento giudiziale definitivo, essendo sufficiente, in sede di istruttoria prefallimentare, che l ‘esistenza del credito sia accertata incidentalmente, anche in presenza di contestazioni del debitore.

Tuttavia l’istanza di fallimento non può tradursi in un espediente per conseguire il soddisfacimento del credito, senza ricorrere ad azioni di cognizione e / o di esecuzione individuali.

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L. Fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Massima non ufficiale)

Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti da entrambe le parti, ed esaminati gli scritti difensivi di ricorrente e resistente, ritiene che non si possa giungere a pronunciare una declaratoria di fallimento per le ragioni che si vanno brevemente ad illustrare.

In primo luogo il credito vantato dalla ricorrente risulta agli atti contestato in modo non pretestuoso, avendo la odierna resistente promosso una istanza di mediazione obbligatoria in data 31.7.2018 ove si contesta la validità della convenzione sugli interessi moratori nonché della clausola anatocistica, e del pari, avviato azioni giudiziarie nei confronti di altri istituti bancari, e comunque è stata articolata una compiuta resistenza alle pretese della creditrice, odierna ricorrente.

Come noto, un credito, anche contestato, ben può essere posto a base di una istanza di fallimento, non essendo necessario che l ‘istante disponga di un titolo esecutivo né che abbia conseguito un accertamento giudiziale definitivo, essendo sufficiente, in sede di istruttoria prefallimentare, che l ‘esistenza del credito sia accertata incidentalmente, anche in presenza di contestazioni del debitore, dovendo essere verificata la legittimazione del creditore (cfr. Cass. SS UU n. 1521 del 2013), ancorché l ‘istanza di fallimento non può tradursi in un espediente per conseguire il soddisfacimento del credito, senza ricorrere ad azioni di cognizione e / o di esecuzione individuali (cfr. Cass. 17078 del 2016).

D’ altro canto, la questione sollevata dalla resistente circa la insufficienza della prova del credito posto a base del ricorso di fallimento e, nel caso di specie, circa la idoneità dell’ estratto di saldaconto, reso conforme ex art. 50 del TUB, ad assurgere a prova del credito della banca ricorrente in giudizi differenti da quello monitorio, è stata già affrontata e risolta in senso negativo dalla costante giurisprudenza di legittimità, che questo Tribunale ha, in più occasioni, richiamato e condiviso, in senso negativo, anche in un giudizio fallimentare, come il presente.

Inoltre, appaiono seriamente contestate sia la quantificazione degli interessi pretesi dalla creditrice sulla base di tassi determinati per relationem, sia la determinazione degli stessi secondo il sistema della capitalizzazione trimestrale, con la conseguenza che, in relazione alla obiettiva incertezza in ordine all´esistenza e all´entità del credito vantato dalla creditrice istante, non si delinea con chiarezza un quadro, anche solo indiziario, che integri gli estremi dello stato d´insolvenza.

Dirimente è, poi, ai fini del rigetto dell’istanza de quo l ‘analisi delle scritture contabili in atti, relative alla società debitrice, in particolare con riferimento al bilancio al 31.12.2017 e alla situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2018, prodotti in giudizio dalla parte resistente.

Tali documenti contabili -gli ultimi ad essere stati depositati, in un momento in cui la società resistente era già stata posta in liquidazione- denunciano un rapporto tra le poste relative all’attivo circolante composto, soprattutto, di crediti esigibili a breve termine, e le voci debitorie, tale da ritenere ampiamente soddisfacibili le pretese debitorie gravanti in capo alla società, ivi compresa quella azionata con l ‘odierno ricorso. Gli elementi patrimoniali attivi della società risultano, quindi, idonei a soddisfare i creditori, con conseguente esclusione della sussistenza, in capo alla società resistente, di uno stato di insolvenza. (in particolare, dalla lettura della situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2018, si evince che, a fronte di debiti per un totale di euro 1.746.973,21, vi è una consistenza dell’attivo circolante pari a euro 2.10 5.710,15, con una evidente eccedenza dell’attivo patrimoniale rispetto al passivo).

Infatti, è ormai pacifico che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L. Fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. da ultimo, Cass. civ., n.5402 del 7/03/2014).

Infine, l ‘istanza di fallimento non è stata preceduta da alcuna azione di cognizione, anche in forma monitoria, volta ad accertare giudizialmente il credito, né, vieppiù, da una azione esecutiva individuale, non essendovi nel fascicolo tracce di un precetto o anche solo di un tentativo di pignoramento con esito negativo.

Alla luce di quanto sopra considerato, giudica questo Tribunale che gli elementi acquisiti in atti non consentano di ritenere sussistenti nella fattispecie concreta sintomi univoci dello stato di insolvenza della parte resistente.

Segue la condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza ex art. 91 cpc, che si liquidano come da dispositivo.

Pertanto, il Tribunale,

letti gli artt. 15 e 22, comma 1, L.Fall.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente [Omissis] al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente [Omissis], che si liquidano in [Omissis].

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