Una recente ed interessante nota dell’INL fa il punto sul tema della decadenza/prescrizione dell’azione dei dipendenti dell’appaltatore per il pagamento dei trattamenti contributivi allorquando detta azione venga esperita nei confronti del committente solidalmente responsabile con l’appaltatore ai sensi dell’ art. 29, 2° co., D.Lgs 10/09/2003, n. 276
Tale disposizione, come noto, prevede che
«in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento».
Ebbene, secondo l’INL, che si rifà alla recente giurisprudenza della Corte sul punto, il termine biennale di cui sopra
«riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore,per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva».
Quest’ultima, dunque, rimane assoggettata alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, 9°co., L. 08/08/1995, n. 335, che recita
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».