Il giudice del lavoro di Modena sull’onere di contestazione specifica dei conteggi depositati in sede monitoria Trib. Modena, Sez. Lav., 06/11/2019

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TRIB. MODENA, SEZ. LAV., 06/11/2019

«Nel rito del lavoro, l’opponente – convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall’ingiungente, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l’erroneità dei conteggi» (Massima non ufficiale)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Ente di previdenza dei [Omissis] ha agito in via monitoria nei confronti del [Omissis], onde ottenere il pagamento dei contributi previdenziali maturati dall’anno 2013 per un importo complessivo di [Omissis], di cui [Omissis] per contributi e [Omissis] per interessi di mora e sanzioni.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ingiunto a [Omissis] il pagamento della somma di [Omissis], oltre interessi legali (cfr. decreto ingiuntivo [Omissis] – notificato il 12.12.2016).

2 [Omissis] ha proposto tempestiva opposizione eccependo:

1) la carenza dei requisiti minimi per l’emissione del decreto ingiuntivo;

2) l’errata e inesatta quantificazione dei contributi previdenziali.

3. Sulla pretesa creditoria dell’opposto

3.1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali in materia di onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 30.10.2001, n. 13533; Cass. Sez. 2, Ord. n. 13685 del 21/05/2019).

3.2. L’ente opposto ha ottemperato al proprio onere probatorio.

Il credito di [Omissis] è attestato dall’estratto conto previdenziale, documento non specificamente contestato da [Omissis]

Quest’ultimo, inoltre, ha riconosciuto di essere debitore dei contributi previdenziali degli anni in esame, come comprovato dalle domande di rateizzazione del 12.11.2013, 21.07.2015 e 01.02.2016, con relativi piani di ammortamento. 3 Trattasi di un riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., con impegno dello stesso ricorrente al versamento rateizzato degli importi concordati.

Si rileva, infine, che l’opponente non ha mai contestato le richieste stragiudiziali di regolarizzazione della posizione contributiva, formulate dall’ente previdenziale con le diffide di febbraio e settembre 2016.

Contegno che comprova ulteriormente, sul piano indiziario, la fondatezza della pretesa dell’opposto.

[Omissis], quale parte onerata della prova del fatto estintivo (cfr. Cass. S.U. n. 11533/2001), non ha documentato il pagamento della somma ingiunta né il versamento di acconti diversi da quelli contabilizzati da [Omissis].

3.3. Nel rito del lavoro, l’opponente – convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall’ingiungente, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l’erroneità dei conteggi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del 12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del 27/06/2018). Le contestazioni del quantum sono generiche e non sono suffragate da alcun documento attestante errori di calcolo o l’errata applicazione dei criteri fissati dalle norme regolamentari in materia di quantificazione dei contributi evasi (cfr. Statuto e Regolamenti [Omissis]), calcolati sulla base delle autocertificazioni reddituali trasmesse dallo stesso opponente.

La carenza di allegazione rende l’istanza di C.T.U. contabile meramente esplorativa, dunque inammissibile, come da pacifica giurisprudenza di legittimità: La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez. 6 – 1, Ord. n. 30218 del 15/12/2017).

3.4. L’eccezione di nullità del provvedimento monitorio è infondata.

[Omissis], al pari degli altri istituti previdenziali, può certificare l’esistenza del credito con una dichiarazione del proprio dirigente, documento che costituisce prova idonea all’emissione del decreto ingiuntivo in forza della disposizione contenuta nell’art. 635, comma 2 c.p.c. Dunque l’estratto contributivo costituisce prova scritta idonea all’emissione del decreto ingiuntivo (v. anche art. 54 L. 9 marzo 1989 n. 88; Cass., Sez. Lav., sentenze n. 535/1980, n. 7859/2004, n. 12227/04 e n. 25888/08).

La Suprema Corte ha anche precisato che “la prova del credito vantato da un ente previdenziale per contributi assicurativi non versati può ben essere fondata sull’estratto conto, attestante l’effettività dell’accertamento eseguito dalla Sede provinciale dell’ente (.)” (Cass. Sez. L, Sent. n. 535 del 22/01/1980).

3.5. Per tutte le ragioni esposte deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

4. Sulle spese di lite

4.1. Le spese del giudizio di opposizione devono essere poste a carico di [Omissis] in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014). Lo scaglione di riferimento è quello da E. 26.000,01 a E. 52.000,01.

4.2. Il comma 3 dell’art. 96 – aggiunto dall’art. 45 della Legge 69/2009 – dispone: “il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Come ha ben chiarito la giurisprudenza di merito, la citata disposizione “introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato” (cfr. Tribunale Reggio Emilia, Sent. 25 settembre 2012; Tribunale Lamezia Terme, Sent. 12 luglio 2011).

Il presupposto per l’applicazione della condanna per lite temeraria di cui all’art. 96, comma 3 c.p.c., è il medesimo previsto dal primo comma del citato articolo, ossia che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Tribunale Verona, Sent. 12 gennaio 2012; Tribunale Reggio Emilia, Sent. 25 settembre 2012). Nel verificare la lite temeraria, il giudice può tenere conto del comportamento tenuto dalla parte nel corso del processo (Cass. civ., sez. II 18.02.2011).

[Omissis] ha proposto opposizione nonostante il riconoscimento del debito contenuto nei piani di rateizzazione. L’opposizione si appalesa strumentale e defatigatoria, proposta al solo fine di procrastinare il versamento dei contributi previdenziali. Tale comportamento, contrario ai canoni di lealtà e buona fede, valutato unitamente alla genericità e manifesta infondatezza delle contestazioni, giustifica la condanna dell’opponente ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c.

L’importo viene calcolato in percentuale sull’ammontare delle spese di lite liquidate in favore all’opposto (27% delle spese liquidate), tenendo anche conto della durata del giudizio e dell’entità del credito azionato in via monitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) RIGETTA l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n [Omissis], emesso in data [Omissis];

2) CONDANNA [Omissis] al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposto, che liquida nella complessiva somma di [Omissis], oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;

3) CONDANNA [Omissis] a versare all’opposto la somma di [Omissis] a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c.;

4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

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