Corte Costituzionale: il deposito della sentenza sulla legittimità della sospensione degli sfratti Corte Cost. 11/11/2021, n. 213

By | 15/11/2021

Con nostro articolo del 27/10/2021 vi segnalavamo che la Corte Costituzionale, esaminando la questione della leggimità costituzionale della sospensione degli sfratti derivanti dalla normativa emergenziale covid-19, aveva concluso per la sua legittimità e vi allegavamo il relativo comunicato stampa emesso dalla Corte medesima, in attesa del deposito della sentenza per leggerne le motivazioni.

Ora, e cioè precisamente in data 11/11/2021, la sentenza è stata depositata e se ne possono, dunque, leggere le motivazioni: si tratta della decisione Cost. 19/10/2021, pubblicata il 11/11/2021, n. 213  e potete scaricarla qui.

In sostanza con la decisione 213/2021 la Corte Costituzionale, pur ritenendo la legittimità delle proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, ritiene che la proroga del blocco degli sfratti per morosità – disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 – è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021,

«senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)».

Nella sentenza si legge che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale – il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021.

Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.

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