Assegno divorzile e convivenza di fatto: cambia di nuovo tutto Cass. Civ., SS.UU., 05/11/2021, n. 32198


Siamo certi che, in punto di assegno divorzile, la sentenza del 05/11/2021 n. 32198/2021 delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte, che qui si segnala, segnerà un’importante svolta che condizionerà tutti i contenziosi pendenti e futuri vertenti su questa questione.

I principi di diritto espressi dalle SS.UU. con la sentenza 32198/2021

Le Sezioni Unite, infatti, si sono pronunciate su questione di massima di particolare importanza, in particolare sull’incidenza della convivenza di fatto, del coniuge beneficiario, sull’assegno divorzile, affermando i seguenti principi di diritto:

l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. – Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. – A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio.

I temi affrontati

Il problema giuridico da cui muove il caso è quello discendente dall’art. 5 della legge di divorzio L. 898/1970 e succ. mod. secondo il quale

l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

E cioè, si prevede la perdita automatica del diritto all’assegno nel caso di nuove nozze, mentre nulla è previsto nel caso di convivenza di fatto (anche la nuova regolamentazione della convivenza di fatto contenuta nella  L. 20/05/2016, n. 76, nulla prevede al riguardo).

Venendo più in dettaglio al tema, si osserva che all’attenzione delle Sezioni Unite è stato sottoposto un complesso di questioni di particolare rilevanza legate all’assegno di divorzio.
E precisamente:
a) se l’effetto estintivo previsto dall’art. 5/10 L. 898/1970 e succ. mod. – riferito al caso di nuove nozze – abbia un’applicazione automatica nel caso di convivenza di fatto dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno medesimo;
b) nell’ipotesi in cui non vi sia automatismo dell’effetto estintivo, se, in che modo ed in che misura, incida la convivenza di fatto, sull’assegno in questione;
c) infine, se il diritto all’assegno divorzile vada o meno in stato di quiescienza e possa riespandersi nella sua pienezza (o entro che limiti), nel caso sopravvenga la cessazione della predetta convivenza di fatto.

Il caso

La fattispecie sottostante è quella di una ex coniuge che, separata dal coniuge dopo nove anni di matrimonio con figli ancora oggi minori, ed instaurata una stabile convivenza di fatto con un altro uomo da cui, peraltro, aveva avuto anche un’altra figlia, in sede di divorzio chiedeva ed otteneva, oltre alle misure relative alla prole, un assegno divorzile di € 850,00.

In grado d’appello, poi, veniva revocata quest’ultima disposizione dalla Corte territoriale adita, la quale si richiamava e faceva applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza della Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2015, n. 6855 e del conseguente consolidato orientamento giurisprudenziale.

La decisione pronunciata in appello finiva in cassazione e la Prima Sezione della Corte rimetteva la questione al Primo Presidente affichè valutasse l’opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite, sia in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente, ma anche in considerazione della ritenuta opportunità di riconsiderare e ripensare alla molteplice natura dell’assegno divorzile.

I tre orientamenti giurisprudenziali esistenti fino a quel momento

Investite della questione, effettivamente, le Sezioni Unite, danno atto dell’esistenza di tre orientamenti  giurisprudenziali, anche se non del tutto contrastanti tra loro.

Secondo l’orientamento più risalente nel tempo, il diritto all’assegno non cessa automaticamente all’instaurarsi di una nuova convivenza, ma può essere eventualmente rimodulato dal giudice nel suo ammontare in considerazione di essa (Cass. 1477/1982 ed altre).

Secondo un altro orientamento, in verità non proprio in contrapposizione con l’altro, afferma che il diritto all’assegno divorzile rimane sospeso per tutta la durata della convivenza per entrare in una sorta di quiescenza, con la possibilità, dunque, di ritornare a vivere qualora venga a cessare (Cass. 11975/2003 ed altre).

L’orientamento più recente, ma consolidato in breve tempo, afferma che, in virtù del principio di autoresponsabilità cui devono essere improntati anche i rapporti personali, all’instaurarsi di una nuova famiglia di fatto (cioè con figli) o comunque di una convivenza di fatto con un’altra persona, il diritto all’assegno divorzile si estingue automaticamente, per intero e per sempre (senza, dunque, possibilità che torni a rivivere in ipotesi di cessazione della predetta convivenza) (Cass. 6855/2015 ed altre).

Quest’ultimo è l’orientamento cui si è uniformata, nella specie, la corte d’appello.

La riconsiderazione del problema da parte delle Sezioni Unite

Le SS.UU. prendono atto che il contesto sociale è profondamente cambiato, secondo una progressiva laicizzazione ed evoluzioe della società, che contempla una migliore considerazione e valutazione dei diritti e della vita delle persone; e, per quanto strettamente concerne la famiglia, oggi costituito dalla coesistenza di una pluralità di rapporti e formazioni familiari, di veloce costituzione ed altrettanto veloce scioglimento, tutti parimenti meritevoli di dignità alla luce dell’art. 2 della Costituzione.

Ed affermano che di questi mutamenti si deve tenere conto anche in questa sede.

In particolare, le SS.UU. considerano che non sembra giusto che, solo per il fatto di avere compiuto una scelta personale della formazione di un nuovo nucleo familiare, il coniuge beneficario dell’assegno divorzile debba automaticamente perdere il relativo diritto. Ciò soprattutto, nell’ipotesi in cui si tratta del coniuge economicamente più debole che all’interno del matrimonio abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali-lavorative per dedicarsi alla casa ed alla famiglia, e così abbia consentito all’altro coniuge di affermarsi in ambito lavorativo e di migliorare il proprio patrimonio economico.

Ed allora, con la sentenza 32198/2021 qui segnalata, le Sezioni Unite, analizzando in dettaglio la natura dell’assegno divorzile, e tenendo distinta quella assistenziale da quella compensativa-perequativa,  giungono sostanzialmente ad affermare che, in presenza di una stabile e seria convivenza del beneficiario dell’assegno con altra persona, si può considerare automaticamente venuta meno solo la parte dell’assegno di natura assistenziale, mentre dovrà essere valutata e verificata nello specifico caso, la sussistenza dei presupposti per mantenere quella parte dell’assegno avente natura compensativa.

L’onere probatorio

Secondo questo assunto della Corte di legittimità, sarà preciso compito del giudice di merito effettuare un rigoroso accertamento giudiziale circa la stabilità della convivenza e la sua decorrenza iniziale.

Sotto il profilo probatorio, chi agisce per vedersi riconoscere la componente compensativa dell’assegno divorzile dovrà provare preliminarmente la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati, dovrà dimostrare che l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.

Il giudice poi dovrà tenere conto oltre che della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali, anche del particolare regime patrimoniale scelto dai coniugi, dato che quello della comunione dei beni potrebbe avere già prodotto gli effetti cui mira la componente compensativa dell’assegno divorzile.

Il nuovo istituto dell’assegno ‘temporaneo’

La vera novità cui giunge per questi casi, la Corte di legittimità con la sentenza 32198/2021, che qui si segnala, è quella della ‘creazione’ di un nuovo concetto di assegno divorzile.

Si tratta, cioè, di un assegno ‘temporaneo‘ che si distingue, dunque, da quello vero e proprio la cui durata è a tempo indeterminato, ma anche dalla liquidazione una tantum che, come noto, richiede che il consenso di entrambe le parti.

Questo risponderebbe, secondo la Corte, all’esigenza, parimenti meritevole di tutela, del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile, di avere a priori una durata determinata nel tempo che consenta anche a costui la pianificazione del proprio futuro.

Naturalmente non si tratta della vera e propria ‘creazione’ di un nuovo istituto non potendo esso essere frutto di elaborazione giurisprudenziale ma richiedendo, semmai, un intervento legislativo.

Tuttavia, nelle more, la Corte di legittimità, invita i giudici di merito, gli avvocati, e gli altri eventuali professionisti, ad attivarsi per mediare e facilitare un accordo in tal senso delle parti in causa.

Documenti & materiali

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