Copia di cortesia: il presidente del Tribunale di Milano getta acqua sul fuoco, ma….

By | 20/02/2015

Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano del 15/01/2015 relativa alla copia di cortesia (la questione è stata oggetto del nostro post del 18 febbraio scorso PCT: non depositi la copia di cortesia? Fanno 5.000 euro….) ed alle reazioni a catena che ha suscitato (l’UNCC ha chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dei magistrati che hanno adottato il provvedimento), sulla questione è anche intervenuta la Presidente di quel Tribunale, Livia Pomodoro, che ha in qualche modo tentato di stemperare le polemiche.

La lettera del 19/02/2015

In una lettera inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il 19/02/2015, infatti, la Presidente rileva, anzitutto, come la  contestata decisione non costituisca «prassi di sezione» e che, comunque, il G.D. alla procedura fallimentare in favore della quale era stata pronunziata l’ormai leggendaria sentenza di condanna del Tribunale di Milano sopra citata aveva già approvato la «rinuncia da parte del fallimento ad avvalersi della statuizione portante la condanna alla sanzione processuale di € 5.000,00».

La stessa Presidente, inoltre, pur definendo «fuorvianti» i commenti apparsi sul tema, ribadisce, però, al tempo stesso

«la generale adesione dei giudici del Tribunale alla lettera e allo spirito del protocollo 26/6/2014 volto a garantire una spontanea e utile collaborazione tra Tribunale e Foro per l’attuazione del PCT»,

aggiungendo, altresì, che in tale prospettiva collaborativa

«appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate alla realizzazione di un intervento così ampio e innovativo quale il PCT»

rifiutando, conclusivamente, ogni interpretazione che attribuisca «significato di portata generale all’adozione di quell’unico decreto 15 gennaio 2015».

Qualche considerazione

Dichiarazioni condivisibili, anche perché ribadiscono concetti alquanto lapalissiani, i quali, tuttavia, non dovevano essere tali per tutti, se almeno uno dei Collegi di un Foro di primaria importanza come quello Milanese ha inteso emettere il provvedimento che tutti abbiamo potuto leggere e commentare.

Cosa aveva detto l’A.N.M. sulla copia di cortesia

Chi ha buona memoria, inoltre, rammenterà che la battaglia di certa magistratura in favore della copia di cortesia, risale a tempo addietro, allorquando l’A.N.M., in un comunicato del 21 maggio 2014 che avevamo commentato in un post del 23 giugno 2014, aveva rilevato come la normativa in materia di PCT continuasse a delineare

«chiaramente a carico dei difensori un onere di deposito non solo dell’originale dell’atto ma anche delle copie ad uso ufficio e dei componenti il collegio; onde non sarebbe legittimo trasferire tale onere a carico dello Stato, mentre è indubbio che il giudice debba continuare a potersi avvalere del formato cartaceo per lo studio della causa e la redazione dei provvedimenti, sia a tutela della propria professionalità che della salute».

Cosa aveva detto il C.S.M. sulla copia di cortesia

A ciò aveva fatto eco la risoluzione del 12 giugno 2014, in cui il C.S.M., dal canto suo, manifestava

«la necessità di garantire (quantomeno ove richiesta) la possibilità di disporre di una copia cartacea completa del fascicolo d’ufficio (ovvero degli atti o dei documenti che il giudice espressamente richieda di poter esaminare su carta) non appare assolutamente collidere con l’efficienza del sistema, atteso che non ne pregiudica il deposito telematico e favorisce il superamento di quelle resistenze legittimamente fondate sul rischio di perdita di qualità nel lavoro dei giudici e di inefficienze dovute al necessario utilizzo delle infrastrutture telematiche».

Siamo proprio sicuri che sia finita qui?

Dunque, le reazioni di stampa al provvedimento Milanese del 15/01/2015 più volte richiamato – in un contesto magistratuale chiaramente orientato alla conservazione del cartaceo – forse non erano così fuorvianti, come ritenuto dalla Presidente Pomodoro.

Il tenore delle dichiarazioni rese da quest’ultima, comunque, hanno, se non altro, il merito di gettare acqua sul fuoco, ribadendo alcuni principi cardine in materia, e si confida possano influenzare e condizionare positivamente altri Fori, oltre quello di Milano, dai quali ci è giunta voce essersi rinviata una prima udienza di opposizione a decreto ingiuntivo perché una delle parti non aveva depositato la copia di cortesia dei propri atti (stiamo tentando di reperire il provvedimento; se qualcuno ne ha la disponibilità, batta un colpo, grazie).

Documenti & materiali

Scarica la lettera inviata dalla Presidente del Tribunale di Milano il 19/02/2015
Scarica il decreto Trib. Milano, Sez.II, 15/01/2015, n. 534*
*stante la particolarità della situazione, invece di proporvi la trascrizione del provvedimento, come siamo soliti fare, abbiamo deciso di caricare sul sito l’originale di esso, a che ciascuno possa valutarne “in presa diretta” il contenuto. Ringraziamo Alessandra Giorgetti che, sul sito di Persona e Danno, lo ha commentato e reso disponbile
Scarica il documento A.N.M. del 21/05/2014 sul PCT
Scarica la risoluzione C.S.M. del 12/06/2014 sul PCT

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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