Ancora sulla natura accusatoria del procedimento disciplinare e sull’onere della prova C.N.F., 02/10/2019, n. 88

By | 14/02/2020

C.N.F., 02/10/2019, N. 881

«Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico»

FATTO

Il COA di [Omissis] deliberava di promuovere nei confronti dell’Avv. [Omissis], con delibera consiliare del 24 ottobre 2013, il procedimento rubricato al n. 22/2013 per il seguente capo di incolpazione, testualmente riportato:

“1. per aver chiesto ai signori [Omissis] e [Omissis] parte delle somme a questi corrisposte dalla [Omissis] Spa a titolo di risarcimento del danno per il sinistro stradale del 28 aprile 2009, asserendo di esser dovuto quale percentuale alla stessa spettante;

2. per aver ricevuto tramite la [Omissis] Srl l’incarico professionale di assistenza della pratica stragiudiziale di risarcimento danni patito dai Sigg.ri [Omissis] e [Omissis] a seguito del sinistro stradale del 29 aprile 2009, con la sottoscrizione del contratto di affidamento di incarico presso lo Studio di fisioterapia;

3. per aver indotto i propri assistiti a dichiarare, contrariamente al vero, di essere domiciliati in [Omissis] al fine di essere visitati da un Medico Fiduciario della [Omissis] Spa, notoriamente predisposto a valutazioni delle lesioni più favorevoli ai danneggiati;

così violando gli artt. 5, 6, 19 canoni II e III del CdF, in [Omissis], in epoca prossima e successiva all’aprile 2009″.

Il procedimento origina da un esposto del 20 marzo 2013 (prot. n. 1448/13, del 25 marzo 2013), a firma del Sig. [Omissis], con il quale veniva lamentato il comportamento, definito deplorevole, dell’Avvocato incolpato, il cui mandato era stato conferito per il tramite di [Omissis], un centro di fisioterapia cui l’esponente ed il proprio coniuge, Sig.ra [Omissis], si erano rivolti per la cura di lesioni subite in un sinistro stradale.

Il Comportamento sarebbe consistito:

– nell’ aver indicato un domicilio degli assistiti in [Omissis] per favorire la visita di un Fiduciario della Compagnia interessata incline a valutazioni più favorevoli; per aver trattenuto parte della somma liquidata dalla Compagnia stessa – ma accettata solo in acconto – per onorari e “per percentuale spettante a [Omissis] srl”;

– nell’aver intrapreso per la differenza una causa avanti al Giudice di Pace di [Omissis]

-nella quale peraltro, ad insaputa dell’esponente, era stato nominato un CTP – in ordine alla quale era mancata ogni informazione, salvo a ricevere lettera di rinunzia al mandato per il preteso venir meno del rapporto fiduciario;

– ed infine, nell’aver l’Avvocato [Omissis] percepito somme non fatturate e preteso compensi non dovuti.

Con memoria del 22 aprile 2013, per controdeduzioni all’esposto, l’Avv. [Omissis] negava ogni addebito.

Apertosi il procedimento con delibera consiliare del 24 ottobre 2013, l’incolpato presentava ulteriori memorie difensive, venivano escussi testi nelle sedute del 27 marzo 2014 e 15 maggio 2014, ed il COA, in esito alla seduta del 15 maggio 2014, deliberava di prosciogliere l’Avv. [Omissis] dal primo e terzo capo di incolpazione, e di irrogargli la sanzione della censura per il secondo capo di incolpazione, ritenendo comprovata, anche documentalmente, la perpetrazione dell’illecito.

Avverso la suddetta decisione, ricorre l’Avv. [Omissis] con ricorso tempestivo, depositato il 30 aprile 2015, sottoscritto personalmente e dal Difensore nominato, chiedendo l’annullamento della sanzione ed, in subordine, la riduzione a quella più mite dell’avvertimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con l’unico mezzo di gravame, il ricorrente ha inteso censurare la decisione:

a) per la pretesa errata valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali, piuttosto, il COA avrebbe dovuto inferire come l’incarico defensionale fosse stato conferito dagli assistiti personalmente e direttamente presso lo Studio dell’Avv. [Omissis], sito nello stesso piano dell’edificio dove aveva la propria sede lo Studio [Omissis] Srl, ma dallo stesso distinto e separato,

b) ed ancora, perché, erroneamente il COA aveva ritenuto idonea prova documentale dell’illecito i contratti del 14 maggio 2009, con i quali i Sigg.ri [Omissis] e [Omissis] conferirono mandato per la gestione del sinistro a [Omissis] – Gestione Servizi Assicurativi – non avendo ciò attinenza, essendo anzi autonomi, rispetto all’incarico direttamente conferito formalmente al Legale presso il suo Studio, negandosi con ciò ogni intermediazione del Centro e/o dell’Agenzia.

Osserva il Collegio quanto segue.

Va premesso che l’illecito oggetto del ricorso è quello previsto e disciplinato dall’art. 19 del Codice Deontologico previgente, oggi novellato e trasfuso nell’art. 37 di quello vigente, in tema di divieto di accaparramento di clientela.

In particolare, la norma censura, tra l’altro, il comportamento dell’Avvocato che acquisisca rapporti di parentela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

Ancora vanno premessi, quali principi generali che informano il procedimento disciplinare, tanto il principio accusatorio, che comporta che l’onere della prova dell’illecito gravi sul COA procedente, quanto quello del c.d. favor rei, che impone che la sanzione possa essere irrogata, all’esito del procedimento, quando la prova del fatto addebitato sia assoluta –e non restino dubbi di sorta- dovendo per converso assolversi l’imputato ove la prova non sia certa.

La decisione è rimessa al prudente apprezzamento del Decidente, secondo il principio del libero convincimento.

Vale la pena, altresì, di ricordare come Questo Consiglio sia Giudice anche del merito. Nel caso di specie, mentre il COA ha ritenuto non sussistere prova sufficiente degli addebiti contestati ai capi 1) e 3), escludendo la corresponsione di percentuali a terzi, nonché il comportamento inteso ad ottenere valutazioni medico-legali del danno più favorevoli, diversamente ha opinato sulla circostanza che il rapporto di clientela fosse stato acquisito tramite il Centro di Fisioterapia o l’Agenzia di servizi, soggetti collegati e di cui, peraltro, era unico il responsabile-.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, la prova dell’illecito perpetrato non può dirsi certa oltre ogni dubbio ragionevole, sicché, in applicazione dei principi sopra richiamati, l’incolpato deve essere assolto.

In particolare, nessun elemento certo può inferirsi dal mandato conferito dall’esponente alla Agenzia [Omissis], dato che, nello stesso, secondo il suo tenore letterale, non sembra escludersi l’elemento fiduciario del mandante, tanto più che, poi, il mandato in concreto venne direttamente conferito nello Studio limitrofo del Difensore nominato, dove, come riferito da più testi, più volte l’esponente, unitamente al coniuge, ebbe a recarsi.

In particolare, lo stesso coniuge dell’esponente, nella deposizione resa nella seduta del 27 marzo 2014, ha riferito di non ricordare di avere incontrato l’incolpato nel Centro fisioterapico, e di essersi recata presso lo studio dell’Avvocato.

Gli altri testi escussi hanno confermato non solo la breve coincidenza temporale dell’ubicazione dei rispettivi studi, nello stesso piano, ma in appartamenti separati, ma anche come l’incolpato ricevesse i clienti nel proprio studio, ove venivano sottoscritti i mandati direttamente al Legale.

Ne deriva come le dichiarazioni dell’esponente non abbiano trovato conforto o riscontro adeguati.

Il Collegio ritiene quindi, in mancanza di prova certa, di mandare assolto il ricorrente anche per il capo 2) dell’originaria incolpazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, accoglie il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

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Documenti & materiali

Scarica C.N.F., 02/10/2019, n. 88

Note al testo

1. Nel medesimo senso v. C.N.F., 29/07/2019, n. 67

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